NF 1/2018 - VAT
Chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria in tema di diritto alla detrazione IVA, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017 (Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 17 gennaio 2018).
Con la c.d. “manovra correttiva” è stato ridotto il termine per effettuare la detrazione – al più tardi con la dichiarazione dell’anno in cui il diritto è sorto – (art. 19, co. 1, DPR n. 633/1972) ed è stato stabilito che l’annotazione delle fatture/bollette doganali può essere effettuata al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui i documenti sono stati ricevuti (art. 25, co. 1, DPR n. 633/1972).
Come chiarito nel documento di prassi diffuso dall’Agenzia, per l’esercizio del diritto a detrazione è necessaria la presenza congiunta di due elementi: esigibilità dell’imposta e ricezione della fattura, consentendo così la possibilità dell’esercizio del diritto con riferimento al verificarsi dell’evento successivo dei due, in linea con i principi già affermati dalla Corte di Giustizia della UE (causa C-152/02).
Pertanto, nel caso di fattura ricevuta nello stesso anno in cui è sorta l’esigibilità, il soggetto passivo, ricevuto il documento:
- può annotarlo nel registro degli acquisti con riferimento allo stesso periodo di ricezione, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza;
- può annotarlo successivamente, ma in apposito registro sezionale, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto.
Alla luce di tale orientamento, l’imposta risultante da fatture ricevute nel 2018 per operazioni effettuate nel 2017 dovrà essere detratta nel 2018 (se inserita nelle liquidazioni periodiche), oppure, qualora l’annotazione (in apposito registro sezionale) è fatta dal 1° gennaio al 30 aprile 2019 la detrazione sarà fatta valere nella dichiarazione annuale IVA 2018 da presentare entro il 30 aprile 2019.
Non sarà possibile per il soggetto passivo, invece, detrarre la suddetta imposta con
riferimento al 2017: annualità in cui, sebbene l’imposta fosse divenuta esigibile, non era disponibile la fattura di acquisto.
L’Amministrazione Finanziaria precisa tuttavia come, essendo i chiarimenti intervenuti successivamente al termine per la liquidazione IVA del mese di gennaio (16 gennaio 2018), eventuali comportamenti difformi tenuti dai contribuenti in tale sede non saranno sanzionabili.
Si precisa, infine, che le nuove regole si applicano alle fatture per le quali l’esigibilità è sorta a partire dal 1° gennaio 2017, mentre rimangono invariate le pregresse regole (esercizio del diritto a detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto) per le fatture la cui esigibilità è sorta fino al 2016, ancorché ricevute nel 2017.
Alla luce della particolare rilevanza della materia, si invitano i Clienti interessati a prendere contatto con il Professionista di riferimento per gli opportuni approfondimenti.
Approfondimento - Riduzione dei termini di detrazione IVA
![Riduzione dei termini di detrazione IVA: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate non risolvono tutti i dubbi]()
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