NF 7/2018 - Legal
Con la sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha fornito importanti indicazioni in tema di applicabilità dell’articolo 2467 Cod. civ., che disciplina la postergazione dei finanziamenti soci nelle S.r.l., anche nelle S.p.A..
Nel caso in esame il socio di maggioranza aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile emesso dalla società.
A seguito del fallimento dell’azienda, il socio sottoscrittore dei bond presentava la domanda di insinuazione al passivo con prelazione (il prestito era infatti assistito da ipoteca).
Il Tribunale accoglieva la richiesta, riconoscendo la postergazione del credito all’integrale pagamento degli altri creditori.
Da qui il contenzioso avviato dal socio di maggioranza, che chiedeva invece il riconoscimento del privilegio sul credito vantato.
Secondo la Cassazione, laddove i soci finanziatori di una S.p.A. si trovino in una «posizione concreta simile a quelle dei soci finanziatori della Srl», l’articolo 2467 del Codice civile è pienamente applicabile.
Se la società per azioni ha una compagine sociale ristretta, o addirittura concentrata in una sola famiglia, si ripropone la medesima situazione tipica delle S.r.l., rendendo quindi operante in via analogica la previsione civilistica sulla postergazione dei finanziamenti soci.
L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte assume particolare rilevanza, in quanto in passato si sono registrate pronunce discordanti della giurisprudenza.
L’orientamento espresso dalla Cassazione va nella direzione di contrastare il fenomeno della “sottocapitalizzazione” delle S.p.A., vale a dire tutte quelle situazioni nelle quali i soci (di maggioranza), al fine di ridurre il rischio imprenditoriale, mettono a disposizione dell’azienda le proprie risorse finanziarie sotto forma di finanziamento anziché come conferimento di capitale di rischio.
A parere della Cassazione, l’identità di posizione tra S.r.l. e S.p.A. (e quindi l’applicazione dell’articolo 2467) “può pacificamente affermarsi tutte le volte che l’organizzazione della società finanziata consenta al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una S.r.l. e dunque di informazioni idonee a far apprezzare l’esistenza dell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento della società rispetto al patrimonio netto ovvero la situazione finanziaria tale da rendere ragionevole il ricorso al conferimento, in ragione delle quali è posta, per i finanziamenti dei soci, la regola di postergazione”.