Certificazione Unica 2019: scadenze
19 feb 2019Certificazione Unica 2019: scadenze
NF 2/2019 - HR & Labour
Come noto, il D.lgs. 175/2014 ha introdotto il modello 730 “precompilato”, che viene messo a disposizione dei contribuenti online da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tale nuova modalità di predisposizione ed invio del modello 730 ha comportato la necessità da parte dell’Agenzia di venire a conoscenza dei dati reddituali dei lavoratori con largo anticipo, ed ha di conseguenza introdotto a carico dei sostituti d’imposta l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni (modello CU – Certificazione Unica) relative sia a percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, sia a percettori di reddito di lavoro autonomo.
A partire dall’anno 2015, pertanto, la “Certificazione Unica” ha sostituito:
- il modello CUD, rilasciato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato ed ai pensionati;
- le certificazioni dei redditi di lavoro autonomo.
Nell’ottica di un progressivo snellimento del Modello 770 è così notevolmente aumentato il numero di informazioni che l’Amministrazione Finanziaria richiede vengano trasmesse nell’ambito della CU (tra le principali, ad esempio, figurano i dati relativi al TFR, ai conguagli del modello 730 ed i pignoramenti presso terzi).
Ciò ha reso opportuno la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una doppia struttura del modello, prevedendo:
- un modello ordinario, contenente il flusso di informazioni da inviare con modalità esclusivamente telematiche;
- un modello sintetico, che rappresenta la comunicazione da consegnare al lavoratore in forma cartacea o elettronica (spedizione via e-mail ecc.).
Vediamo quali sono le scadenze per la predisposizione, l’invio e la consegna dei modelli nell’anno 2019.
Modello ordinario
L’inoltro telematico delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate deve perentoriamente aver luogo entro il 7 marzo 2019. In caso di omesso, tardivo o errato invio, è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 con riferimento ad ogni singola certificazione.
È tuttavia consentito, in caso di mancato o erroneo invio della CU entro tale scadenza, di poter sanare la situazione (senza applicazione di alcuna sanzione) qualora l’inoltro corretto abbia luogo entro i 5 giorni successivi alla scadenza di cui sopra.
Qualora invece la CU venga correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, è stabilita una riduzione della sanzione, la quale sarà applicata nella sola misura di 1/3 (ossia € 33,33), fino ad un tetto massimo di € 20.000.
Modello sintetico
La consegna delle Certificazioni Uniche ai lavoratori subordinati, parasubordinati ed autonomi deve aver luogo entro il 1° aprile 2019. Tuttavia, diversamente da quanto stabilito per l’invio telematico del modello ordinario, non è prevista l’applicazione di sanzioni in caso di tardiva consegna della CU al lavoratore.
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Lo sapevate che...
… con le circolari nn. 10 e 11 del 29 gennaio 2019 l’INPS ha fornito le istruzioni applicative in merito alle modalità di accesso alla pensione anticipata, alla pensione c.d. “quota 100” e alla pensione c.d. “opzione donna”?
I chiarimenti fanno seguito alla pubblicazione del D.L. n. 4/2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni. Possono accedere alla pensione “quota 100” i lavoratori che raggiungono, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dalla norma ed amministrate dall’INPS