NF 12/2018 - Legal
Il 20 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura due decreti legislativi che recepiscono nell’ordinamento interno importanti disposizioni in materia di diritto industriale previste da direttive europee.
Si sintetizzano di seguito le novità principali dei provvedimenti, ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari per i pareri e poi attesi in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.
Marchi d'impresa
In attuazione della Direttiva UE 2015/2436, viene previsto che, nel corso dei prossimi sette anni, gli Stati membri introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica.
In alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.
Tra i principali profili innovati della nuova normativa, si segnalano:
- l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);
- l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;
- l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP).
Brevetti
Conformandosi al regolamento (UE) n. 1257/2012, vengono modificati alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.
Oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, si istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo.