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Correzione dati spesometro: provvedimento Agenzia Entrate

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NF 10/2018 - VAT

Con il recente Provvedimento n. 237975 dell’8 ottobre 2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema della rettifica delle eventuali differenze emergenti tra il volume d’affari dichiarato dai soggetti IVA e l’importo delle operazioni effettuate dagli stessi soggetti, risultanti dalle loro comunicazione dati (c.d. spesometro) ovvero da quelle effettuate dai loro clienti.

In questo modo l’Amministrazione Finanziaria intende rendere più collaborativo e partecipativo il rapporto con i contribuenti, promuovendone l’adempimento spontaneo e facilitandone il ravvedimento.

Nel contempo l’Amministrazione mette a disposizione anche della Guardia di Finanza dette informazioni tramite strumenti informatici.

Modalità di comunicazione

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate trasmette una apposita comunicazione ai soggetti interessati tramite PEC, utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti.

Qualora l’indirizzo PEC dovesse risultare non attivo o non registrato nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) del Ministero dello Sviluppo economico, la comunicazione è effettuata tramite posta ordinaria.

Peraltro, tali informazioni sono consultabili anche all’interno del “Cassetto fiscale”.

Contenuto della comunicazione

Le informazioni rese disponibili riguardano i dati identificativi del contribuente, il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta, il codice atto, nonché le operazioni soggette ad esame.

Con riferimento a quest’ultimo elemento sono messi a disposizione i seguenti dati:

  1. protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA interessata dall’anomalia;
  2. somma algebrica delle operazioni attive (imponibili, non imponibili esenti, in regime di reverse charge, esigibili in anni successivi e quelle effettuate in precedenza ed esigibili nell’anno in esame);
  3. importo della somma delle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (comunicate dal contribuente stesso), al netto dell’IVA calcolata secondo l’aliquota ordinaria;
  4. operazioni attive che non risulterebbero dichiarate;
  5. dati identificativi dei clienti (soggetti IVA e privati consumatori).

Adempimenti del contribuente

I contribuenti, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono chiedere ulteriori informazioni e/o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Infine, i contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni mediante ravvedimento operoso (beneficiando della riduzione delle sanzioni), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo.

Lo sapevate che...

…  il contribuente che subisce un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’erroneo utilizzo del plafond sugli acquisti e conclude un accordo conciliativo con il proprio fornitore con conseguente pagamento dell’IVA accertata, può portare in detrazione tale imposta? Questo è quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 28 del 5 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, riprendendo quanto già affermato nella circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, ha riconosciuto applicabile anche al caso in esame le regole dettate dall’art. 60, comma 7 del DPR n. 633/1972.

Tale disposizione consente al cessionario/committente di detrarre l’imposta addebitatagli dal proprio fornitore a seguito di accertamento. Ciò in quanto il principio della neutralità dell’IVA impone che anche al
cessionario/committente che a seguito della conciliazione con il proprio fornitore ha versato in qualità di debitore d’imposta l’intero ammontare dell’IVA dovuta (oltre sanzioni e interessi) è consentito di operare la detrazione dell’IVA, senza limiti al suo esercizio, nei termini e con le modalità previste dal citato articolo 60 e prescindendo dall’emissione dell’autofattura.

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