NF 4/2018 - VAT
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono state dettate le disposizioni di attuazione della disciplina del “Gruppo IVA”, di cui al Titolo V-bis (artt. da 70-bis a 70-duodecies) del D.P.R. n. 633/1972.
Con il menzionato Titolo V-bis sono state recepite le disposizioni unionali (art. 11 della direttiva 2006/112/CE), che consentono agli Stati membri di considerare come “unico soggetto passivo” le persone stabilite nel proprio territorio “che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”.
Per l’attuazione di tale istituto l’Italia ha presentato la prevista consultazione al Comitato IVA dell’UE, ottenendo la relativa “presa d’atto” nel corso della 109a riunione.
Di seguito si riportano talune tra le più rilevanti norme contenute nel decreto attuativo.
L’art. 1 del DM sottolinea la necessità che i soggetti passivi, esercenti impresa, arte o professione, stabiliti nel territorio dello Stato, che intendono dar vita alla nuova entità devono essere legati tra loro dai vincoli di carattere finanziario, economico e organizzativo (come disciplinati dall’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972) fin dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui viene effettuata l’opzione da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA.
Il Rappresentante del Gruppo presenta apposita dichiarazione telematica.
L’opzione è esercitata entro il 30 settembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
In sede di prima attuazione, la dichiarazione può essere presentata entro il 15 novembre 2018, con effetto costitutivo del Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019.
Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA al quale sono riferibili e con il quale sono effettuate tutte le operazioni IVA, ancorché riguardanti singoli partecipanti al Gruppo.
Il Gruppo IVA adempie agli obblighi IVA ed esercita i diritti con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è divenuta esigibile e la detrazione può essere operata “a partire dalla data in cui ha effetto l’opzione per la costituzione del Gruppo”.
Tra l’altro, il rappresentante del Gruppo può effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi, in sospensione d’imposta, utilizzando la dichiarazione d’intento anche con riferimento al plafond maturato e disponibile in capo ai partecipanti nell’anno precedente la costituzione del Gruppo.
Il DM in esame disciplina, infine, le modalità di emissione e registrazione dei documenti contabili (fatturazione delle operazioni e certificazione dei corrispettivi), di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché le comunicazioni periodiche, le dichiarazioni ed i rimborsi IVA, in relazione all’operatività del Gruppo IVA durante la sua esistenza ovvero dopo la sua cessazione.