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Il parere dell'esperto

PMI innovative: requisiti e vantaggi

Federico Feroci Federico Feroci

Con la locuzione PMI Innovative si fa riferimento ad una categoria di piccole e medie imprese che rientrano in un regime agevolato specifico, introdotto con il DL 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con L. 24 marzo 2015, n.33. Tale regime nasce sulla scia delle start-up innovative con lo scopo di rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di favorire una più capillare diffusione di innovazioni tecnologiche.

In particolare, in sede di programmazione industriale del Paese, le PMI Innovative si inseriscono in un più ampio piano di sviluppo tecnologico definito “Industria 4.0”. Le piccole realtà imprenditoriali, determinanti nel tessuto economico italiano, sono individuate quali driver capaci di prendere in mano le redini della IV Rivoluzione Industriale al fine di investire nell’innovazione tecnologica per risolvere gli annosi problemi di produttività che da ormai 20 anni affliggono l’Italia.

Trascorsi ormai 6 anni dall’introduzione del regime agevolato è però doveroso sottolineare come l’adesione da parte delle PMI italiane si sia rivelata ben al di sotto delle aspettative. Ad oggi si contano poco più di 2 mila società iscritte nel registro speciale delle PMI Innovative, ma si ritiene che in Italia ve ne siano almeno 10 volte tanto che potenzialmente detengono i requisiti necessari all’iscrizione.

Se meno del 10% delle imprese che potenzialmente rispettano i requisiti per poter accedere al registro speciale hanno effettivamente proceduto con l’iscrizione, è lecito domandarsi se le agevolazioni a loro riservate dal Legislatore siano effettivamente così vantaggiose.

Prima di analizzare quali siano le agevolazioni riservate alle PMI Innovative si ritiene utile comprendere con esattezza quali imprese siano destinatarie di tale regime agevolato. Il legislatore ha esteso il novero dei soggetti eleggibili a PMI Innovativa a tutte le piccole e medie imprese con oggetto innovativo, costituite sotto forma di società di capitali (S.r.l., S.p.A. o S.a.s.) o società cooperative non prevedendo però alcun vincolo di natura settoriale, assumendo che l’innovazione tecnologica fosse un tema capace di abbracciare qualsiasi comparto produttivo.

Distinguendosi dalle start-up innovative, il regime delle PMI innovative non pone alcun limite riguardante la data di costituzione dell’impresa, però pone dei vincoli dimensionali ben determinati. Tali vincoli, relativi alle piccole e medie imprese, sono individuati dalla Raccomandazione comunitaria del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE e saranno oggetto dell’approfondimento che seguirà tale sezione.

Oltre tali soglie dimensionali, per le PMI Innovative sono previsti ulteriori requisiti cumulativi e alternativi, in parte coincidenti con i requisiti delle start up innovative. Nello specifico, un’impresa, per poter essere iscritta nel Registro speciale delle PMI Innovative deve rispettare tutti i seguenti requisiti, ovvero:

  1. Essere costituita nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa.

  2. Avere la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, (DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i.), o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

  3. Disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione).

  4. Non avere le proprie azioni quotate in un mercato regolamentato.

  5. Non essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati.

Con riferimento al carattere innovativo richiesto alle PMI innovative, in aggiunta ai requisiti cumulativi, l’impresa deve soddisfare almeno due dei seguenti requisiti alternativi:

  1. Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l’acquisto e per la locazione di beni immobili mentre sono incluse le spese per l’acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo.

    Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati (art. 25, co. 5, del DL 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012); costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese devono risultare dall’ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa.

  2. Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

  3. Titolarità, anche quale depositaria o licenziataria, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa

Chiariti i requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro speciale delle PMI Innovative, di seguito si illustrano le diverse agevolazioni che il Legislatore ha previsto per le PMI innovative.

Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di PMI Innovative

La prima misura oggetto di analisi è probabilmente fra le più interessanti, in quanto mira ad incentivare la capitalizzazione delle imprese, di piccola e media dimensione, riducendo il loro livello di indebitamento. Tale agevolazione prevede uno sgravio fiscale per i soggetti che, attraverso un aumento di capitale, investono in capitale di rischio (equity) delle PMI innovative.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e rinforzata nel Decreto Rilancio (art. 38 DL 34/2020), prevede per le persone fisiche una detrazione dall’imposta lorda Irpef pari al 50% dell’investimento, fino ad un massimo di 300 mila euro; per le persone giuridiche l’agevolazione prevede una deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito fino ad un massimo di 1,8 milioni di euro. Per poter fruire dell’agevolazione si segnala che l’investimento deve essere mantenuto per un lasso di tempo non inferiore a 3 anni (holding period).

Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding

Con le stesse finalità della precedente agevolazione, il Legislatore ha introdotto la possibilità dapprima per le start-up ed in un secondo momento anche per le PMI Innovative di poter accedere alla raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding. L’Italia è stato il primo Paese al mondo a regolamentare tale mercato anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati.

Tale metodo di raccolta di capitali prevede la possibilità per più persone (“folla” o crowd) di conferire somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziarie un progetto imprenditoriale. L’investimento, effettuato totalmente online attraverso portali gestiti da intermediari finanziari, risulta sostanziarsi in un apporto di capitale di rischio e conferisce dunque un titolo di partecipazione nel capitale sociale della PMI Innovativa e dunque sui diritti patrimoniali ed amministrativi dell’impresa stessa.

Sul tema si evidenzia che in caso di investimento nel capitale di rischio tramite campagne di crowdfunding, la sottoscrizione delle quote verrà operata direttamente dagli intermediari abilitati che agiranno in nome e per conto degli investitori che operano attraverso il portale online. Pertanto entro 30 giorni dalla chiusura della campagna di raccolta fondi, tali intermediari hanno l’obbligo di depositare presso il Registro delle Imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi e contestualmente consegnare all’investitore una certificazione comprovante la titolarità delle quote, al fine di legittimarlo nell’esercizio dei diritti sociali.

Accesso gratuito e semplificato al Fondo Garanzia per PMI

Proseguendo con le agevolazioni, alle PMI innovative è garantito l’accesso gratuito, diretto e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI). Il Fondo, disciplinato dal DM del 23 marzo 2016, è a capitale pubblico e facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Tali garanzie coprono fino allo 80% del credito erogato dall’istituto finanziario fino ad un massimo di 2,5 milioni di Euro.

Tuttavia, ai sensi delle nuove disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI si discostano significativamente rispetto a quanto previsto per le start-up innovative e gli incubatori certificati. Fermo restando l’elemento della gratuità, che continua ad accomunare i due istituti, decade infatti quello dell’automaticità dell’intervento del Fondo: le PMI innovative sono ora soggette in ogni caso a una valutazione del merito creditizio da parte del Fondo.

Si specifica inoltre che, come già in passato, alle PMI innovative è negato tout court l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa. Permane comunque un altro punto di completa omogeneità tra le due discipline: così come avviene per le start-up, per le PMI innovative ammissibili, la garanzia del FGPMI copre sempre l’80% dell’operazione, a prescindere dal rating dell’azienda – mentre per le altre società il livello di copertura è variabile e, non di rado, più basso.

Come riportato dal 26° Rapporto periodico del MISE, aggiornato al 31/12/2020, le operazioni gestite dal FGPMI verso le PMI innovative sono 3.105 (in crescita di mille unità rispetto alla precedente rilevazione), per un totale potenzialmente mobilitato di oltre un miliardo di euro.

Le operazioni di erogazione di credito verso una PMI innovativa che sono finora andate a buon fine sono 2.769 (89,2% del totale), valori in sensibile aumento rispetto al terzo trimestre 2020 in cui se ne contavano 1.685 (l’80,4% del totale di tale trimestre). Le operazioni hanno riguardato 1.041 imprese, 254 in più rispetto a quelle registrate nel precedente trimestre.

Infine si segnala che, in risposta all’emergenza epidemiologica, l’art. 38, co. 6 del Dl 34/2020 (Decreto Rilancio) ha riservato una quota pari a 200 milioni di Euro specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di start-up e PMI Innovative.

Esonero imposte bollo per atti depositati alla Camera di Commercio

Le PMI Innovative, ai sensi dell’art. 4, co. 9 del DL 3/2015, sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo abitualmente dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e per gli atti connessi al Registro.

Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)

L’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) sostiene le imprese italiane nel processo di internazionalizzazione con un'offerta di servizi di informazione, formazione, promozione e consulenza per conoscere i mercati esteri, individuare nuove opportunità, consolidare le relazioni internazionali. Le PMI Innovative, secondo quanto previsto dalla Legge 33/2015, beneficiano di uno sconto del 30% sull'acquisto dei servizi a catalogo (esclusi i costi esterni).

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Alle PMI Innovative, costituite in forma di S.r.l., è consentito di:

  • creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);
  • effettuare operazioni sulle proprie quote;
  • emettere strumenti finanziari partecipativi;
  • offrire al pubblico quote di capitale.

Proroga del termine per la copertura delle perdite

Al fine di supportare le PMI Innovative che incorrono in difficoltà temporanee, il Legislatore ha previsto una proroga del termine ordinario per la copertura delle perdite che eccedano 1/3 del capitale sociale. Infatti, nel caso in cui la società produca perdite d’esercizio che comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un terzo, in deroga al Codice civile, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo).

In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo.

Sul tema si segnala che, in risposta all’emergenza epidemiologica, dapprima il Decreto Liquidità (art. 6 del DL 23/2020) ed in secondo momento la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 co. 266 della L. 178/2020), hanno introdotto la possibilità per le società, in via temporanea ed eccezionale, di sterilizzare le perdite subite nel corso dell’esercizio 2020, posticipando al quinto esercizio successivo il termine (stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del Codice civile) entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale.

Deroga disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica

Le PMI innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale

Allo scopo di sostenere la partecipazione dei dipendenti, degli amministratori e dei collaboratori nel capitale della società e di remunerarli attraverso un piano di incentivazione, ovvero ricompensando il lavoro svolto con azioni o quote della società, è facoltà delle PMI Innovative di adottare piani di work for equity e di stock option. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

Sostegno al venture capital

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 01/10/2020 è operativo il Fondo di sostegno al venture capital, nato per sostenere investimenti nel capitale delle start-up innovative e delle PMI Innovative con un primo stanziamento di 200 milioni di euro.

Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del “finanziamento convertendo”[1], mentre gli eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity.

Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell’investimento degli investitori privati, nel limite complessivo di 1 milione per singola start-up o PMI Innovativa.

In termini generali, l'investimento sarà orientato sulle start-up e le PMI Innovative che, al momento dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfano una serie di requisiti:

  • hanno la sede legale in Italia e svolgono effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo nel Paese;
  • hanno concrete potenzialità di sviluppo, misurabili sulla base di indicatori quantitativi e/o qualitativi, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri:
    • sulla base di una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo;
    • sulla base di un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo;
    • sulla base di contratti o partnership strategiche;
    • sulla base di brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta;
  • non presentano procedimenti di accertamento in corso;
  • superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR.

Al fine d’incentivare nuovi investimenti, si prevede che gli stessi debbano essere rivolti verso start-up e PMI Innovative che stiano effettuando round d’investimento o che l’abbiano già effettuato al massimo nei sei mesi antecedenti l’entrata in vigore del DL Rilancio.

In conclusione, esaminati i requisiti ed i vantaggi che l’attuale normativa delle PMI Innovative prevede, ci si auspica che la platea delle imprese italiane che effettivamente procederanno con l’iscrizione alla sezione speciale possa ampliarsi decisamente.

Perché ciò accada si ritiene dunque che la strada individuata all’interno del Piano Industria 4.0 possa essere quella giusta per stimolare la ripresa economica del Paese, ma che sia necessario investire con determinazione nelle realtà imprenditoriali che più di tutte possano trainare l’innovazione tecnologica. Dunque, sarà necessario rafforzare ulteriormente le buone agevolazioni già previste, introdurre nuovi stimoli alla Ricerca e Sviluppo ed alleggerire ancor di più tali imprese dai fardelli burocratici e fiscali che ad oggi li affliggono.

 

[1] Strumento che non dà luogo a restituzione o rimborso, che produce interessi figurativi al tasso del 5% annuo e che viene successivamente convertito in equity. Sono previste diverse ipotesi di conversione ed esse dipendono dal percorso che l’impresa sarà in grado di compiere dopo l’investimento. È importante sapere che non è possibile non convertire l’investimento in equity. Non è prevista la possibilità di poter restituire il finanziamento senza conversione in equity.