Destinatari
I destinatari della moratoria sono le micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Nella nozione di impresa, come specificato dallo stesso Ministero rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Le formalità collegate alle richieste di moratoria: le comunicazioni agli intermediari
Come precisato dalla nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 Marzo 2020, le comunicazioni per accedere alla moratoria dei finanziamenti possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata dall’impresa anche via pec, ovvero attraverso altri meccanismi che consentono di tenere traccia della comunicazione con data certa.
Nella comunicazione, l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione del Covid 19;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa.
Aspetti problematici collegati al rilascio della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del requisito soggettivo di PMI e all’attestazione relativa allo stato di crisi di liquidità.
Una volta chiarito l’ambito di applicazione soggettivo della norma e gli adempimenti correlati alla fruizione della moratoria, è opportuno ora chiedersi quali rischi possono essere correlati al rilascio di una dichiarazione sostitutiva falsa attestante il possesso del requisito soggettivo PMI e lo stato di crisi di liquidità, anche in considerazione del fatto che la richiesta di moratoria non può prevedere un automatico assenso ma va valutata rispetto alle prospettive di continuità che l’impresa è in grado di comprovare.
A tal proposito, è opportuno in primo luogo evidenziare che in diritto penale, il rilascio di un’autocertificazione falsa è riconducibile al reato del falso ideologico, previsto dall’art. 483 c.p., tutte le volte in cui si sia in presenza di un documento, non contraffatto né alterato che contenga però delle dichiarazioni menzognere.
Dall’esame della giurisprudenza di legittimità di merito e di legittimità, è emerso che il dolo viene escluso tutte le volte in cui tale falsità risulti essere semplicemente dovuta a una leggerezza o negligenza, dal momento che il vigente codice penale non prevede la figura del falso documentale colposo.
Più in particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33218 del 31 maggio 2012, per la configurabilità di detto reato deve escludersi che il dolo possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero.
E’ necessario invece verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, dal momento che il vigente codice penale, come sopra specificato, non prevede la figura del falso documentale colposo.
Pertanto, nel caso dell’autocertificazione richiesta dall’art. 56 prevista dal Decreto Cura Italia per l’attestazione del possesso dei requisiti dimensionali PMI, così come previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, non potrà essere contestato al sottoscrittore il reato di falso ideologico se la stessa autocertificazione sarà supportata da un’adeguata e rigorosa ricostruzione dei presupposti normativi (eventualmente per i casi più complessi potrebbe essere opportuno anche il supporto di un apposito parere legale/contabile) e di fatto sulla base dei quali ritenga di possedere il requisito dimensionale PMI.
Sul punto, allora, si segnala che sarà opportuno valutare attentamente il possesso dei requisiti dimensionali, specialmente in quei casi l’impresa appartenga ad un Gruppo di rilevanti dimensioni o sia partecipata da una società holding o da una investment company (o società di venture capital)[1].
Infatti, nell’esame dei requisiti dimensionali si dovranno tenere in considerazione le voci di bilancio di tutte le società appartenenti ad un Gruppo, così come chiarito dal Ministero delle Economica e Finanze il 27 Marzo 2020[2].
In tali casi, non è automaticamente esclusa la possibilità di beneficiare della misura dovendosi valutare una serie di altre condizioni che potrebbero in ogni caso consentire la fruizione.
Inoltre, qualora l’intermediario dovesse considerare che la moratoria sia solo un mezzo per ritardare ulteriormente l’emersione di una crisi irreversibile non dovrebbe concederla, pena il rischio di incorrere nel reato di ricorso abusivo del credito che prevede la reclusione da 6 mesi a tre anni per gli amministratori, i direttori generali, nei casi di dissimulazione dello stato di insolvenza.
Ciò detto, per quanto attiene alla dimostrazione dello stato temporaneo di crisi di liquidità, è opportuno che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di moratoria sia accompagnata da un business plan che deve essere accuratamente elaborato possibilmente secondo le “Linee guida alla redazione del Business Plan” (PDF) [ 568 kb ] emanato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC).
E’ evidente che tale documento deve affrontare con particolare cura gli effetti sullo specifico business aziendale della Emergenza Coronavirus focalizzando l’attenzione sulla dinamica DSCR (debit service coverage ratio) ovvero sul rapporto tra i flussi di cassa operativi (Free Cash Flow from Operations o FCFO) futuri e le rate dei finanziamenti oggetto, o meno, di moratoria.
Il documento dovrebbe in teoria dimostrare come l’allungamento concesso possa consentire di superare la situazione di impasse che deve risultare temporanea e non cronica.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è evidente che se da un lato la moratoria può portare dei benefici anche di breve periodo, dall’altro è necessario che la richiesta sia supportata da una attenta valutazione di carattere strategico. A tal proposito, infatti, possiamo presumere che seppure la moratoria non implichi automaticamente la segnalazione in centrale rischi, la posizione aziendale potrebbe essere sottoposta dal momento della richiesta ad un particolare monitoraggio da parte degli intermediari finanziari dal punto di vista del merito creditizio.
La condizione per la concessione della moratoria è infatti la difficoltà, seppure temporanea, che l’impresa dichiara di avere in termini di liquidità. Questo fatto determina che eventuali successive richieste di nuova finanza a quello stesso istituto di credito, formulate in un arco temporale breve, probabilmente saranno sottoposte ad una valutazione più rigida e severa.
Per tali motivi e per il rischio di carattere penale relativi al rilascio di dichiarazioni false e mendaci, è opportuno che la richiesta di moratoria venga inoltrata solo nei casi di effettiva necessità e che la stessa sia accompagnata da approfondimenti mirati circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.
[1] Ad esempio, l’art.3 della Raccomandazione Comunitaria specifica che un’impresa può essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, qualora sia partecipata da società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento nel capitale di rischio (“business angels”)
[2] Il MEF in risposta al seguente quesito, “sono ricomprese nella definizione di PMI anche le imprese controllate da altre imprese (e dunque appartenenti ad un gruppo) il quale gruppo superi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione CE per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese?” ha chiarito che dette imprese “Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo”.