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Pillole di giurisprudenza

27 mag 2019

Pillole di giurisprudenza

NF 5/2019 - Pillole di giurisprudenza

Finanziamento soci, sentenza n.12186 del 19/03/2019

Commette il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione l’amministratore di una S.p.A. che procede al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 Cod. civ., o di versamenti effettuati in conto capitale. Le somme devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori siano stati soddisfatti. A maggior ragione, come nel caso di specie, la responsabilità penale si concretizza laddove l’amministratore della società sia anche il socio creditore.

Interpelli e abuso di diritto, ordinanza n.12150 dell’8/5/2019

Il diniego all’interpello antielusivo è impugnabile davanti al Giudice tributario, pur non essendo atto tra quelli espressamente individuati dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La possibilità di impugnazione costituisce comunque una facoltà (e non un obbligo) a disposizione del contribuente. Laddove non esercitata, essa non pregiudica la possibilità di impugnare l’eventuale successivo provvedimento.

Ritenute e omesso versamento, sentenza n.10378 del 12/04/2019

Laddove il sostituto d’imposta ometta di versare le somme, per le quali ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è obbligato in solido in sede di riscossione. La responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. 602/1973 è infatti espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Le Sezioni Unite, contrariamente alle soluzioni tradizionalmente raggiunte dalle Sezioni semplici della Cassazione in casi simili (sentenze nn. 12076/2016; 9933/2015; 14033/2006), hanno quindi affermato l’inesistenza della solidarietà.

Contenzioso tributario, sentenza n.75 del 09/04/2019

Nel processo civile, nonché in quello tributario, è valida la notifica via PEC eseguita dopo le ore 21 ed entro le 24 del giorno in cui scadono i termini per la notifica. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. n.179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Secondo i Giudici costituzionali la ratio della norma, diretta a salvaguardare il diritto al riposo del destinatario nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 24, non impedisce al mittente di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa. Tale termine viene computato “a giorni” dall’art. 155 C.p.c. e scade quindi allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (Cass. sent. n. 17313/2015 e ord. n. 20590/2017).

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