NF 6/2018 - Pillole di giurisprudenza
Contenzioso tributario – Esibizione documenti – Utilizzabilità
CTR Campania, sentenza n. 46690/6/18 del 17 maggio 2018
L’esame dei documenti contabili, esibiti in sede contenziosa e non in sede amministrativa, è possibile se risulta che la mancata esibizione in quest’ultima sede non integra un sostanziale rifiuto di esibizione diretta ad impedire l’ispezione documentale non essendo conseguenza di dolosa dichiarazione.
Come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10527/2017, la compressione del diritto di difesa ex art. 32 D.P.R. n. 600/73, in tema di utilizzazione di documentazione non prodotta in sede amministrativa, trova un limite nella corretta gestione dei poteri istruttori che devono comunque tendere a consentire l’acquisizione della documentazione necessaria nella ricerca di un equilibrio tra i poteri dell’Autorità fiscale e le garanzie di difesa del contribuente ex artt. 24 e 53 della Costituzione.
Accertamento – Contribuente straniero – Lingua – Validità
CTR Sicilia, sentenza n. 1847/10/18 del 2 maggio 2018
Nell’ordinamento giuridico italiano non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri. Questi ultimi, in caso di necessità e a proprie spese, possono farsi assistere da un interprete per la traduzione degli atti stragiudiziali. L’articolo 122 C.p.c., che prescrive l’uso della lingua italiana, si applica solo nel processo civile. È quindi valido l’avviso di accertamento emesso dall’Ufficio, che il contribuente riteneva viziato da nullità per mancata previa nomina di un interprete e per mancata traduzione dell’atto.
Accertamento – Fatture omesse – Furto della contabilità – Violazioni
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11908 del 16 maggio 2018
Laddove il contribuente abbia denunciato il furto della contabilità, non essendo quindi in grado di dimostrare la correttezza del proprio operato tributario a fronte delle rettifiche mosse dall’Ufficio, non spetta all’Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili, bensì al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime. La denuncia di furto di per sé non è sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico.
Reati tributari – Omesso versamento IVA – Crisi di liquidità
Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 21274 del 14 maggio 2018
L’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.
La predetta causa di esclusione del dolo non si applica nel caso di situazione di difficoltà economica anche derivante da eventi estranei e non imputabili alla gestione ordinaria dell’impresa, nella quale l’omissione del versamento IVA alla scadenza è precedente al mancato pagamento alla singole scadenze mensili e, dunque, da una situazione di illegittimità che non può integrare la causa di forza maggiore.
Riscossione – Opposizione a pignoramento – Illegittimità costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 31 maggio 2018
Il contribuente sottoposto a pignoramento derivante dalla notifica della cartella di pagamento non può essere privato del pieno diritto ad opporsi all’esecuzione. È quindi costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del Codice di procedura civile.
Viceversa, risulterebbe impedito al debitore opponente di proporre opposizione all’esecuzione, costringendolo in ogni caso a subirla, ancorché ingiustamente, con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dall’Amministrazione Finanziaria o dal suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.