NF 2/2018 - Corporate Tax
Chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria per le società aderenti alla tassazione di gruppo che intendono chiedere all’Ufficio lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento (circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2018).
Nel documento di prassi l’Agenzia ribadisce, come già affermato con la circolare n. 15/E del 2017, che la diminuzione del reddito imponibile per i soggetti aderenti al consolidato in virtù di perdite anteriori all’esercizio dell’opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione del modello.
Nello specifico, la società consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo alla fiscal unit può chiedere a scomputo dell’imponibile accertato con
l’atto unico, le proprie perdite anteriori all’esercizio dell’opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato.
Qualora invece il maggior imponibile accertato non superi la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo dalla consolidata.
In un’ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del TUIR, che limita espressamente l’utilizzo delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione.
L’Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l’utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello IPEC anche in alternativa al modello IPEA della consolidata, fino a concorrenza dell’importo accertato con l’atto unico.
La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell’opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato.
L’Agenzia rileva che il criterio da utilizzare è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.