NF 6/2018 - Corporate tax
Con la risoluzione n. 40/E del 17 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un rilevante chiarimento in merito al giudizio di elusività di un’operazione di riorganizzazione di un gruppo societario finalizzata all’accesso dello stesso al regime di consolidato fiscale nazionale.
Il documento di prassi assume particolare importanza in quanto in materia di abuso fissa dei principi che vanno ben oltre le peculiarità del caso di specie, esponendo talune regole generali applicabili alle operazioni straordinarie.
L’Agenzia ha precisato come, ai fini della configurabilità di un abuso di diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000, devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:
- la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario”;
- l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
- l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso conduce a un giudizio di assenza di elusività, legittimando quindi l’operazione sotto il profilo tributario.
Nel caso in esame, l’operazione di riorganizzazione consisteva nella costituzione di una Holding e dall’acquisizione, da parte di quest’ultima, del controllo rilevante di cui agli articoli 117 e 120 del TUIR delle società del gruppo, fin lì detenute direttamente dai componenti della famiglia imprenditoriale.
L’eventuale risparmio d’imposta conseguito dal gruppo a seguito dell’opzione per il consolidato fiscale, precisano le Entrate, non può essere ritenuto indebito, per due ragioni: primo, è insito nell’ordinamento il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d’imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.
Secondo, l’eventuale risparmio d’imposta derivante dall’accesso al consolidato fiscale e, in particolare, dalla compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, non può considerarsi “indebito” in quanto trattasi di un vantaggio offerto dallo stesso sistema tributario e quindi non contrario ad esso.