NF 5/2018 - Corporate tax
Con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente il trattamento fiscale del diritto di superficie in capo al concedente che non esercita attività di impresa sulla scorta di una sentenza della Cassazione del 2014.
La circolare è di particolare interesse nel settore fotovoltaico, in quanto consentirà una corretta applicazione (o non applicazione) delle ritenute di imposta sui compensi corrisposti ai proprietari dei terreni.
Secondo un precedente orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, contenuto nella circolare n. 36/E del 2013, il corrispettivo realizzato a seguito di cessione del diritto di superficie a titolo oneroso da parte di soggetti non imprenditori poteva ricondursi alla categoria reddituale dei redditi diversi di cui alla lettera b) dell’art. 67 del TUIR. Secondo una diversa interpretazione, invece, il corrispettivo conseguito in relazione alla costituzione del diritto di superficie a titolo originario doveva essere ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 67 lettera l) del TUIR.
Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 15333/2014 ha chiarito che per individuare il trattamento fiscale applicabile alla cessione del diritto di superficie è necessario rifarsi all’articolo 9 comma 5 del TUIR.
In detta norma, il legislatore ha specificato che le disposizioni relative alla cessione a titolo oneroso si applicano anche in relazione agli atti che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.
Nella stessa sentenza, la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato che sono imponibili solo le plusvalenze realizzate mediante
cessione di diritti reali relativi a beni immobili acquistati o costituiti da non più da 5 anni.
L’Amministrazione Finanziaria, tenendo conto di questo orientamento giurisprudenziale, con la circolare n. 6/E del 2018 ha precisato che il corrispettivo collegato con la cessione del diritto di superficie debba essere inquadrato nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, lettera b) sia che l’acquisto del diritto sia avvenuto a titolo oneroso che anche a titolo originario.
Conseguentemente, sulla base del tenore letterale della norma può dirsi che sono imponibili esclusivamente le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso (e quindi per espressa equiparazione anche la costituzione del diritto di superficie) di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquistati per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Restano imponibili, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.