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Cessione credito fiscale come opportunità di investimento

Sergio Montedoro Sergio Montedoro

L’articolo 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, c.d. Decreto Rilancio, consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Queste norme sono state introdotte dal Governo per rilanciare il sistema economico, fortemente colpito dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.  In particolare è di rilevante importanza quanto disposto in tema di cedibilità dei crediti d’imposta derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adozione di misure antisismiche, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (cd. Superbonus 110%).

In particolare, oltre alla possibilità di ottenere uno sconto diretto sul corrispettivo dovuto per i lavori, la norma citata introduce dapprima la trasformazione delle detrazioni fiscali connesse a tali interventi in crediti d’imposta e la successiva facoltà di cessione di tali crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. I cessionari, a loro volta, possono nuovamente cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La facoltà di cessione di cui al comma 1 dell’articolo in commento, si pone esplicitamente in deroga alla vigente disciplina che consente, per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, di cedere il credito derivante dalla detrazione, ovvero di usufruirne come contributo a titolo di sconto.

L’Esecutivo, nell’intento di fornire una spinta alla ripresa economica, punta dunque sul settore edilizio, da sempre trainante della crescita. Il legislatore ha inteso rafforzare l’impatto del provvedimento, consentendo al contribuente di vedersi finanziata l’intera spesa prevedendo anche dei meccanismi di cessione del credito di imposta derivante dalle detrazioni, con la possibilità di ottenere il finanziamento dei lavori dagli istituti di credito, mediante cessione a questi ultimi del proprio credito di imposta ovvero di ottenere dall’impresa che esegue i lavori uno sconto in fattura pari all’intera somma dovuta.

La cessione del credito, nello specifico, avviene secondo le modalità del trasferimento pro-soluto e non si applicano i limiti generali di compensabilità previsti per i crediti d’imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta acquisiti a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione all’Agenzia delle entrate, e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La facoltà di cessione del credito d’imposta verso terzi può rappresentare inoltre un’ottima opportunità sia per i soggetti acquirenti il credito (banche, intermediari finanziari, ecc…) che per i soggetti cedenti (contribuenti) che possono così liquidare immediatamente il loro credito senza attendere le tempistiche ordinarie quinquennali di recupero.

Da qualche giorno è inoltre online la piattaforma “SiBonus” predisposta da Infocamere, che mette in contatto i soggetti titolari di crediti fiscali che intendono cederli, con i soggetti interessati ad acquisirli. Tale piattaforma, già operativa nel Nord-Est d’Italia, grazie alla collaborazione con Unioncamere Veneto, è così presentata dal presidente di Infocamere, Lorenzo Tagliavanti: «In uno scenario in cui hanno già iniziato a muoversi realtà di mediograndi dimensioni, il nostro obiettivo, come società al servizio del sistema camerale, è di rendere più accessibile questo mercato alle piccole realtà imprenditoriali».

La cessione del credito d’imposta deve essere effettuata telematicamente, mediante intermediario abilitato alla trasmissione telematica della dichiarazione e può essere esercitata per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile. Per l’efficacia della cessione è necessario che la comunicazione all’Agenzia delle entrate avvenga a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Per poter usufruire della cessione del credito è necessario, inoltre, acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Per il rilascio di tale visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 241/1997 è necessario rivolgersi ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, ovvero ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro nonché ai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Tale attestazione di conformità risulta, quindi, imprescindibile ai fini del successo dell’operazione di cessione. Si ritiene utile segnalare che Bernoni – Grant Thornton è strutturata ad assistere le parti interessate a tale processo, e quindi rimane a disposizione per  quanto necessario ai fini dell’efficacia del trasferimento.  È evidente quindi che il visto di conformità richiesto va apposto con assoluta cautela e ponderatezza, seguendo un percorso logico ben definito che valuti la congruità:

  • del soggetto beneficiario dell’agevolazione;
  • la tipologia di immobile oggetto degli interventi;
  • la tipologia degli interventi effettuati;
  • la verifica delle spese relative;
  • le asseverazioni, le attestazioni e le autocertificazioni necessarie.

Al termine del percorso di valutazione, il professionista incaricato potrà rilasciare il visto di conformità, attestante il reale diritto al credito d’imposta.