NF 4/2018 - Corporate tax
Ai fini della determinazione del reddito fiscale dei soggetti IRES (generalmente le società di capitali), trova applicazione il “principio di derivazione rafforzato”.
La sostanziale novità è stata affrontata – ai fini ispettivi – dalla recente circolare della Guardia di Finanza (linee guida nella circ. 1/2018) che è intervenuta anche sul delicato tema del potere di sindacato sull’applicazione dei principi contabili in sede di controllo fiscale del bilancio.
Per i soggetti che applicano i principi OIC (e così pure per quelli che applicano gli IAS) la legge dispone che valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, “i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili” (art. 83 TUIR).
In altri termini, ai fini fiscali assumono rilevanza gli elementi patrimoniali e reddituali così come rappresentati in bilancio in base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. D.M. 3 agosto 2017).
Attenzione: qualificazione, imputazione temporale, classificazione, ma non anche valutazione, in relazione alla quale occorre sempre confrontarsi, ai fini fiscali, con le norme del TUIR.
Il dibattito riguarda quindi il potere dell’Amministrazione Finanziaria di entrare nel merito delle risultanze di bilancio. Sinteticamente può affermarsi che il potere di sindacato riguarda sicuramente la verifica del “fatto” economico attraverso l’acquisizione e il controllo della documentazione inerente.
Analogamente il sindacato trova applicazione nel momento in cui risultino non correttamente applicati, in un’ottica quindi “tecnica”, i principi contabili (permanendo peraltro – laddove il principio contabile sia applicato correttamente – il potere di accertamento induttivo, ex art. 39, co. 1, lett. d, D.P.R. 600/73).
Ciò implica che il compilatore di bilancio, per la necessaria salvaguardia anche fiscale, deve attentamente motivare le situazioni nelle quali i principi contabili offrano delle opzioni per la stima o la classificazione di talune voci.
In questo indirizzo può leggersi anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione: l’indicazione dei principi contabili adottati e dei loro effetti, nonché la loro tendenziale uniformità, è condizione necessaria per la corretta preparazione ed esposizione del bilancio posto che il principio di “chiarezza” nella redazione del bilancio non è subordinato a quello di “correttezza e veridicità”, ma è dotato di autonoma valenza in un sistema di informazione che chiede di rendere fruibili per i soci e i terzi – quindi anche l’Amministrazione Finanziaria – tutte le informazioni che la legge impone siano fornite.
(Si veda, tra l’altro, Cassazione 4874/2006; ma anche 22016/2014 per un caso dove il compilatore di bilancio aveva variato nel tempo il piano di ammortamento).