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Approfondimento

Possibili vie d’uscita per il dopo Covid

Gabriele Felici Gabriele Felici

Dal prossimo semestre, tutte le imprese, sia quelle che manifestavano segnali di crisi già prima della pandemia sia quelle in cui le difficolta sono emerse a seguito del lockdown imposto dalla stessa, dovranno confrontarsi prioritariamente con la gestione del debito ed, in particolare, con il pagamento dello scaduto.

Tale circostanza determina la necessità, da un lato, di dotarsi di un approccio strategico e della conseguente pianificazione economica e finanziaria e, dall’altro, di ricercare, valutare e scegliere, i più opportuni strumenti tecnici, finanziari e normativi, per affrontare al meglio la difficoltosa sfida, soprattutto in un contesto deteriorato come quello attuale.

In tale ambito il ruolo dell’advisor nella cruciale e virtuosa interlocuzione con il mercato e con gli intermediari finanziari diventa più che mai fondamentale per l’azienda.

L’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato pesanti ricadute economiche e sociali a livello globale, tanto da essere considerata, se non il più grave, tra i maggiori shock economici del secondo dopoguerra; peraltro, in molti Paesi, tra cui l’Italia, incide su un contesto già provato e non ancora del tutto ripresosi dalla doppia recessione del 2008-2009 e 2012-2013.

In tale situazione il Governo ha adottato misure per garantire la continuità aziendale delle imprese, soprattutto a seguito della chiusura delle attività produttive (in particolare, con il D.L. n. 23/2020, c.d. “Liquidità”).

Tra i principali interventi in tale ambito, quelli di sostegno finanziario (moratorie sui mutui, sospensioni dei pagamenti, garanzie per l’accesso al credito e finanziamenti) e sulla normativa societaria e civilistica (riduzione del capitale sociale, redazione del bilancio di esercizio e finanziamenti dei soci alle società), e quelli sulla disciplina della crisi d’impresa (differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, proroga dei termini per la conclusione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione e improcedibilità delle istanze di fallimento).

Gli interventi sinora attuati mostrano un impatto attento all’estrema emergenza; è chiaro, però, che pur nell’emergenza, non si può fare a meno di avere una visione di sistema e, soprattutto, una visione prospettica e periferica: bisogna riattivare i presìdi che consentano da un lato di offrire ossigeno alle imprese e dall’altro riconvertano le imprese non salvabili ad un mercato delle crisi che non immobilizzi ricchezze.

In tale ambito, troviamo gli istituti attuali, in particolare gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati di risanamento (proprio questi ultimi, tra l’altro, possono rappresentare una nuova via d’accesso alla liquidità d’emergenza), strumenti che potrebbero prendere una inclinazione diversa e più coerente, con la situazione attuale; presuppongono una condivisione di fondo con gli intermediari finanziari e anche sulla scorta delle indicazioni che provengono da Banca d’Italia e A.B.I., non si può escluderne una loro virtuosa applicazione.

In questa precisa cornice e cioè quella di mettere in campo misure altre che siano, davvero, un sostegno alle imprese, e che ambiscano ad essere sistemiche, pur nella provvisorietà, mi pare che:

  1. si debbano indagare le esigenze finanziarie delle imprese in difficoltà, con formulazione di ipotesi e di soluzioni diverse;
  2. si debba prefigurare l’erogazione di un credito responsabile, assicurare la gestione corrente e le protezioni per il sistema e la proporzione dell’intervento;
  3. si debba evitare di portare le imprese in difficoltà da lockdown necessariamente all’interno di un canale concorsualizzante, potendosi preferire uno snello micro-procedimento che impedisca ai creditori iniziative esecutive (individuali e collettive) per un breve periodo, ma al quale non corrisponda affatto il divieto di pagamenti da parte del debitore e ciò allo scopo di non paralizzare il circuito del credito finanziario e commerciale [1].

In particolare ed allo stato, mentre le banche non potranno agire nei confronti delle imprese inadempienti fino a tutto il 30 settembre 2020, per effetto della moratoria ex art. 56 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), per i fornitori, dal prossimo 1° luglio, si aprono scenari di potenziale aggressione alle imprese che non avranno ancora saldato lo scaduto.

È evidente, quindi, che nel secondo semestre del corrente anno, ormai alle porte, si concretizzeranno scadenze debitorie solo rinviate e sospese che vanno tempestivamente affrontate e gestite, elaborando una strategia che, partendo da un’attenta analisi di sostenibilità nel tempo delle stesse, consenta di individuare, tra quelli al momento disponibili, gli strumenti più adeguati al caso di specie.

In tal senso, alcune ipotesi operative, diversamente graduate, sembrano intravedersi, secondo alcuni che ipotizzano appositi ulteriori interventi legislativi, o sono offerte dalla recente conversione del D.L. n. 23/2020, c.d. “Liquidità”, con la Legge n. 40 del 5 giugno 2020 (G.U. n. 143 del 6 giugno 2020).

Tra le numerose modifiche ed integrazioni introdotte nel corso dell’esame parlamentare, di maggior interesse e rilievo in tale ambito risultano infatti (i) l’autodichiarazione per accelerare l’erogazione dei prestiti garantiti da parte dello Stato e (ii) la domanda di concordato in bianco anche in funzione del piano attestato.

Con il nuovo articolo 1-bis, aggiunto al decreto legge in sede di conversione, si introduce l’obbligo di rilascio di una dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti con garanzia della SACE e del Fondo PMI, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

  • che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
  • che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;
  • il rispetto delle norme antimafia.

Le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un’attività professionale autonoma.

La norma limita le responsabilità dell’istituto che eroga i finanziamenti: le banche, ricevuta l’autocertificazione, dovranno effettuare solo gli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, mentre non sono tenute a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

L’introduzione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autocertificazione), dovrebbe permettere quindi di semplificare e accelerare i controlli bancari, velocizzando così l’erogazione dei finanziamenti.

Tale strumento (autodichiarazione sullo stato di salute dell’impresa), secondo alcuni [2], potrebbe essere ulteriormente valorizzato per un intervento a presidio della continuità aziendale, consentendone l’iscrizione nel registro delle imprese e prevedendo che a seguito della stessa, accompagnata dall’attestazione del collegio sindacale, ove presente, o di un professionista indipendente (in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 L.F.) che confermi la sussistenza dei soli dati indicati, non possa più essere concessa la provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi nei confronti dell’impresa.

Una simile previsione, in effetti, potrebbe essere in grado di intervenire in termini chirurgici sulla patologia dei rapporti con i fornitori, avrebbe un costo assai limitato per l’impresa e per l’intero comparto, agendo su un sistema camerale già pronto ed alleggerendo l’inevitabile carico dei tribunali.

Si potrebbe offrirebbe così una tutela proporzionata alle effettive esigenze di contrasto alla crisi determinata dagli effetti della pandemia, disarmando i creditori più aggressivi.

Il nuovo comma 5-bis, invece, autorizza l’imprenditore che abbia ottenuto, entro il 31 dicembre 2021, accesso al concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182, settimo comma, L.F., di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, o dell’articolo 182-bis, settimo comma, della L.F..

Il comma 5-ter, infine, esclude, per le richieste di concordato in bianco presentate fino al 31 dicembre 2020, l’applicabilità del decimo comma dell’art. 161 L.F.. Non applicandosi tale previsione, anche in pendenza di istanza di fallimento all’imprenditore che fa domanda di concordato in bianco il giudice potrà assegnare per il deposito della proposta un termine tra 60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60).

In base a tali previsioni, quindi, si apre la strada del concordato in bianco per il salvataggio delle imprese in crisi che potranno utilizzare i benefici del concordato preventivo senza però ricorrere a tale istituto, una soluzione che permetterà di ottenere tempo per evitare il rischio di fallimento[3].

Il debitore potrà sospendere i pagamenti e salvarsi predisponendo un piano di risanamento sotto l’ombrello del tribunale e dunque con obbligo di vigilanza del commissario giudiziale e di informative finanziarie periodiche.

Si tratta di una soluzione che di fatto incontra alcune proposte avanzate da parte di esperti del diritto della crisi d’impresa, abbandonando tuttavia l’ipotesi di salvataggio totalmente stragiudiziale delle imprese in crisi.

Viene scelta una via mediana, ove le imprese dovranno rivolgersi ai tribunali i quali avranno l’onere di valutare se l’impresa è in crisi, senza peraltro verificare che la crisi sia dipendente dalla pandemia Covid-19.

Ovviamente le imprese che sceglieranno tale via di salvataggio, dovranno essere sottoposte alla vigilanza del commissario giudiziale che il tribunale sarà tenuto a nominare, nonché dovranno predisporre relazioni periodiche informative sulle attività compiute per raggiungere il risanamento, per dimostrare altresì che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori.

 

[1] Fabiani M., Dalla crisi all’emergenza: strumenti e proposte anti-Covid al servizio della continuità d’impresa, Introduzione, Centro Studi Diritto della Crisi e dell’Insolvenza, pag. 7 e ss.

[2] Abriani N. e Rinaldi P., Continuità aziendale, autodichiarazione sullo stato di salute dell’impresa, Il Sole 24 Ore, 3 giugno 2020.

[3] Pollio M., Concordato in bianco per imprese in crisi, Italia Oggi, 26 maggio 2020.