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Bonus “NEET”: circolare INPS

27 mag 2019

Bonus “NEET”: circolare INPS

NF 5/2019 - HR

Con la circolare n. 57 del 17 aprile 2019 l’INPS ha fornito indicazioni
operative in merito alla proroga dell’incentivo occupazionale “NEET” del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019. L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del corrente anno assumono lavoratori iscritti a Garanzia Giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, non inseriti in percorsi di studio e disoccupati (NEET).

Il bonus, consistente in uno sgravio totale dei contributi fino a 8.060 euro (671,66 a mese), può essere utilizzato direttamente a far data dal mese di aprile 2019, mentre per il recupero degli incentivi relativi ai precedenti mesi da gennaio a marzo il recupero potrà avvenire entro giugno. Il plafond disponibile per la concessione dell’incentivo (riconosciuto su domanda del datore di lavoro interessato) è pari a 160 milioni di euro.

Originariamente la misura incentivante sarebbe dovuta venire meno al termine del 2018, ma l’ANPAL ha disposto la proroga al 2019, alla luce dell’elevato tasso di disoccupazione giovanile. La circolare INPS precisa che l’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante.

L’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, mentre non è operante in caso di lavoro domestico, occasionale e intermittente. L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’INPS dal datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, per 12 mesi dalla data di assunzione, fino a un importo massimo di 8.060 euro per giovane assunto.

In caso di assunzione a tempo parziale il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021. Le domande di incentivo devono essere presentate all’INPS, in via telematica, attraverso l’apposito modulo «Neet». L’Istituto, una volta effettuate le verifiche preliminari, autorizzerà la fruizione del bonus fino a esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, l’istanza ha natura preventiva. In caso di autorizzazione, il datore di lavoro dovrà comunicare entro dieci giorni solari, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione chiedendo conferma della prenotazione del bonus.

Scarica le notizie flash di Maggio 2019 (PDF) [811kb] [ 811 kb ]

…con l’ordinanza n.3464 del 6 febbraio 2019 la Cassazione civile, Sezione Lavoro, ha fornito un rilevante orientamento in tema di licenziamento di lavoratori in apprendistato? In particolare, la Suprema Corte ha stabilito
che l’apprendistato si configura come un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica. Pertanto, in caso di licenziamento intervenuto nella prima fase, ossia durante il corso del periodo di formazione, non è applicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus, propria del rapporto di lavoro a tempo determinato.

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