• Skip to content
  • Skip to navigation

Siamo sempre operativi e possiamo assistervi anche online attraverso Clever Desk

Global Reach
  • Global Reach
  • Algeria
  • Botswana
  • Egitto
  • Etiopia
  • Gabon
  • Guinea
  • Kenya
  • Libia
  • Malawi
  • Mauritius
  • Marocco
  • Namibia
  • Nigeria
  • Senegal
  • Sudafrica
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Cameroon
  • Anguilla
  • Antigua
  • Argentina
  • Aruba, Bonaire, Curaçao e St. Maarten
  • Barbados
  • Bolivia
  • Brasile
  • Canada LLP
  • Canada RCGT
  • Isole Cayman
  • Cile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Grenada
  • Guatemala
  • Honduras
  • Messico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay
  • Perù
  • Porto Rico
  • San Vincenzo e Grenadine
  • Saint Kitts e Navis
  • Santa Lucia
  • Stati Uniti
  • Trinidad and Tobago
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Isole Vergini britanniche
  • Turks e Caicos
  • Afghanistan
  • Australia
  • Bangladesh
  • Cambogia
  • Cina
  • Corea
  • Filippine
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Giappone
  • Malesia
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nuova Zelanda
  • Pakistan
  • Singapore
  • Taiwan
  • Thailandia
  • Vietnam
  • Albania
  • Armenia
  • Austria
  • Azerbaijan
  • Belgio
  • Bosnia Erzegovina
  • Bielorussia
  • Bulgaria
  • Cipro
  • Danimarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Georgia
  • Germania
  • Gibilterra
  • Grecia
  • Irlanda
  • Irlanda del Nord
  • Islanda
  • Israele
  • Isola di Man
  • Isole del Canale
  • Italia - Bernoni
  • Italia - Ria
  • Kazakistan
  • Kirghizistan
  • Kosovo
  • Lettonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Lussemburgo
  • Macedonia
  • Malta
  • Moldavia
  • Monaco
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
  • Polonia
  • Portogallo
  • Regno Unito
  • Repubblica Ceca
  • Romania
  • Russia
  • Serbia
  • Slovacchia
  • Spagna
  • Svezia
  • Svizzera
  • Tagikistan
  • Turchia
  • Ucraina
  • Ungheria
  • Uzbekistan
  • Arabia Saudita
  • Bahrain
  • Egitto
  • Emirati Arabi Uniti
  • Giordania
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Yemen
  • Líbano

Bernoni Grant Thornton Logo without tagline Logo mobile Bernoni Grant Thornton

Area riservata
  • Insights
  • Servizi
  • Clever Desk
  • I nostri professionisti
  • I nostri uffici
  • Careers
  • TopHic
  • Chi siamo
  • Advisory
  • Tax
  • Outsourcing
  • HR & Payroll
Advisory HOME
  • Transactional advisory services
  • Valuations
  • Merger and acquisition
  • Forensic and investigation
  • Recovery & reorganisation
  • Business risk services
  • IT & Cyber-security
  • Business consulting
  • Capital Market
Nuovo GDPR Come prepararsi al nuovo GDPR
Il nuovo GDPR entra in vigore nel 2018: scopri cosa cambia e come adeguarsi al regolamento.
Tax HOME
  • Business tax services
  • Direct international tax
  • Global mobility services
  • Indirect international tax
  • Transfer pricing
  • Litigation
  • Family business
VAT Alert Fatturazione elettronica: guida Agenzia delle entrate
Disponibili istruzioni dettagliate in vista dell’entrata in vigore della fattura elettronica il 01/01/2019
Outsourcing HOME
  • Back office outsourcing
  • Business process outsourcing
  • Compilation of Financial Statements
  • Tax compliance
  • Fatturazione elettronica
  • Conservazione sostitutiva
  • Rivalutazione beni d'impresa
Outsourcing Nasce Grant Thornton Operations
Il 4 novembre scorso ADM International Service Srl, società dedicata all’outsourcing, ha cambiato la propria ragione sociale in Grant Thornton Operations Srl
HR & Payroll HOME
  • Human resources consulting
  • Payroll
  • Portale HR
  • Lavoro e Notizie
  1. Bernoni Grant Thornton
  2. TopHic
  3. NF 2019
  4. NF Maggio 2019
  5. Rettifica detrazione: interpello Agenzia Entrate

Rettifica detrazione: interpello Agenzia Entrate

27 mag 2019
  • Rettifica detrazione: interpello Agenzia Entrate

NF 5/2019 - VAT

Con la risposta a interpello n. 131 del 29 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla correttezza della rettifica della detrazione IVA relativa alle spese di manutenzione straordinaria su immobili, detenuti in base ad un diritto di usufrutto. La fattispecie prospettata, invero, dirime taluni dubbi in ordine alla spettanza del diritto a detrazione e all’obbligo della rettifica con riferimento: i) al titolo di possesso dell’immobile; ii) alle spese che danno diritto a detrazione; iii) all’effettuazione della rettifica in caso di cessione del diritto sull’immobile.

Spese su immobili di terzi

Il diritto a detrazione, principio fondamentale nel sistema dell’IVA, impone che all’operatore economico debba essere consentito di recuperare l’IVA sulle spese sostenute a monte, a fronte delle quali a valle sono realizzate operazioni soggette ad IVA (o a queste assimilate).

Nel caso di fabbricato o porzione di fabbricato, il diritto a detrazione dell’imposta sulle spese effettuate spetta anche al soggetto che abbia acquisito il bene in forza di “un diritto reale di godimento” (i.e. usufrutto) che gli consente di “disporre del bene, di fatto, come se ne fosse il proprietario”.

In proposito, la Corte di giustizia UE in più occasioni ha precisato che il concetto di “cessione di beni” deve essere inteso in senso ampio, comprendente “qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario” (sentenza C-494/12 del 21 novembre 2013, caso Dixons Retail, punto 20).

Peraltro, nel caso di specie, la detrazione dell’IVA sulle spese di manutenzione straordinaria di immobili è consentita in quanto tali spese si riferiscono ad immobili locati in regime di imponibilità.

Rettifica della detrazione

Per quanto riguarda la rettifica della detrazione, la manutenzione straordinaria, avendo natura di “miglioria”, è da considerare alla stessa stregua dei beni ammortizzabili cui si riferisce (gli immobili in parola), per cui l’IVA sulle spese sostenute è soggetta alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui è incrementato il valore o prolungata la vita utile.

Da quanto sopra, deriva anche che, nel caso di successiva destinazione degli immobili ad operazioni non soggette ad IVA, è necessario procedere alla rettifica della detrazione originariamente operata. Nella fattispecie, a seguito della cessione, in regime di esenzione, del diritto di usufrutto da parte della società usufruttuaria, si rende necessario procedere alla rettifica della detrazione dell’IVA già operata.

A tal riguardo, la risposta all’interpello sottolinea la correttezza di tale rettifica, in quanto la cessione del diritto di usufrutto è intervenuta nel corso dei dieci anni successivi all’ultimazione della manutenzione straordinaria, dies a quo del c.d. periodo di osservazione fiscale. La rettifica andrà effettuata con riferimento a tanti decimi dell’IVA detratta per quanti sono ancora gli anni mancanti al completamento del decennio.

Scarica le notizie flash di Maggio 2019 (PDF) [811kb]

Lo sapevate che...

…un soggetto passivo UE non stabilito nello Stato membro presso il quale chiede il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti ivi effettuati, può regolarizzare la propria domanda anche oltre il termine di un mese dalla richiesta di informazioni o documenti avanzata dall’Ufficio fiscale dello Stato del rimborso?

Questo importante principio è stato sancito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza C-133/18 del 2 maggio 2019, caso Sea Chefs, con la quale è stato affermato che il mancato rispetto termine, di cui dall’art. 20, par. 2, della direttiva 2008/9/CE, non fa decadere il diritto. Al riguardo, si precisa che la richiamata norma prevede che l’Ufficio fiscale del rimborso può chiedere ulteriori informazioni al soggetto istante, il quale deve fornirle “entro un mese dal giorno in cui la richiesta è pervenuta alla persona a cui è indirizzata”.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che, in caso di tardiva od omessa risposta da parte del soggetto passivo, questi non perde la “possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell’IVA”.

Condividi questa pagina
  • Condividi questa pagina su Facebook LinkedIn
  • Condividi questa pagina su Twitter Twitter
  • Condividi questa pagina su LinkedIn LinkedIn
  • Condividi questa pagina su WhatsApp WhatsApp
  • Condividi questa pagina via email Email
  • Grant Thornton on Youtube
  • LinkedIn icon
  • Follow us on Instagram
  • Twitter icon
CONNECTclose
  • Contattaci
  • I nostri professionisti
  • Global reach
  • Bernoni Grant Thornton - LinkedIn
ABOUTclose
  • Chi siamo
  • I nostri uffici
  • Corporate Social Responsibility
  • TopHic
LEGALclose
  • Disclaimer
  • Privacy policy
  • Site map

© 2021 Bernoni & Partners. Tax code and VAT n. IT 01692980152 - All rights reserved. "Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

    • IT
    • Area riservata