NF 6/2018 - Accounting & Audit
Uno degli strumenti spesso utilizzati dai soci per fornire finanza alla società partecipata è quello del “finanziamento”, strumento che non va confuso con i versamenti effettuati a titolo di “capitale” dai soci, i quali rappresentano una capitalizzazione della società anche se può non venire toccato il capitale sociale.
Nel caso in cui, infatti, i soci decidessero di aumentare il capitale sociale, è necessaria una particolare forma di assemblea, di natura straordinaria, il cui verbale deve essere redatto da un pubblico ufficiale, trattandosi di una modifica statutaria.
L’aumento a pagamento del capitale sociale comporta il potenziale rischio di modifica delle quote di partecipazione al capitale stesso nel caso in cui, in presenza di aumento scindibile, uno o più soci non sottoscrivano o sottoscrivano in misura ridotta l’aumento stesso, rispetto a quello che sarebbe loro spettato in base, appunto, alle quote di partecipazione.
Tale operazione potrebbe avere la conseguenza di porre in minoranza il socio o i soci che non hanno la possibilità di sottoscrivere l’aumento stesso (come nel caso in cui le perdite erodano interamente il capitale sociale: in questo caso, in cui vi è l’obbligo, per le società di capitali, di ricostituire il capitale sociale, la mancata sottoscrizione del “ripristino” del capitale porta alla fuoriuscita del socio).
In relazione ai versamenti a titolo di capitale, è possibile aumentare la garanzia nei confronti dei terzi, costituita dal capitale sociale, anche senza intervenire con un aumento di quest’ultimo.
È sufficiente provvedere ad effettuare un versamento in “conto capitale”, e non quindi in aumento del capitale sociale, visto che tali valori non sono più restituibili ai soci se non al momento di un’eventuale liquidazione della società.
Il versamento in conto capitale non è però nominale ed una volta effettuato perde la soggettività: il versamento in conto capitale effettuato da un solo socio non rimane ad esso ancorato (c.d. versamento nominale), ma diventa una “riserva” nella disponibilità futura, in caso di sua restituzione o di utilizzo per aumento del capitale sociale, di tutti i soci, in proporzione alle quote da essi detenute.
È quindi un errore considerare che la somma, destinata a versamento in conto capitale, rimanga riferibile al soggetto che tale versamento ha appunto effettuato.
Qualora il versamento in conto capitale sia effettuato, da parte del singolo socio, con l’intenzione futura di utilizzarlo per aumentare il capitale sociale da parte dello stesso socio, allora è necessario accendere una apposita voce di patrimonio netto che deve essere nominata “versamento in conto futuro aumento del capitale sociale”.
In questo caso tale posta è nominale e mantiene la sua derivazione ossia rimane riferibile unicamente al socio che ha effettuato il versamento. Non sussiste alcun obbligo di sorta in capo al socio nel dover effettuare un finanziamento, anche qualora uno o più o tutti gli altri soci vi provvedano.
Inoltre, il finanziamento soci non è sottoposto nemmeno ad alcuna regola che obblighi ad un eventuale versamento che sia in qualche modo proporzionale alla partecipazione detenuta.
In altre parole, si tratta di una forma di sostenimento dell’impresa del tutto libera e discrezionale.
Nel caso di mancanza di risorse finanziarie, ove nessun socio sia disponibile a finanziarle l’attività, essa sarà inevitabilmente destinata alla chiusura o ad altre operazioni di carattere straordinario che potrebbero, comunque, inficiare i diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci.
I finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi ossia possono garantire una remunerazione o meno al socio che li ha effettuati.
Tale tipo di trattamento dipende dalla volontà e dalla disponibilità delle parti: in ogni caso si ritiene necessario stipulare un accordo di finanziamento fra la società ed il singolo socio che dovrà disciplinare anche l’eventuale remunerazione, con le opportune condizioni, o meno dello stesso.
Non devono da ultimo essere dimenticate le previsioni dell’articolo 2467 C.c. (postergazione per giurisprudenza applicabile anche alle S.p.A in presenza di specifiche situazioni) e 2497-quinquies C.c. (direzione e coordinamento di società).