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Recovery & reorganisation

L’Amministratore giudiziario, un CEO dal munus publicum

Gabriele Felici Gabriele Felici

Sempre maggiore interesse assume in ambito professionale e non solo la figura dell’Amministratore giudiziario, soggetto che opera su incarico dell’Autorità Giudiziaria, rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, ed il cui compito è quello di gestire, custodire e conservare i beni (mobili, immobili ed aziende) sottoposti a sequestro e confisca, aumentandone laddove possibile la redditività.

I lineamenti di tale figura, inizialmente scarsi e incerti, si sono delineati nel tempo grazie agli interventi normativi susseguitisi in materia di misure cautelari reali, soprattutto di prevenzione, ed hanno trovato negli ultimi anni una migliore definizione proprio ad opera del decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. “Codice Antimafia”), come riformato con legge n. 161/2017 (in vigore dal 19 novembre 2017), divenuto ormai il punto di riferimento normativo per tutta la disciplina in ambito penale.

La nomina, la responsabilità, i doveri e i compiti dell’Amministratore giudiziario in relazione alla gestione dei beni sequestrati e confiscati sono disciplinati dagli articoli dal 35 al 44 del Codice Antimafia e, in via generale, prevedono competenze multidisciplinari da parte del professionista incaricato (giuridiche, aziendali, manageriali, relazionali, finanziarie, contabili, di revisione e controllo, nonché deontologiche) che deve, quindi, aver maturato una significativa esperienza in tali campi.

Nomina e responsabilità dell'Amministratore giudiziario

In particolare, per quanto riguarda la nomina, l’Amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nel relativo Albo nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia, al quale possono accedere, tipicamente, professionisti iscritti da almeno cinque anni nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell’Albo degli Avvocati che abbiano concretamente svolto attività professionale; per le aziende sequestrate, la scelta deve ricadere tra gli iscritti nell’apposita sezione di esperti in gestione aziendale dello stesso Albo nazionale.

Inoltre, per la nomina, sono previsti criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, la loro limitazione in capo allo stesso professionista, nonché specifiche e stringenti cause di incompatibilità.

Sotto il profilo della responsabilità, riguardo a quella civile l’Amministratore giudiziario ne è esonerato, salvo i casi di dolo o colpa grave, mentre riguardo a quella penale, atteso il principio cardine del nostro ordinamento secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto dalla legge come reato, occorre fare riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale dell’Amministratore giudiziario ed alle connesse fattispecie tipiche.

Anche a tal proposito, comunque, è fondamentale considerare sempre che l’Amministratore giudiziario gestisce, in via sostitutiva, “per conto di chi spetta” ed opera sotto la direzione del giudice delegato, che deve preventivamente autorizzare tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

L'iniziativa dell'ODCEC di Milano 

Si tratta quindi di un’attività particolarmente delicata che presuppone un’adeguata preparazione. In quest’ottica, l’ODCEC di Milano ha siglato, lo scorso 17 ottobre, il ‘Documento d’Intesa  per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate’ attraverso il quale intende creare due elenchi specifici: uno dedicato ai Giovani Commercialisti che vogliano intraprendere l’esperienza di assistenti nelle procedure di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati o confiscati e uno dedicato agli Amministratori Giudiziari Commercialisti che vogliano agire in qualità di tutor per la formazione dei giovani professionisti.