NF 2/2018 - Human Resources & Labour
A partire dal 1° gennaio 2018 è divenuta strutturale l’agevolazione per tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (esclusa quindi la categoria dirigenziale).
L’agevolazione consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali ed è fruibile per i tre anni successivi all’assunzione nel limite massimo di € 3.000 annui.
Condizione essenziale per avere diritto all’esonero è che i lavoratori non abbiano, all’atto dell’assunzione, compiuto il 35° anno di età; il limite viene tuttavia ridotto al 30° anno con riferimento alle assunzioni che saranno effettuate a decorrere dal 2019.
Ulteriore requisito necessario per la concessione dell’esonero contributivo, oltre a quello anagrafico, è che il lavoratore, nell’arco della sua intera vita lavorativa, non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo che con altro datore di lavoro.
Non sono però ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, non confermati alla scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per poter fruire dell’esonero contributivo, è necessario che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiamo proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica.
L’agevolazione è altresì esclusa qualora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, proceda al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva effettuato.
È stato altresì previsto anche un esonero contributivo per i datori di lavoro che decidano di mantenere in servizio, a tempo indeterminato, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
In tal caso infatti l’esonero si applica per un massimo di dodici mesi e nel limite dei 3.000 € annui, purché il lavoratore, al momento della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non abbia compiuto i 30 anni di età al momento della conferma in servizio.
Sono agevolate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, purché il lavoratore abbia meno di 35 anni (30 anni per le trasformazioni effettuate a decorrere dall’anno 2018) al momento della conversione.