NF 2/2018 - Accounting & Audit
La dichiarazione individuale di carattere non finanziario è un documento che ha la finalità di fornire elementi utili al mercato per comprendere l’attività delle imprese, il loro andamento, i loro risultati e l’impatto che la loro attività ha prodotto in tema ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva.
L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 254/2016, in recepimento della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l’obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario alle imprese di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
- totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.
L’obbligo scatterà a partire dai bilanci annuali relativi al 2017.
Il provvedimento prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non sottoposte all’obbligo possano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario in forma volontaria.
L’art. 3 del D.Lgs. stabilisce le informazioni minime che devono essere fornite nella dichiarazione finanziaria, ma, nel contempo, consente alle imprese di adottare una metodologia di applicazione autonoma, che andrà in ogni caso descritta.
Per la redazione dei report di sostenibilità sono il Global Reporting Initiative ha emanato delle linee guida e degli standard riconosciuti a livello internazionale (i nuovi standard sostituiranno del tutto i precedenti a partire dal 1° luglio 2018).
La dichiarazione di carattere non finanziario può essere presentata in due forme diverse: contenuta nella relazione sulla gestione, attraverso una specifica sezione, oppure in un documento distinto.
Per i soggetti che presentano sia un bilancio individuale che un bilancio consolidato, il decreto prevede di fornire l’informativa non finanziaria solo a livello consolidato.
Il decreto, infine, stabilisce la verifica, da parte di chi si occupa della revisione legale del bilancio, dell’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario, possibilità prevista anche in caso di presentazione in forma volontaria.