Pianificazione finanziaria PMI: documento CNDCEC
27 mag 2019Pianificazione finanziaria PMI: documento CNDCEC
NF 5/2019 - Advisory
Lo scorso 8 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato uno studio dedicato al tema del nuovo rapporto banca – impresa e del ruolo del professionista nella pianificazione finanziaria delle PMI. Il canale bancario continua infatti a costituire la principale fonte di risorse finanziarie esterne per la maggior parte delle piccole e medie imprese italiane, le quali rappresentano oltre il 90% del nostro tessuto produttivo.
Di conseguenza, la stretta creditizia registrata durante gli anni della crisi ha creato non poche difficoltà alle aziende, che in molti casi si sono trovate ad affrontare situazioni di grande criticità e tensione sul fronte della liquidità. Ciò ha comportato a sua volta una serie di conseguenze negative, che si sono riflesse anche sui bilanci degli stessi istituti di credito, i quali hanno visto aumentare le sofferenze. Il documento del CNDCEC evidenzia che recentemente sono intervenute due importanti novità:
- l’entrata in vigore del regime imposto da Basilea 3, che prevede requisiti patrimoniali sempre più severi e una gestione del credito sempre più prudente da parte delle banche;
- l’entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9, che ha sostituito lo IAS 39 già per l’esercizio 2018.
Si tratta di modifiche significative. Basti pensare che l’IFRS 9 ha imposto alle banche un approccio “forward looking”, basato non solo sulle perdite già verificatesi ma su quelle ipotizzabili in chiave prospettica.
Queste novità comportano per le aziende, in particolare le PMI, la necessità di rivedere la struttura dei flussi finanziari e di pianificare adeguatamente la loro gestione, da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo al fine di evitare situazioni di tensione o peggio ancora di crisi di liquidità.
I nostri professionisti presentano una specifica expertise nella strutturazione e nell’implementazione dei sistemi di finanziamento, anche alternativi al canale bancario.
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Lo sapevate che...
… è stato pubblicato sulla G.U. del 7 maggio 2019 il decreto ministeriale che stabilisce le modalità e i criteri per l’attuazione delle disposizioni in materia di nuovi PIR? La disciplina dei piani di risparmio a lungo termine costituiti a far data dal 1° gennaio 2019, infatti, è stata modificata dall’articolo 1, commi 211-215, della legge di bilancio 2019. La manovra ha aggiornato gli obblighi di investimento ai quali i soggetti gestori dei fondi sono tenuti per poter essere “PIR compliant” e quindi avere accesso ai benefici fiscali previsti per gli investitori.
L’articolo 2 del D.M. attuativo dispone, in coerenza con la legge di bilancio 2019, che i nuovi PIR dovranno investire almeno il 5% del 70% (quindi il 3,5%) del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (incluso l’AIM), emessi da PMI ammissibili, e un’analoga quota minima in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital.