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Rivalsa da accertamento: interpello Agenzia Entrate

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NF 12/2018 - VAT

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 84 del 26 novembre 2018 ha affrontato la tematica della rivalsa da accertamento IVA.

L'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 consente infatti al fornitore di un bene o di un servizio di potersi rivalere nei confronti del proprio cliente dell'IVA relativa ad operazioni effettuate, qualora allo stesso cedente/prestatore sia notificato un avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA o della maggiore imposta, relativa alle predette operazioni.

La rivalsa è possibile, tuttavia, solo a seguito del pagamento all’Erario da parte del fornitore di tutte le somme dovute (imposta o maggiore imposta, sanzioni e interessi); per contro il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitatagli, ovviamente nei limiti e alle condizioni esistenti al momento dell’effettuazione della originaria operazione.

La risposta delle Entrate

Sul tema l'Agenzia delle Entrate ha fornito ha sottolineato la sostanziale differenza tra l’ordinario meccanismo della rivalsa e di quello derivante da accertamento.

Infatti, al di là della tempistica entro cui può essere operata la connessa detrazione, la rivalsa da accertamento si presenta, sostanzialmente, come "facoltativa" ed è condizionata all’avvenuto versamento definitivo dell’imposta da parte del fornitore.

Questo speciale sistema "si propone di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dal fornitore soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dell’acquirente soggetto passivo) consentendo il normale funzionamento dell’imposta". Peraltro la neutralità è assicurata attraverso la corretta individuazione della società cessionaria e la riferibilità dell’IVA alle operazioni effettuate.

In ogni caso, tuttavia, l’istituto in parola (rivalsa da accertamento) ha natura sostanzialmente civilistica e non fiscale, considerato che in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte del cliente al fornitore non resta altro che adire il giudice ordinario per il recupero delle somme a lui dovute.

Estinzione del cessionario

Nel caso esaminato nell’interpello si evidenzia la sostanziale identità tra la società cessionaria “cessata” e la società fornitrice “accertata”, nonché la circostanza che la cessazione è da ricondurre alla volontà degli stessi soci, con preclusione della futura rivalsa.

In particolare, il comportamento tenuto dalla fornitrice appare incompatibile con la volontà di esercitare la rivalsa “da accertamento”, per cui il diritto alla rivalsa si presenta come definitivamente pregiudicato, considerato che la fornitrice non ha intrapreso nessuna azione diretta al recupero dell’imposta, pur avendone la facoltà, almeno limitatamente a quanto pagato a titolo d’imposta (in sede di adesione), prima della cessazione della società cliente.

Lo sapevate che...

... il servizio di gestione di profili Instagram per conto del cliente con finalità di marketing e gli altri servizi collegati sono da considerare servizi elettronici?

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 96 del 4 dicembre 2018, con la quale sono stati esaminati taluni servizi connessi con la gestione dei profili social, quali: i) Instagram Collaboration (gestione dei profili Instagram per conto del cliente); ii) #Hashtag (guida -anche tramite e-book- diretta a spiegare come pubblicare post su Instagram); iii) IG Likes (servizio accessorio a Instagram Collaboration, riservato a clienti di particolare rilievo).

Dal punto di vista degli adempimenti IVA, nulla cambia quando il rapporto intercorre tra due soggetti passivi (B2B): l’operazione si considera effettuata nel Paese di stabilimento del committente, alla stregua di una prestazione di servizi generica. Nel caso, invece di cliente, privato consumatore, il prestatore, soggetto passivo stabilito in Italia, fermo restando l’obbligo del versamento dell’IVA, non sarà tenuto all'emissione di fattura (salvo richiesta del committente), ricevuta fiscale o scontrino.

In quest'ultimo caso, qualora il committente sia stabilito in altro Stato UE, il prestatore italiano adempirà ai propri obblighi fiscali mediante l’utilizzo del MOSS (il particolare sportello unico Mini One Stop Shop).

Scarica le Notizie Flash di dicembre (PDF) [ 1247 kb ]

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