NF 10/2018 - Corporate Tax
Con una recente risposta a istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito ai profili elusivi di una riorganizzazione societaria attuata mediante operazioni straordinarie (risposta n. 30/2018, pubblicata l’8 ottobre 2018).
La questione prospettata all’Amministrazione Finanziaria riguardava una serie di operazioni finalizzate a trasferire le partecipazioni in una società holding “mista” (detenute al 25% ciascuno da quattro fratelli non in regime d’impresa), in quattro holding unipersonali, ognuna posseduta da ciascuno di loro.
La riorganizzazione prevedeva quindi, in un primo momento, la costituzione di una newco nella quale sarebbero state conferite le quote detenute dalle persone fisiche, al fine di far acquisire alla società neo-costituita il controllo totalitario della società operativa detenuta dalla holding di famiglia.
Dopodiché, i contribuenti intendevano procedere alla scissione parziale della newco in quattro entità, con attribuzione a ciascun socio, rispettivamente, del 100% della società scissa e delle società beneficiarie (scissione proporzionale “asimmetrica”, ossia una scissione in esito alla quale non tutti i soci della società scissa divengono soci della/e società beneficiaria/e).
A seguito di tali operazioni, ciascuna holding unipersonale sarebbe risultata titolare del 25% della società operativa. Da qui il quesito circa la liceità dei profili fiscali connessi alla riorganizzazione, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, l’operazione così prospettata costituisce un abuso del diritto.
Ciò in quanto il modello di riorganizzazione prescelto genera un indebito vantaggio fiscale in capo a ciascun socio, consistente nel risparmio d’imposta derivante dalla fruizione della neutralità fiscale “indotta” che assisterebbe il preliminare conferimento di partecipazioni, e dalla fruizione della neutralità fiscale derivante dalla successiva scissione parziale della società conferitaria, in luogo dell’applicazione del principio generale che assiste i conferimenti in società, previsto dall’articolo 9 del TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni minoritarie.
In sostanza, il transito delle quote in un veicolo societario immediatamente scisso servirebbe esclusivamente a creare il requisito del controllo richiesto dalla norma fiscale per fruire del regime agevolato, che invece non si realizzerebbe se ciascun socio conferisse fin dall’inizio la propria quota in una distinta S.r.l./holding.
Da qui, in assenza di ulteriori valide ragioni economiche diverse da quelle tributarie, il giudizio di elusività emesso dall’Agenzia.