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Significative novità fiscali per l’anno 2021

Giulio Tedeschi Giulio Tedeschi

Come ogni anno la c.d. legge di bilancio costituisce per gli operatori – e per i cittadini in generale - il riferimento degli interventi di politica economica. Costituisce altresì la traiettoria lungo la quale ci confronterà per impostare talune strategie gestionali ovvero nuovi adempimenti.

Quest’anno la legge, a maggior ragione per i plurimi riflessi sanitari, economici e sociali dovuti alla crisi pandemica ancora in essere, assume una rilevanza assoluta nel solco delle aspettative e delle azioni da intraprendere per il superamento della crisi.

Purtroppo sembrerebbe esser stata promulgata una legge che non segue appieno tali auspici e il mio è, ovviamente, un giudizio tecnico e non sicuramente politico.

L’operatore trova a confrontarsi con un impianto di difficile lettura (si pensi solo al fatto che il primo articolo della legge si compone di 1.150 commi …) e molte delle disposizioni previste dovranno attendere l’emanazione di decreti attuativi, se non addirittura correttivi come è avvenuto con uno dei primi decreti legge dell’anno 2021. Alcuni provvedimenti, poi, vanno coordinati non solo con l’imponente produzione legislativa dell’anno 2020 emanata per tamponare l’insorgere dell’emergenza sanitaria, ma anche con posticipazioni previste dal c.d. decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 138/2020).

L’operatore si trova così a confrontarsi con una legge ove – è la prima impressione – sono disciplinati aspetti che per alcuni versi sono marginali rispetto alla crisi economica in cui versano molti soggetti economici. Ma tant’è. Così in questo numero di TopHic cerchiamo di dare un breve inquadramento di quelle che sono le più significative novità che a nostro parere meritano essere segnalate, nel solco di un supporto alla ripresa economica.

La legge, tanto per partire, è rubricata quale legge n. 178/2020 ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2021 (salvo diverse decorrenze in corrispondenza di alcune norme specifiche).

Alcune norme vanno nella direzione di assicurare il sostegno alla liquidità e al rafforzamento patrimoniale delle imprese: di questi temi in dettaglio si occuperanno il parere dell’esperto (con particolare riguardo alle agevolazioni e agli incentivi fiscali previsti per il rafforzamento del capitale) e l’approfondimento (con particolare riguardo ai nuovi crediti di imposta sui beni strumentali, al bonus R&S e ai piani fi formazione 4.0).

Ritornando a un inquadramento generale, le misure di maggior impatto sul piano fiscale (e societario) sono contenute nell’articolo 1 e possono essere schematizzate come segue:

  • riduzione della pressione fiscale (commi 2 – 50);
  • crescita e investimenti (commi 51 – 158);
  • sud e coesione territoriale (commi 159 – 205);
  • liquidità e ricapitalizzazione imprese (commi 206 – 274);
  • lavoro, famiglia e politiche sociali (commi 275 – 402);
  • piano nazionale di ripresa e resilienza (commi 1037 – 1074);
  • disposizioni in materia di entrate, contrasto all’evasione fiscale, riscossione, misure fiscali a tutela dell’ambiente e salute pubblica, Agenzia delle dogane (commi 1075 – 1133).

Oltre queste specifiche misure, ve ne sono altre che meritano di essere ricordate in quanto anch’esse di rilievo e su cui riflettere per valutare opportunità di sviluppo.

La prima disposizione che si segnala, riguarda la possibilità che viene offerta per rivalutare i beni di impresa estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali già iscritte nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019. Come noto, questa rivalutazione sui beni d’impresa và nella direzione di dotare le società di un maggior patrimonio netto (atto quindi a fronteggiare anche le perdite che potrebbero manifestarsi), facendo emergere all’attivo i maggiori valori.

La peculiarità della norma sta, da un lato, nel ridotto costo fiscale della rivalutazione (3% rispetto alle ben più alte aliquote del passato) e, dall’altro lato, alla possibilità di rivalutare singoli beni (e non l’intera categoria di beni). Ora la legge estende la rivalutazione al medesimo costo del 3% anche al riallineamento tra valori contabili e valori fiscali. Tali sono i valori che, per l’appunto, emergono in occasione di operazioni straordinarie quali, a esempio, fusioni o di conferimenti generalmente effettuate in regime di neutralità fiscale e da cui scaturiscono avviamenti e valori immateriali.

Il riallineamento al costo del 3% costituisce un’opzione da considerare attentamente in quanto rappresenta un’opportunità fiscale (per la deducibilità dei correlati ammortamenti) e una semplificazione amministrativa (superando il doppio binario tra valore contabile e valore fiscale).

La seconda disposizione che si segnala, riguarda la possibilità per le persone fisiche e gli enti non commerciali di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni quale valore di costo iniziale ai fini della tassazione dei redditi diversi (il capital gain per l’appunto deriva dalla differenza tra il prezzo di vendita e il costo iniziale, ora rideterminabile).

La disposizione rappresenta una ulteriore proroga di provvedimenti in passato – ormai costantemente adottati – per rivalutare il costo delle partecipazioni e dei terreni corrispondendo un’imposta sostitutiva del 11% da applicare sull’intero nuovo valore così rideterminato. La rideterminazione (la rivalutazione) và effettuata entro il 30 giugno 2021 corrispondendo l’imposta, previa redazione di un’apposita perizia asseverata da parte di un professionista abilitato. Possono essere rivalutate le partecipazioni e i terreni posseduti al 1 gennaio 2021. La possibilità si inserisce nel contesto di una programmazione fiscale secondo l’ottica di una cessione prossima di detti beni.

La terza disposizione che si segnala, riguardala proroga del c.d. superbonus edilizio 110%, con alcune novità. Quanto all’ampliamento del termine per usufruire delle agevolazioni, la finestra ai fini della detraibilità fiscale delle spese per interventi agevolati viene ampliata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

Vengono poi previste novità operative riguardanti, tra l’altro, la possibilità di usufruire della detrazione 110% anche su edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario (sempre persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa), il beneficio del superbonus in questione anche per edifici fatiscenti sprovvisti di APE, la rilevanza ai fini dell’agevolazione degli interventi di coibentazione del tetto, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici, etc.

La quarta disposizione che si segnala, riguarda un intervento propriamente del diritto societario che si affianca a quelli di sostegno e di rafforzamento patrimoniale delle imprese. Trattasi della disapplicazione degli obblighi civilistici per le società di capitale per la copertura delle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (in sospensione degli obblighi specificatamente previsti dagli artt. 2446, 2447 e 2482 – bis c.c., i quali come noto e in modo sintetico, impongono tempi e modalità di intervento dei soci allorché le perdite risultino di importo superiore a un terzo del capitale).

Così il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio successivo (regola generale), bensì il quinto successivo (regola derogatoria), con conseguente maggior tempo per l’esecuzione del ripianamento. Conseguentemente se le perdite riducono il capitale al di sotto del minimo legale (o superano il limite del terzo) l’assemblea che deve assumere le decisioni di ripianamento può tenersi nel maggior termine del quinto esercizio successivo.

Resta, viceversa, confermato l’obbligo per gli amministratori, al verificarsi delle perdite, di convocare senza indugio l’assemblea, di sottoporre alla stessa l’apposita loro relazione che il codice civile richiede, di compiere tutti i necessari adempimenti correlati per il ripianamento delle perdite, con però il maggior termine per deliberare (ed eseguire) la copertura.

Da ultimo la disposizione che merita di essere evidenziata in quanto và nella direzione di sviluppare la ricerca e le competenze. La legge di bilancio prevede un fondo per sostenere l’investimento nel “capitale umano” in settori strategici. Il fondo vuole incentivare l’inserimento nell’economia produttiva di giovani neolaureati e coinvolgere il sistema produttivo a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione.

Formazione che deve essere finalizzata allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali. E’ previsto un credito di imposta differenziato a seconda delle dimensioni dell’impresa, se piccola, media e grande, anche a sostegno della parità di genere.

Queste, in estrema sintesi, sono le disposizioni di primaria novità, da valutare (e applicare) nel contesto di scelte imprenditoriali orientate al superamento di questa difficile fase storica, cogliendo sia le opportunità, sia gli strumenti normativi emanati. Tutti i professionisti di Grant Thornton sono ovviamente a disposizione per approfondire, anche nei dettagli applicativi le molte, frammentate novità contenute in questa legge di bilancio 2021 nei brevi tempi a disposizione.

Valga poi un’ultima considerazione che auspicabilmente potrebbe trovare un aggancio dalle disposizioni della legge di bilancio. Riguarda l’aspettativa dell’operatore fiscale di vedere finalmente attuatauna riforma fiscale orientata anche nel solco delle semplificazioni per cancellare quei molti “lacci e lacciuoli” con cui quotidianamente ci si deve confrontare. Per un sereno ed efficace-efficiente rapporto fisco-contribuente tanto in termini di adempimenti, tanto di giusto utilizzo per la collettività delle risorse pubbliche generate dal gettito fiscale.

È così di auspicio la disposizione contenuta nella legge di bilancio, rubricata sotto la voce “Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico”, ove si prevede l’istituzione di un apposito fondo avente finalità di alimentare il contrasto all’evasione fiscale, generato da effettive maggiori entrate per effetto dell’adempimento spontaneo dei contribuenti (c.d. compliance fiscale).  

La traiettoria è sicuramente quella da perseguire, ma deve essere accompagnata da concreti atti normativi che semplifichino prima la comprensione della norma fiscale e poi l’adempimento. Accanto a questo aspetto, poi, la politica potrà anche intervenire sulla giusta misura del prelievo fiscale con i necessari riequilibri.

Noi tutti ce la faremo a superare questo momento e a far nostro l’auspicio del poeta “e quindi uscimmo a riveder le stelle” ancorché l’impegno dipenda innanzitutto da noi stessi nel saper cogliere le opportunità e rispondere correttamente alle esigenze che il legislatore ci chiede senza dimenticare che, come insegna lo statista “non sempre cambiare equivale e a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”.