Divieto di geo-blocking: circolare Assonime
27 mag 2019Divieto di geo-blocking: circolare Assonime
NF 5/2019 - Legal
Con la circolare n. 11 del 12 aprile 2019 Assonime ha approfondito i contenuti del regolamento (UE) 2018/302, che reca disposizioni volte a impedire il geo-blocking e le altre forme di geodiscriminazione dei clienti nel mercato unionale. Il provvedimento rappresenta una delle principali misure adottate in questi anni nell’ambito della Digital Single Market Strategy.
Il Regolamento, direttamente applicabile dal 3 dicembre 2018, fa divieto alle imprese di limitare l’accesso dei clienti alle interfacce online, quali siti internet e applicazioni, e di applicare condizioni generali differenti per le transazioni relative a beni e servizi in ragione della nazionalità, della residenza o del luogo di stabilimento del cliente finale.
Sul punto, Assonime ricorda che il principale elemento di novità del Regolamento è data dall’individuazione di alcune situazioni in cui il trattamento differenziato dei clienti per motivi geografici non è oggettivamente giustificato (al contrario, vi possono essere situazioni in cui le condizioni commerciali differenti sono supportate da circostanze oggettive e quindi legittime).
In Italia la competenza ad assicurare l’attuazione della disciplina è assegnata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust potrà utilizzare i poteri di indagine e sanzionatori di cui dispone in materia di pratiche commerciali scorrette.
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Lo sapevate che…
…l’8 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente un decreto legislativo che introduce nuove misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti? Il provvedimento dà attuazione alla direttiva UE 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE.
Le nuove disposizioni andranno a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone la competitività e la sostenibilità a lungo termine, tramite un maggiore coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.
Inoltre, per favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate (quindi a rischio insider) e limitare il rischio di fenomeni espropriativi realizzati con tali operazioni, la Direttiva ha introdotto specifiche previsioni per assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nella deliberazione di tali operazioni.