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Bonus assunzioni al Sud: circolare INPS

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NF 4/2018 - Human Resources & Labour

L’INPS, attraverso la circolare n. 49/2018, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’esonero contributivo, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio, per l’assunzione di giovani nel Mezzogiorno d’Italia.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il limite massimo di € 8.060 annui ed è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione, o trasformazione, del lavoratore.

Possono beneficiare dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi i non imprenditori.

Per fruire dell’incentivo il datore di lavoro deve assumere persone disoccupate, ovvero soggetti privi di impiego che dichiarano al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nonché alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego competente.

Il lavoratore, all’atto dell’assunzione agevolata, deve:

  • avere un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (34 e 364 giorni) e risultare disoccupato;
  • aver compiuto 35 anni ma, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego.

Inoltre, il lavoratore, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo soggetto datoriale.

L’esonero contributivo spetta purché la prestazione lavorativa sia prestata in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.

L’esonero contributivo si applica a tutte le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, sia a tempo pieno che part time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione) e con contratto di apprendistato professionalizzante.

È altresì possibile fruire dell’esonero contributivo anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine.

Sono invece escluse dalla fruizione dell’esonero le assunzioni con contratto:

  • di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e di alta formazione e ricerca;
  • di lavoro intermittente;
  • di lavoro domestico;
  • di co.co.co e di prestazione occasionale.

L’incentivo non spetta invece quando l’assunzione di un lavoratore è effettuata:

  • in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
  • in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • da un datore di lavoro, o utilizzatore, interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria, o in deroga;
  • nei confronti di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.

L’INPS ha chiarito che questo esonero non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, ad eccezione dell’incentivo strutturale all’Occupazione Giovanile Stabile, introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, cumulabile fino ad un massimo di € 8.060.

Per beneficiare dell’esonero contributivo, i datori di lavoro interessati dovranno presentare un’istanza preliminare di ammissione al beneficio.

Lo sapevate che...

…  l’INPS, con il messaggio n° 1074/2018, ha fornito le istruzioni operative relativamente alla permanenza prolungata di lavoratori presso le unità operative di pronto soccorso?

Essendo infatti molto diffusa la casistica di pazienti che si trovano costretti a permanere presso le unità operative di pronto soccorso per trattamenti di durata prolungata che prevedano degenze anche di due o più giorni, l’Istituto ha fornito chiarimenti circa l’attestato di rilevanza previdenziale che dovrà pervenire al datore di lavoro.

Queste le due fattispecie che possono configurarsi:

(i) situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai meri fini previdenziali, ad un ricovero.In questo caso il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di ricovero;

(ii) casistiche che si esauriscono con la dimissione del malato senza la permanenza notturna presso la struttura di pronto soccorso. In tale eventualità, invece, il lavoratore dovrà farsi produrre, sempre dalla struttura ospedaliera, un certificato di malattia.

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