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Subappalti con la P.A.: fattura elettronica

24 lug 2018

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NF 7/2018 - VAT

La legge di bilancio per il 2018 ha previsto l’anticipo al 1° luglio 2018 dell’obbligo di emissione di fattura elettronica per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica” (art. 1, comma 917, lett. b della legge n. 205/2017).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già indicato nel provvedimento direttoriale n. 89757/2018 (concernente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) e nella circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.

Ambito applicativo

Con il predetto provvedimento è stato precisato che per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto con un’Amministrazione Pubblica, l’anticipazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

A questo fine, in termini operativi, è specificato l’obbligo di riportare, nel file della fattura elettronica, i dati relativi all’appalto, in particolare il Codice Unitario di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG), in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

Perimetro operativo

La circolare n. 13/E/2018, prendendo spunto dall’art. 105, comma 2, del c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione” (D.Lgs. n. 50/2016), specifica che sono obbligati all’adempimento anticipato in parola solo i soggetti “subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge”.

Trattasi, in particolare dei soggetti:

  • che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;
  • titolari di contratti di subappalto propriamente detto, che eseguono direttamente una parte del contratto;
  • subcontraenti, che sono contrattualmente obbligati ad eseguire un’attività nei confronti dell’appaltatore e per i quali è fatta comunicazione alla stazione appaltante.

Per contro, non sono toccati dall’obbligo:

  • i soggetti che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale (con comunicazioni verso la stazione appaltante);
  • coloro che forniscono beni all’appaltatore senza conoscerne il successivo utilizzo che questi ne farà.

L’esclusione opera, altresì, qualora nella filiera contrattuale a monte vi sia un soggetto non qualificabile come P.A..

Infine, nel caso di consorzio rientrante nella filiera dei subappalti verso una P.A., l’obbligo della fattura elettronica, a decorrere dal 1° luglio 2018, non si estende ai rapporti consorzio-consorziati.

Lo sapevate che...

Lo sapevate che…

…  la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 27 giugno 2018, cause C-459/17 e C-460/17 (casi SGI e Valériane SNC), ha affermato che nel sistema dell’IVA il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, mentre quando manca la realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi non può sorgere alcun diritto a detrazione?

Riprendendo pregressi orientamenti la Corte specifica che non basta la menzione dell’IVA in fattura per far sorgere il diritto a detrazione, ma è necessario che l’operazione sia realmente esistente. I giudici unionali, convinti assertori della neutralità dell’IVA e della rilevanza della buona fede del contribuente, nelle cause riunite in esame sembrano sovvertire tali principi per pervenire alla conclusione che, in presenza di una operazione “oggettivamente” inesistente, la detrazione non potrà essere operata, senza alcuna necessità di indagine da parte dell’Amministrazione Finanziaria diretta a rilevare l’eventuale buona fede di colui che ha operato la detrazione.

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