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Approfondimento

Controlli da effettuare secondo CNDCEC e prassi dell’Agenzia

Davide Gabriele Savian Davide Gabriele Savian

Con la misura del c.d. Superbonus, prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), vengono incentivate le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (interventi c.d. “trainanti”), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi c.d. “trainati”), eseguiti:

  • sulle parti comuni condominiali;
  • sugli edifici unifamiliari;
  • sulle singole unità immobiliari situate all’interno degli edifici;
  • sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

L’agevolazione è stata introdotta anche per l’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica nonché per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si tratta di una detrazione ulteriore rispetto a quelle riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e le facciate, nonché aggiuntiva rispetto ai c.d. “eco-bonus” e “sisma bonus”.

L’art. 119 del Decreto Rilancio stabilisce nella misura del 110% la detrazione spettante (elevandola significativamente rispetto alla misura per interventi similari) e rende ancor più vantaggiosa l’agevolazione prevedendo, una riduzione del periodo di rateizzazione della detrazione, la conversione della detrazione nella forma di uno sconto in fattura oppure la cessione del credito, anche ad istituti bancari, tramite la conversione della detrazione in un credito di imposta.

Una delle principali criticità collegata alla norma è quella della molteplicità degli adempimenti, tra cui in particolare quelli riguardanti le asseverazioni e i visti di conformità. Questi ultimi necessari, in aggiunta agli ulteriori adempimenti ordinariamente previsti, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d’imposta.


Gli 8 Adempimenti previsti dal Decreto Requisiti Tecnici

In questo contesto, in data 6 agosto 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il c.d. “Decreto Requisiti Tecnici” per l’accesso alle agevolazioni fiscali riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020.

Detto decreto all’art. 6 prevede ben 8 adempimenti, consistenti nelle seguenti attività:

  1. Deposito presso il Comune, della “relazione tecnica di progetto” idonea ad attestare che l’intervento risponde alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori.
  2. Asseverazione di un tecnico abilitato che certifica come l’intervento risponde a tutti i requisiti previsti dal decreto e dai suoi allegati.
  3. Raccolta di un attestato di prestazione energetica.
  4. Acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
  5. Raccolta della documentazione attestante i pagamenti effettuati, che anche in questo caso deve avvenire tramite bonifico “parlante”, riportando numero e data della fattura, causale del versamento, oltre ai codici fiscali del beneficiario della detrazione e del pagamento. Nel caso di interventi su parti comuni degli edifici va conservata anche la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
  6. Invio all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il portale messo a disposizione dall’ente, senza dimenticarsi di acquisire la “ricevuta informatica”.
  7. Invio all’Enea dell’asseverazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto oltre alla dichiarazione della congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi agevolati.
  8. Conservazione di tutti i documenti così acquisiti per essere pronti ad esibirli “su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di Enea”.

Ciò detto, anche alla luce dei chiarimenti emanati con la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, appare utile approfondire il contenuto e le criticità collegati agli adempimenti di carattere fiscale ed in particolare quelli riguardanti le asseverazioni e i visti di congruità.

Asseverazioni e visti di congruità

L’importo considerevole dell’agevolazione e la necessità di evitarne utilizzi impropri a danno dell’Erario impongono il rispetto delle prescrizioni dettate da un sistema di controlli strutturato, volto ad evitare comportamenti non conformi alle disposizioni agevolative. Vanno osservate peculiari prescrizioni tecniche ed è richiesta la collaborazione di professionisti con competenze diversificate, tenuti a certificare l’esistenza delle condizioni richieste per fruire dell’agevolazione. In particolare, dovranno interagire architetti, ingegneri, geometri e periti abilitati per:

  • verificare gli interventi trainanti (di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) congiuntamente agli interventi trainati (ad esempio ecobonus) determinano l’incremento di due classi energetiche;
  • attestare il rispetto dei requisiti tecnici minimi e la congruità delle spese sostenute relative agli interventi agevolati in base a quanto previsto dal Decreto requisiti eco-bonus;
  • certificare l’esistenza degli interventi antisismici.

Si evidenzia che queste certificazioni e attestazioni, vanno obbligatoriamente prodotte anche nei casi in cui non si esercita l’opzione per ottenere lo sconto in fattura o convertire la detrazione in credito di imposta cedibile. Solo nel caso in cui si opti per lo sconto in fattura o la cessione della detrazione occorre il rilascio di un visto di conformità da parte degli intermediari fiscali, nonché dai CAF.

Il soggetto che appone il visto deve, anche, verificare la presenza delle asseverazioni e attestazioni richieste, riscontrando che sia stata verificata la congruità dei costi sostenuti. Se l’opzione riguarda la detrazione per interventi del recupero del patrimonio edilizio, si potrà apporre il visto di conformità senza necessità di asseverazioni che attestino la congruità dei costi sostenuti.

Il documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti del 21 Ottobre sui controlli da effettuare

Il 21 ottobre scorso il CNDCEC, insieme alla FNC, ha pubblicato un documento dal titolo “Il «superbonus» del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”.

Tale documento fornisce un quadro dei controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione. Detto visto di conformità, previsto dall’art. 35 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, deve essere apposto su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta.

Nel prosieguo del presente contributo, si evidenziano le principali indicazioni con specifico riferimento agli interventi per l’efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico.

La Checklist per il visto di conformità relativo agli interventi per l’efficienza energetica

Il documento, dopo aver preliminarmente ricordato la necessità di verificare le generalità del soggetto beneficiario della misura, di dettagliare le spese sostenute distinguendo tra i cd interventi trainanti e trainati, di indicare l’ammontare del credito ceduto, suggerisce una serie di controlli da effettuare con specifico riferimento a

  • Natura giuridica del soggetto beneficiario
  • Dati relativi all’immobile e al versamento delle relative imposte comunali
  • Documentazione attestante la proprietà o la disponibilità dell’immobile
  • Parti Comuni (in caso di intervento da effettuarsi su condomini)
  • Autocertificazioni attinenti al limite massimo di detrazione e la compatibilità dell’agevolazione con altre misure
  • Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche previste della vigente legislazione
  • Documenti di spesa e relativi pagamenti  
  • Tipologia di intervento da effettuare
  • Asseverazioni e attestazioni intermedie e finali

Il documento contiene inoltre delle tabelle sintetiche che specificano, per i principali interventi di efficientamento energetico, le caratteristiche fondamentali dell’intervento e i limiti di spesa.

Si prega di scaricare il file PDF per consultari tali tabelle.

La Checklist per il visto di conformità relativo agli interventi sul rischio sismico

Il documento di prassi, infine, in relazione agli interventi attinenti al rischio sismico e ai controlli da effettuare, suggerisce di verificare le medesime informazioni e di recuperare la medesima documentazione prevista per gli interventi di efficientamento energetico.

In merito alla distinzione tra interventi trainanti e trainati, il documento specifica per la prima tipologia che si riferisce essenzialmente di interventi collegati alla messa in sicurezza statica degli edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente e che il limite di spesa massimo è di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare (96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio).

Con riferimento invece agli interventi trainati e all’installazione degli impianti fotovoltaici in particolare, il documento di prassi specifica che l’installazione degli impianti deve essere eseguita congiuntamente all’intervento trainante di riqualificazione energetica o antisismica e che deve essere prevista la cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione in questo caso è calcolata su ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque di euro 2.400 per ogni KW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico (limite ridotto ad euro 1.600 se contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia).

Documentazione da conservare

Da ultimo, si segnala che la menzionata Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 ha fornito il dettaglio della documentazione da conservare in vista di eventuali futuri controlli. In particolare:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, solo per le persone fisiche, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento;
  • la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, se questi vengono effettuati dal detentore dell'immobile;
  • copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o, in alternativa, certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, se gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici;
  • per gli interventi di efficientamento energetico copia dell’asseverazione trasmessa all'ENEA, e, per gli interventi antisismici, copia dell’asseverazione depositata presso lo Sportello Unico competente.

Conclusioni

Come già evidenziato da diversi commentatori, il Superbonus è vincolato da molteplici adempimenti che ne rendono molto difficoltosa la fruizione per i piccoli proprietari immobiliari.

Il Decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 agosto 2020, relativo ai requisiti tecnici, ne individua addirittura 8 e questo fatto evidenzia come la misura sia essenzialmente rivolta alle grandi operazioni piuttosto che ai piccoli interventi, a differenza dell’agevolazione fiscale riguardante la ristrutturazione edilizia dove gli adempimenti risultano più semplificati.

In questo contesto, lo sforzo di sintesi operato dal documento predisposto dal CNDCEC e dalla Fondazione dei dottori commercialisti, almeno per quanto concerne gli adempimenti collegati al rilascio del visto di conformità e alle asseverazioni, appare assai apprezzabile.

Infatti, l’adozione di un sistema di controlli strutturato può limitare al massimo gli utilizzi impropri della misura a danno dell’Erario e comportamenti non conformi alle prescrizioni normative, evitando fenomeni di sovrafatturazione. Inoltre, lo stesso sistema di controlli e il puntuale rispetto degli adempimenti indicato dal documento di prassi può costituire un parametro per la valutazione della diligenza del professionista, chiamato ad attestare la congruità dei costi e delle asseverazioni. E’ noto infatti, che per il professionista opererebbero tre livelli di responsabilità, civile, amministrativa e penale per le attività collegate alla esatta esecuzione degli adempimenti necessari alla fruizione della misura.