l D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che si applica a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle associazioni, anche se prive di personalità giuridica.
Il decreto prevede significative sanzioni, interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la revoca o la sospensione di autorizzazioni e licenze, ovvero il divieto di contrattare con la P.A. o di pubblicizzare i propri beni e servizi) e pecuniarie (che possono arrivare, nei casi più gravi, fino al milione e mezzo di euro), per il caso in cui amministratori, dirigenti e dipendenti commettano, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, uno dei reati da esso previsti.
L’accertamento e la repressione delle violazioni 231 sono di competenza dell’autorità giudiziaria penale.
A breve diverranno fonte di responsabilità amministrativa anche
i reati fiscali di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e le frodi IVA. L’Ente andrà esente da responsabilità qualora:
• Abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) idoneo a prevenire i reati della specie di quello consumato;
• Abbia istituito un Organismo
di Vigilanza, deputato a curare l’applicazione del Modello.
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