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Split payment: circolare Agenzia Entrate

17 mag 2018

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NF 5/2018 - VAT

Con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di scissione dei pagamenti (split payment) fornendo alcuni necessari chiarimenti sulle modalità di applicazione del meccanismo, a seguito degli ampliamenti soggettivi intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L’allargamento del perimetro dei soggetti interessati risponde all’esigenza di attuare una azione di maggiore contrasto all’evasione IVA, connessa ai mancati versamenti dell’imposta da parte dei fornitori di beni e/o servizi.

Estensione del meccanismo

Le nuove categorie di soggetti cui si applica la scissione dei pagamenti sono costituite da:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali,comprese le aziende speciali (tra cui anche quelle costituite dalle Camere di commercio) e le aziende pubbliche di servizi alla persona (principalmente operanti nei servizi sociali e socio-sanitari);
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
  • società controllate direttamente o indirettamente dagli enti e fondazioni sopraindicati, e dalle altre società soggette allo split payment;
  • società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment.

Tra le fondazioni interessate dalla scissione dei pagamenti rientrano anche quelle controllate da enti pubblici tramite la nomina degli organi di gestione delle stesse (ad esempio fondazioni degli Ordini professionali).

Efficacia degli elenchi

Per l’individuazione dei soggetti cui si applica il meccanismo occorre riferirsi agli elenchi pubblicati dal MEF, da ultimo, in data 19 dicembre 2017, che esplicano i loro effetti con riferimento alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2018 ed esigibili a tale data.

Agli elenchi è attribuita natura costitutiva, per cui in caso di mancata inclusione di un soggetto a questo non si applica lo split payment, a nulla rilevando l’eventuale rilascio dell’attestazione di possesso dei requisiti (art. 17-ter, comma 1-quater, del DPR n. 633/1972).

Tuttavia, in ottica di semplificazione, non occorre alcuna regolarizzazione qualora un soggetto abbia assolto l’imposta mediante scissione dei pagamenti, ma sia stato incluso nei predetti elenchi solo successivamente a tale comportamento.

Casi particolari

In presenza di società fiduciaria a cui siano intestate le quote di una società, la verifica se a quest’ultima sia applicabile la scissione dei pagamenti deve essere effettuata con riferimento al soggetto fiduciante, effettivo titolare delle quote, che detiene il controllo o la partecipazione della società stessa.

Ai compensi dovuti ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU), operanti su incarico e come ausiliari dell’Autorità Giudiziaria non si applica lo split payment, ancorché gli stessi siano tenuti ad emettere fattura nei confronti della P.A. (Amministrazione della Giustizia), in considerazione del fatto che il soggetto obbligato al pagamento sarebbe costretto ad effettuare un doppio versamento (il corrispettivo al CTU e l’IVA alla P.A.) con un aggravio delle procedure.

L’estensione dello split payment a nuove categorie

Di Mario Spera e Giampaolo Giuliani, pubblicista.

Approfondimento Leggi l'articolo

Lo sapevate che...

… la Corte di Giustizia UE con la sentenza C-580/16 del 19 aprile 2018 (caso Firma Hans Bühler) è intervenuta nuovamente in tema di operazioni triangolari intraunionali, riconoscendo la non imponibilità dell’operazione effettuata dal soggetto intermedio (cessionario-cedente), quando questo soggetto sia identificato, ai fini IVA, anche nel Paese di partenza del bene?

In particolare, i giudici della Corte UE precisano che l’interpretazione delle norme unionali non deve basarsi solo sul dato letterale, ma anche con riferimento al contesto operativo e agli scopi perseguiti dal legislatore.

Sulla base di questa interpretazione, la triangolare unionale si realizza anche quando il soggetto intermedio è identificato nel Paese di partenza dei beni (i.e. Germania), ma realizza l’acquisto di tali beni da inviare nello Stato membro di destinazione (i.e. Repubblica Ceca), per il tramite di una sua identificazione in altro Stato membro (i.e. Austria).

Peraltro, non rileva la circostanza che l’elenco riepilogativo delle operazioni intraunionali (c.d. modello INTRA) non sia stato presentato tempestivamente dal soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato membro “intermedio”.

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