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Il parere dell'esperto

Capitalizzazione, perdite delle imprese ed intangibles

Alessandro Grassetto Alessandro Grassetto

Premessa

Tra le numerose forme di sostegno alle imprese introdotte nel corso del 2020, particolare rilievo assumono le misure per la liquidità e quelle per la patrimonializzazione. La Legge di Bilancio per il 2021 ripropone, con modifiche, alcune delle disposizioni temporanee introdotte dal Decreto “Rilancio” per supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, nonché quelle previste dal Decreto “Liquidità” rivolte a sospendere gli obblighi previsti dal Codice Civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale e le correlate cause di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Sempre in ambito di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese vale anche l’estensione offerta dalla Legge di Bilancio per il 2021 dell’ambito di applicazione dell’istituto della rivalutazione nonché di quella del riallineamento, consentendo, attraverso l’applicazione delle regole introdotte dal D.L. n.104/2020, di intervenire anche sull’avviamento e sulle altre attività immateriali risultanti, in generale, dal bilancio al 31 dicembre 2019.

Rafforzamento patrimoniale nelle società di capitale

Per quanto riguarda il supporto del rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, il comma 263 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ripropone gli incentivi contenuti nell’art. 26 del Decreto “Rilancio”. In particolare, sono stati prorogati:

  1. il credito d’imposta del 50% delle perdite registrate nel 2020 a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell’aumento di capitale; in questo caso la struttura dell’agevolazione è quella originaria, salvo piccole modifiche, compresa quella del termine entro cui effettuare l’aumento di capitale che deve avvenire entro il 30 giugno 2021; si decade dal beneficio, dovendo restituire l’importo fruito unitamente agli interessi legali, a fronte della distribuzione di qualsiasi tipo di riserva prima del 1° gennaio 2025 ovvero nel caso venga accertata la insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma. Rimangono in vigore le disposizioni previste dal DM 10 agosto 2020 attuative della agevolazione. Il credito d’imposta in commento è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Non è stato invece prorogato il credito d’imposta a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di aumenti di capitale;

  2. l’operatività del Fondo Patrimonio PMI al 30 giugno 2021, finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione. Detto Fondo, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio per il 2021, potrà sottoscrivere obbligazioni e titoli di debito
    • entro il 30 giugno 2021
    • entro i limiti della sua dotazione e nel limite massimo di un miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021,
    • per un ammontare massimo pari al minore tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e versato, e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 2019, superiore ai 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro
    • emessi dalle società che presentano i requisiti previsti dalla norma.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente assume l’impegno di non deliberare fino all’integrale rimborso distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci.                

Sospensione delle norme del Codice civile in ordine alle riduzioni di capitale sociale per le società di capitali

Per quanto riguarda la sospensione delle norme del Codice civile in ordine alle riduzioni di capitale sociale per le società di capitali, il comma 266, dell’art. 1 della Legge di Bilancio per il 2021 riscrive, ampliandone l’ambito di applicazione, l’art. 6 del Decreto “Liquidità”.

In questo caso, viene sostanzialmente confermata la previsione sostituita, in base alla quale vengono temporaneamente disinnescati gli obblighi previsti dal Codice Civile per le società per azioni (artt. 2446 e 2447) e per le società a responsabilità limitata (artt. 2482-bis e 2482-ter) in relazione alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 (ossia le perdite 2020 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare), cui si accompagna la sterilizzazione delle cause di scioglimento per perdite.

Scopo della norma è pertanto quello di evitare che gli amministratori delle società di capitali, a causa dell’emersione di perdite legate alla pandemia, si trovino costretti a mettere in liquidazione la società per evitare di esporsi alla responsabilità conseguente alla gestione non conservativa dell’impresa, e, pertanto, di evitare che le perdite maturate in questo periodo straordinario possano causare lo scioglimento di aziende in grado di generare redditi ma che nell’immediato non riescono a superare l’impasse. La previsione in esame viene poi integrata, prevedendo termini dilatati per la ricapitalizzazione e specificando che:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l’esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo;
  • nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l’assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 dovranno essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Ciò significa che le perdite eventualmente accertate nel corso del quinquennio di sospensione, se rilevanti autonomamente, dovrebbero seguire le regole ordinarie. 

Il riallineamento degli intangibles

Sempre allo scopo di migliorare la situazione patrimoniale delle società, e permettere a queste di fronteggiare le perdite che potrebbero manifestarsi a causa della pandemia, si segnala che il comma 83 dell’art. 1 della Legge di bilancio per il 2021 ha inserito il comma 8-bis nell’art.110 del D.L. n. 104/2020 (rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e riallineamento) che prevede come le disposizioni di cui all’art. 14 della Legge n. 342/2000 si applichino anche all’avviamento e alle altre attività immateriali prive di tutela giuridica risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Tale norma estende pertanto la possibilità di rivalutare o riallineare i valori dei beni di impresa anche in relazione ad asset quali, appunto, l’avviamento nonché in relazione alle altre attività immateriali.

Considerato che, in concreto, appare complesso da un punto di vista civilistico ipotizzare la rivalutazione di asset quali l’avviamento ovvero le altre attività immateriali non considerate beni, si evidenzia un aspetto di maggior convenienza in relazione alle ipotesi di cui all’art. 14 sopraccitato in tema di riallineamento.

Focalizzando l’attenzione sull’ipotesi di avviamento, il riallineamento dei valori espressi in bilancio successivamente alla effettuazione di un’operazione straordinaria attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP del 3% della differenza comporta, in prima battuta, un beneficio economico rispetto alle disposizioni ordinariamente applicabili in assenza delle novità in commento. In relazione a tale aspetto va ricordato come:

  • l’art. 176, comma 2-ter, del T.U.I.R, prevede, in relazione alle operazioni di conferimento, che la società conferitaria possa optare per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • analoga possibilità è prevista in capo alla società incorporante o risultante da una fusione e beneficiaria di una scissione, che dunque può optare per il regime dell’imposta sostitutiva, di cui al sopraccitato art. 176, comma 2-ter, del T.U.I.R., per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi sul piano contabile per effetto dell’operazione straordinaria fiscalmente neutrale.

Confrontando l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta nelle due ipotesi (quella emergenziale introdotta con la Legge di bilancio 2021 e quella prevista dal T.U.I.R), si evince immediatamente la convenienza economica. Il riallineamento al costo del 3% rappresenta pertanto una valida alternativa da considerare attentamente rappresentando questa un’opportunità sia dal punto di vista fiscale (per la deducibilità dei correlati ammortamenti) che amministrativo (rappresentando una semplificazione amministrativa) superando il doppio binario tra valore contabile e valore fiscale.