- NF 2018
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NF Dicembre 2018
NF Dicembre 2018
- Pace fiscale: legge di conversione
- Rivalsa da accertamento: interpello Agenzia Entrate
- Private equity e IPO: 5 mila le PMI appetibili
- Marchi e brevetti: attuazione norme UE
- Collegi sindacali S.r.l.: nuovi limiti dimensionali
- Decreto dignità: chiarimenti operativi
- Pillole di giurisprudenza
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NF Novembre 2018
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- Patent Box e software: interpello Agenzia Entrate
- Transfer pricing adjustments e profili IVA
- Riforma crisi d’impresa: nuovo D.Lgs.
- Decreto 231: modifica sanzioni interdittive
- Contratti di leasing: nuovo principio contabile
- Gestione Artigiani e Commercianti: avvisi bonari INPS
- Pillole di giurisprudenza
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NF Ottobre 2018
NF Ottobre 2018
- Abuso di diritto: interpello Agenzia Entrate
- Correzione dati spesometro: provvedimento Agenzia Entrate
- Bonus quotazione PMI: domande al via
- Tutela brevetti: sentenza Tribunale Milano
- Criptovalute: criteri di contabilizzazione
- Indennità in caso di licenziamento
- Pillole di giurisprudenza
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- NF Settembre 2018 NF Settembre 2018
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NF Luglio 2018
NF Luglio 2018
- Decreto “Dignità”: gli interventi fiscali
- Subappalti con la P.A.: fattura elettronica
- Accordi di ristrutturazione dei debiti
- Finanziamento soci S.p.A.: sentenza Cassazione
- Partecipazioni in società collegate: IAS28
- Indennità sostitutiva ferie: aspetti contributivi
- Pillole di giurisprudenza
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NF Giugno 2018
NF Giugno 2018
- Riorganizzazione societaria e abuso di diritto
- Tax free shopping: provvedimento Dogane
- Bonus quotazione PMI: decreto ministeriale
- Risarcibilità danno causato al privato dalla P.A.
- Finanziamenti soci: trattamento contabile
- Geolocalizzazione dipendenti: parere Garante Privacy
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- Transaction credentials
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NF Maggio 2018
NF Maggio 2018
- Diritti di superficie: circolare Agenzia Entrate
- Fattura elettronica e cessioni di carburanti
- Split payment: circolare Agenzia Entrate
- Nuova normativa Privacy: GDPR
- Successioni: dichiarazione telematica
- Impatti eventi successivi: chiarimenti OIC
- Welfare aziendale: circolare Agenzia Entrate
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NF Aprile 2018
NF Aprile 2018
- Reddito d’impresa e derivazione rafforzata: circolare GdF
- Gruppo IVA: decreto ministeriale attuativo
- Mini-bond: i dati di mercato del 2017
- Affitto d’azienda: ordinanza Tribunale Milano
- OIC 11: prospettiva di continuità aziendale
- Bonus assunzioni al Sud: circolare INPS
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NF Marzo 2018
NF Marzo 2018
- Transfer pricing: decreto in consultazione
- Dichiarazione annuale IVA: novità di compilazione
- Private Debt: i dati di mercato del 2017
- Obblighi Diversity società quotate: circolare Assonime
- Finalità e postulati del bilancio: aggiornamento OIC 11
- Ape: istruzioni applicative INPS
- Pillole di giurisprudenza
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NF Febbraio 2018
NF Febbraio 2018
- Utilizzo perdite nel consolidato fiscale: circolare AdE
- Fatturazione elettronica: proposta Commissione UE
- Special Purpose Acquisition Company (SPAC): chiarimenti
- Società cooperative: adeguamento statuto
- Informazioni non finanziarie: dichiarazione individuale
- Assunzioni under-35: sgravi contributivi
- Pillole di giurisprudenza
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NF Gennaio 2018
NF Gennaio 2018
- Legge di bilancio 2018: interventi fiscali
- Detrazione IVA: circolare Agenzia Entrate
- Legge di bilancio 2018: piano Industria 4.0
- Interessi legali e usufrutto vitalizio: decreti ministeriali
- Piccole e medie imprese: principi contabili IFRS
- Legge di bilancio 2018: interventi in materia di lavoro
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NF 2/2018 - Human Resources & Labour
A partire dal 1° gennaio 2018 è divenuta strutturale l’agevolazione per tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (esclusa quindi la categoria dirigenziale).
L’agevolazione consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali ed è fruibile per i tre anni successivi all’assunzione nel limite massimo di € 3.000 annui.
Condizione essenziale per avere diritto all’esonero è che i lavoratori non abbiano, all’atto dell’assunzione, compiuto il 35° anno di età; il limite viene tuttavia ridotto al 30° anno con riferimento alle assunzioni che saranno effettuate a decorrere dal 2019.
Ulteriore requisito necessario per la concessione dell’esonero contributivo, oltre a quello anagrafico, è che il lavoratore, nell’arco della sua intera vita lavorativa, non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo che con altro datore di lavoro.
Non sono però ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, non confermati alla scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per poter fruire dell’esonero contributivo, è necessario che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiamo proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica.
L’agevolazione è altresì esclusa qualora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, proceda al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del lavoratore assunto con l’esonero o di altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva effettuato.
È stato altresì previsto anche un esonero contributivo per i datori di lavoro che decidano di mantenere in servizio, a tempo indeterminato, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
In tal caso infatti l’esonero si applica per un massimo di dodici mesi e nel limite dei 3.000 € annui, purché il lavoratore, al momento della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non abbia compiuto i 30 anni di età al momento della conferma in servizio.
Sono agevolate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, purché il lavoratore abbia meno di 35 anni (30 anni per le trasformazioni effettuate a decorrere dall’anno 2018) al momento della conversione.
Lo sapevate che…
… il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda può verificare i consumi telefonici sulle Sim fornite dall’azienda ai lavoratori, rispettando però precise regole in materia di privacy? Pertanto, trattandosi di un sistema idoneo a realizzare un controllo a distanza dei dipendenti, il datore di lavoro dovrà: (i) sottoscrivere uno specifico accordo in sede sindacale, (ii) informare adeguatamente i dipendenti e (iii) adottare un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di utilizzo delle Sim in uso ai dipendenti.
Il file in cui vengono memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di telefonia dovrà essere protetto attraverso opportune tecniche di cifratura e successivamente i dati dovranno essere anonimizzati e potranno essere conservati per un tempo massimo di sei mesi. Nel caso in cui dovessero essere rilevati consumi anomali, la società provvederà a rilevarne le cause, ma i dati non potranno essere trattati ai fini disciplinari.