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Il Parere dell'esperto

Le scelte del legislatore non violano la Costituzione

Da un lato il diritto fondamentale al lavoro ed alla retribuzione sanciti dalla nostra Costituzione, dall’altro la tutela della “salute collettiva”, diritto anch’esso tutelato dalla nostra Carta Costituzionale. È principalmente su questo terreno che è avvenuto lo scontro, non solo istituzionale, intorno ai due distinti principi disposti dall’Art. 32 della Costituzione. Sebbene l’articolo disponga che “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”, lo stesso dispone altresì che la “Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.

Alla necessità della tutela della collettività si contrappone quindi, allo stesso livello nella gerarchia delle leggi, un diritto individuale. Entrambi debbono altresì coordinarsi con altri diritti, sempre di rango costituzionale, che sanciscono il diritto all’uguaglianza, al lavoro ed alla retribuzione (Artt. 3, 4 e 36 della Carta Costituzionale).

Arduo, pertanto, è stato il compito del nostro legislatore che ha dovuto contemperare tali diritti, con la consapevolezza che qualsivoglia decisione fosse stata presa, la stessa avrebbe generato accesi dibattiti e polemiche. Alla fine ha prevalso la volontà del Governo di tutelare le esigenze di “salute pubblica” introducendo nel nostro ordinamento, in maniera progressiva, diverse disposizioni che sebbene non prevedano un vero e proprio obbligo vaccinale, lo abbiano, indirettamente come qualcuno sostiene, ugualmente introdotto attraverso la previsione che lo svolgimento dell’attività lavorativa e quindi anche il diritto alla retribuzione, siano subordinati al possesso del green pass.

Lo scopo dichiarato, pertanto, è stato quello di prevenire la diffusione dell’infezione Sars Cov 2 attraverso l’incentivazione della campagna vaccinale, in modo tale da garantire la piena ripresa delle attività produttive e dei servizi, evitando possibili nuovi provvedimenti restrittivi che la nostra economia non può più permettersi. In alternativa il legislatore, fermo restando la tutela introdotta a favore dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale che per motivi di salute vengono dispensati dal possesso del green pass, consente di ottenere quest’ultimo solo attraverso l’effettuazione del c.d. tampone, non prevedendone tuttavia la gratuità.

Questo è un aspetto che ha destato non poche proteste e ulteriori dubbi di costituzionalità ventilati da alcuni giuristi, in quanto rimette in capo al lavoratore il “peso economico” della certificazione verde, individuandolo quale unico strumento alternativo al vaccino gratuito. Va da sé che nel momento storico che stiamo vivendo possano fisiologicamente sorgere diverse contraddizioni e siano ancora diversi i dubbi da dissipare, per i quali si auspica comunque intervengano a breve i necessari chiarimenti. Ma quello che conta è l’obiettivo finale.

Lodevole pertanto è stato, a prescindere dai giudizi personali, il coraggio mostrato dal nostro legislatore che sembra, ancora una volta, abbia voluto mostrare alla comunità internazionale la strada da seguire per combattere la pandemia. Come apprezzabile può essere giudicata la progressività con la quale l’intervento nel suo complesso è stato introdotto, al fine di sollecitare gradualmente quella parte della popolazione più refrattaria al vaccino. Una scelta audace che auspichiamo possa premiare gli sforzi della comunità, e soprattutto una norma che, fondandosi sull’esigenza di tutela della salute pubblica, non viola i precetti costituzionali.