Rettifica detrazione: interpello Agenzia Entrate
27 mag 2019Rettifica detrazione: interpello Agenzia Entrate
NF 5/2019 - VAT
Con la risposta a interpello n. 131 del 29 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla correttezza della rettifica della detrazione IVA relativa alle spese di manutenzione straordinaria su immobili, detenuti in base ad un diritto di usufrutto. La fattispecie prospettata, invero, dirime taluni dubbi in ordine alla spettanza del diritto a detrazione e all’obbligo della rettifica con riferimento: i) al titolo di possesso dell’immobile; ii) alle spese che danno diritto a detrazione; iii) all’effettuazione della rettifica in caso di cessione del diritto sull’immobile.
Spese su immobili di terzi
Il diritto a detrazione, principio fondamentale nel sistema dell’IVA, impone che all’operatore economico debba essere consentito di recuperare l’IVA sulle spese sostenute a monte, a fronte delle quali a valle sono realizzate operazioni soggette ad IVA (o a queste assimilate).
Nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato, il diritto a detrazione dell’imposta sulle spese effettuate spetta anche al soggetto che abbia acquisito il bene in forza di “un diritto reale di godimento” (i.e. usufrutto) che gli consente di “disporre del bene, di fatto, come se ne fosse il proprietario”.
In proposito, la Corte di giustizia UE in più occasioni ha precisato che il concetto di “cessione di beni” deve essere inteso in senso ampio, comprendente “qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario” (sentenza C-494/12 del 21 novembre 2013, caso Dixons Retail, punto 20).
Peraltro, nel caso di specie, la detrazione dell’IVA sulle spese di manutenzione straordinaria di immobili è consentita in quanto tali spese si riferiscono ad immobili locati in regime di imponibilità.
Rettifica della detrazione
Per quanto riguarda la rettifica della detrazione, la manutenzione straordinaria, avendo natura di “miglioria”, è da considerare alla stessa stregua dei beni ammortizzabili cui si riferisce (gli immobili in parola), per cui l’IVA sulle spese sostenute è soggetta alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui è incrementato il valore o prolungata la vita utile.
Da quanto sopra, deriva anche che, nel caso di successiva destinazione degli immobili ad operazioni non soggette ad IVA, è necessario procedere alla rettifica della detrazione originariamente operata. Nella fattispecie, a seguito della cessione, in regime di esenzione, del diritto di usufrutto da parte della società usufruttuaria, si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’IVA già operata.
A tal riguardo, la risposta all’interpello sottolinea la correttezza di tale rettifica, in quanto la cessione del diritto di usufrutto è intervenuta nel corso dei dieci anni successivi all’ultimazione della manutenzione straordinaria, dies a quo del c.d. periodo di osservazione fiscale. La rettifica andrà effettuata con riferimento a tanti decimi dell’IVA detratta per quanti sono ancora gli anni mancanti al completamento del decennio.
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Lo sapevate che...
…un soggetto passivo UE non stabilito nello Stato membro presso il quale chiede il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti ivi effettuati, può regolarizzare la propria domanda anche oltre il termine di un mese dalla richiesta di informazioni o documenti avanzata dall’Ufficio fiscale dello Stato del rimborso?
Questo importante principio è stato sancito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-133/18 del 2 maggio 2019, caso Sea Chefs, con la quale è stato affermato che il mancato rispetto termine, di cui dall’art. 20, par. 2, della direttiva 2008/9/CE, non fa decadere il diritto. Al riguardo, si precisa che la richiamata norma prevede che l’Ufficio fiscale del rimborso può chiedere ulteriori informazioni al soggetto istante, il quale deve fornirle “entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata”.
La Corte, tuttavia, ha ritenuto che, in caso di tardiva od omessa risposta da parte del soggetto passivo, questi non perde la “possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’IVA”.