article banner
Economy Mag

L'inadempienza da virus non sempre è giustificata

Economy Mag - 13 giugno 2020

di Carlo Giuseppe Saronni - Avvocato civilista e consulente Clever Desk

L'effetto domino del lockdown su forniture e pagamenti preannuncia una pioggia di cause legali. Il decreto "Cura Italia" sembra tutelare chi non adempie per ragioni di forza maggiore, ma ci sono molti dubbi.

L’emergenza epidemiologica in corso ha contagiato non solo le persone, ma anche l'economia. La chiusura delle attività economiche ha determinato un crollo dei fatturati e, quindi, anche una crisi di liquidità degli operatori. Questa situazione avrà ripercussioni da un punto di vista economico ma anche giuridico circa il destino dei contratti in essere siano essi ad esecuzione istantanea o continuata. Molti operatori si renderanno inadempienti alle obbligazioni assunte.

È necessario capire cosa succederà. Il Decreto Legge 17 marzo 2020, il cosiddetto "Cura Italia", contiene l'art. 91, applicabile in generale ai contratti, che recita: «Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli

1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Cosa significa?

L'art. 1218 del Codice civile sancisce la responsabilità del debitore che non esegua esattamente la prestazione sanzionandolo con l'obbligazione di risarcire il danno salvo che l'inadempimento o il ritardo dipendano da impossibilità non imputabile. L'art. 1223 specifica che il danno deve ricomprendere sia la perdita subita dal creditore sia il mancato guadagno.

In sostanza, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore esclude la responsabilità. L'art. 91 del "Cura Italia" dà una interpretazione autentica di queste norme, chiarendo che l'adozione di misure legali di contenimento del virus è idonea a divenire causa di non imputabilità.

Ma attenzione: non si tratta di una clausola automatica di esonero da responsabilità perché il caso va valutato, di volta in volta, dal giudice. Il debitore dovrà dimostrare che il rispetto delle misure di contenimento ha reso impossibile, in tutto o in parte, ovvero ritardato l'esecuzione della prestazione.

Facciamo un esempio: la chiusura di una fabbrica rende impossibile la produzione e quindi la consegna di un bene. In questo caso il fornitore sarà sicuramente esonerato da responsabilità, non avrà diritto al corrispettivo e non dovrà risarcire danni.

Se l'impossibilità è solo temporanea l'obbligazione non si estingue e il debitore non sarà responsabile per il ritardo. Ai sensi dall'art. 1256 II comma, c.c., l'obbligazione si estinguerà solo qualora il debitore dimostri che, per la natura o l'oggetto dell'obbligazione, la ritardata prestazione non ha per questi interesse.

Anche qui nessuna penale o danno da ritardo saranno dovuti. Una tema caldo è quello delle locazioni commerciali laddove moltissimi conduttori hanno sospeso il pagamento dei canoni. Quali saranno le conseguenze giuridiche di questi comportamenti?

Lo studio di consulenza Bernoni Grant Thornton ha costituito Clever Desk, una piattaforma di consulenza online, volta ad affiancare le imprese nella gestione della crisi globale.

E' un osservatorio privilegiato che, pur non consentendo di creare un campione statistico, permette di apprezzare il trend che si sta affermando su questo argomento. Secondo quanto osservato da Bernoni Grant Thornton i fondi immobiliari o i grandi gruppi proprietari tendono a negare sconti trincerandosi dietro a istruttorie burocratiche che costituiscono un flagello peggiore del contagio stesso. I grandi proprietari, meno strutturati, sono disponibili a concedere dilazioni e moderati sconti. La piccola e media proprietà, più agile nei processi decisionali, è incline a concedere riduzioni stabili dei canoni che si estendano oltre i tempi della chiusura delle attività [...].