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Overview

Provvedimento 23 novembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate

A partire dal 2013 con il progetto BEPS, ed in particolare l’Action 13, l’OCSE ha dato indicazioni precise relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento; indicazioni successivamente recepite nelle Linee Guida OCSE del 2017.

L’articolo 8 del Decreto Ministeriale (D.M.) del 14 maggio 2018 ha previsto l’adeguamento del provvedimento esistente agli standard internazionali contenuti nelle Linee Guida OCSE. 

Il 23 novembre 2020, con il provvedimento n. 360494 (il Provvedimento), l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’articolo 8 del D.M. aggiornando le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento (la Documentazione).

Il nuovo Provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente, introduce una serie di innovazioni ai requisiti della Documentazione che i contribuenti devono rispettare per poter beneficiare della cosiddetta Penalty Protection a partire dall’anno di imposta in corso alla data del 23 novembre 2020, ovvero dal periodo di imposta 2020 per i contribuenti con anno solare.

Documentazione idonea

Tutti i contribuenti che desiderano beneficiare del regime premiale devono dotarsi di una idonea Documentazione composta sia da un Masterfile sia da una Documentazione Nazionale, da redigere in lingua italiana, con la possibilità per il contribuente di redigere il Masterfile in lingua inglese. Rispetto al precedente provvedimento, è venuta meno la suddivisione dei contribuenti in holding, sub-holding e imprese controllate che prevedeva, per quest’ultime, la possibilità di predisporre la sola Documentazione Nazionale.

Oggi, tutte le società sono tenute a redigere anche il Masterfile. Di fatto, le regole nazionali si sono allineate alle Linee Guida OCSE che hanno recepito le prescrizioni dell’Action 13 del progetto BEPS che già prevedeva tale indicazione.

Stesse regole valgono anche per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti e per le società residenti con stabili organizzazioni all’estero.

Struttura e contenuto della Documentazione

Lo scopo della Documentazione è di fornire evidenza che le operazioni infragruppo in essa riportate siano coerenti con il principio di libera concorrenza.

Come anticipato, il Provvedimento ha allineato la struttura e i contenuti del Masterfile e della Documentazione Nazionale a quelli contenuti nell'ultima versione delle raccomandazioni dell’OCSE sui prezzi di trasferimento. In termini generali:  

1. Masterfile

Il Masterfile deve contenere le informazioni sulle attività del gruppo multinazionale e la ripartizione globale del reddito tra le diverse entità. Tra le novità previste dal nuovo Provvedimento si segnalano:

  • la descrizione dei principali fattori di generazione dei profitti del gruppo;
  • la descrizione della catena produttiva e/o distributiva relativa ai primi cinque prodotti e/o servizi del gruppo in termini di fatturato, unitamente a eventuali altri prodotti e/o servizi il cui fatturato superi il 5% del fatturato complessivo del gruppo;
  • un focus specifico sui beni immateriali e le attività finanziarie del gruppo.

Nel caso in cui il gruppo multinazionale sia impegnato in attività tra loro differenti e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento, al contribuente è consentita la presentazione di diversi Masterfile.

2. Documentazione Nazionale

La Documentazione Nazionale integra il Masterfile con un focus sull’entità locale.

Tale documento contiene informazioni specifiche sulle peculiarità dell’ente locale, nonché le analisi dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni che hanno coinvolto quest’ultimo con parti correlate situate in diverse giurisdizioni.

Tra le novità previste dal nuovo Provvedimento relativamente alla Documentazione Nazionale si segnala la richiesta di specifica documentazione relativa alle informazioni finanziarie. In particolare:

  • i conti annuali delle entità locali per il periodo d’imposta in questione;
  • i prospetti di informazione e di riconciliazione che mostrino come i dati finanziari utilizzati nell’applicazione del metodo prescelto possano essere riconciliati con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente;
  • i prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili utilizzati nell’analisi e le fonti da cui questi dati sono stati ottenuti.

Infine, si segnala la richiesta di allegare, oltre ai consueti contratti intercompany, anche copia di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo descritte nella Documentazione Nazionale.

Firma elettronica e marca temporale

Una delle più importanti novità introdotte dal nuovo Provvedimento è la previsione della firma digitale della Documentazione con apposizione della marca temporale.

La Documentazione, per essere considerata idonea, dovrà essere firmata elettronicamente dal Legale Rappresentante (o da un sostituto delegato) con l’apposizione della marca temporale al fine di poter garantire all’Agenzia delle Entrate la data certa di sottoscrizione che, ricordiamo, deve essere antecedente alla data di invio della dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale di riferimento. Il mancato rispetto di tale requisito non consentirà al contribuente di beneficiare della Penalty Protection.

La Documentazione deve essere presentata, in caso di verifica fiscale, entro 20 giorni dalla richiesta dei verificatori. Eventuali informazioni aggiuntive che possano essere richieste nel corso di una verifica fiscale devono essere fornite entro 7 giorni. Tale termine può essere estendibile a seconda della complessità delle richieste.

Modifica della documentazione e dichiarazione dei redditi integrativa

Per poter beneficiare del regime premiale, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il possesso della Documentazione al momento dell’invio della relativa dichiarazione dei redditi.

Laddove sia presentata una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento, il contribuente è autorizzato a modificare la Documentazione. In questo caso è necessario dare apposita comunicazione in detta dichiarazione integrativa.

Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito.

Documentazione “parziale”

Secondo il Provvedimento, il contribuente ha la possibilità di segnalare nella Documentazione solo specifiche operazioni infragruppo avvenute durante l’esercizio di riferimento.

In questo caso, il regime premiale spetta al contribuente limitatamente alle operazioni documentate.

Semplificazioni per Piccole e Medie imprese (PMI)

Il Provvedimento definisce PMI un’impresa il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro.

Alle PMI è data la possibilità di non aggiornare le analisi qualitative e quantitative riferite alle operazioni infragruppo descritte nella Documentazione Nazionale per i due anni successivi a quello in cui è stata effettuata l’analisi iniziale se i seguenti requisiti sono verificati:

  • non sono intervenuti cambiamenti significativi nell’analisi di comparabilità nel periodo in esame, e
  • le analisi sono condotte basandosi su dati pubblicamente disponibili.

Una novità è stata introdotta anche relativamente a tale aspetto. Infatti, le entità che sono direttamente o indirettamente controllate o che controllano un’entità con fatturato superiore alla soglia dei 50 milioni di euro non rientrano nella definizione di PMI e non hanno, quindi, diritto ad accedere al citato regime di documentazione semplificata.

Servizi a basso valore aggiunto

Un’importante novità è relativa ai cosiddetti “Servizi a basso valore aggiunto”. Al fine di poter utilizzare l’approccio semplificato previsto dalle Linee Guida OCSE, e confermato dall’articolo 7 del D.M., la Documentazione Nazionale, con riferimento a tale categoria di servizi, deve essere integrata con un’apposita analisi qualitativa approfondita sulla natura dei servizi.

Detta analisi deve comprendere una descrizione dettagliata della natura delle operazioni e dei benefici ottenuti o attesi dai soggetti destinatari (il c.d. “benefit test”). Inoltre, il contribuente è tenuto a riportare dettagli chiari e precisi sui criteri utilizzati per determinare e allocare gli importi dei flussi sottostanti le operazioni.

Entrata in vigore

Come anticipato, i nuovi requisiti previsti dal Provvedimento si applicheranno a partire dall’anno fiscale in corso alla data del 23 novembre 2020.


Per maggiori informazioni potete contattare Marina Vitale.