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    NF 5/2018 - Accounting & Audit

    Con un rilevante chiarimento, l’Organismo Italiano di Contabilità ha confermato la tesi accreditata dalla maggior parte della dottrina secondo la quale possono essere iscritti in bilancio solo i componenti reddituali derivanti da fatti e atti che hanno prodotto effetti giuridici nel corso dell’esercizio cui il bilancio stesso si riferisce.

    La valorizzazione di tali componenti, infatti, può e deve tener conto anche di eventi insorti in un esercizio successivo, purché entro la data di redazione del progetto di bilancio, ma la natura e la classificazione dei componenti non possono che discendere dalle condizioni esistenti alla data di chiusura dell’esercizio oggetto di bilancio.

    Imposte sui redditi

    Questo principio trova applicazione anche ai fini della redazione del reddito di impresa tassabile, per effetto del principio di derivazione rafforzata stabilito dall’art. 83 TUIR.

    La fattispecie riguarda il trattamento da attribuire ai fini delle imposte sui redditi ai componenti reddituali discendenti da fatti che hanno luogo dopo la data di chiusura dell’esercizio (ad esempio, quello riguardante l’anno 2017) ed entro la data di redazione del progetto di bilancio (che, con riguardo all’anno 2017, in genere varia dalla metà di marzo alla metà di maggio 2018), i quali producano effetti sui valori di bilancio relativi a tale esercizio.

    Tale trattamento, come si diceva, non era del tutto pacifico. Sul punto è ora intervenuto l’OIC, a seguito di una richiesta di chiarimento da esso ricevuta relativa all’impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio.

    Riclassificazione delle poste

    All’OIC è stato chiesto di precisare se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio.

    In particolare, con riguardo alla definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale in essere alla data di bilancio, è stato chiesto se, in questo caso, una società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.

    In tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, il principio contabile OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio.

    OIC 29

    Seguendo tale principio – ha risposto l’OIC – appare chiaro che un fatto successivo non possa portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo.

    Ai sensi dell’OIC 29, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

    L’OIC ha quindi confermato la tesi secondo cui consegue la necessaria applicazione del medesimo regime anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa tassabile, in virtù del principio di derivazione rafforzata.

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