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Buoni-corrispettivo: decreto legislativo

16 gen 2019

Buoni-corrispettivo: decreto legislativo

NF 1/2019 - VAT

Con il D.Lgs, n. 141 del 29 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 28 dicembre 2018, è stata recepita la direttiva UE 2016/1065 contenente le modalità di tassazione dei buoni monouso e multiuso (c.d. “voucher”).

Le disposizioni si applicano a tutti i buoni emessi a partire dal 1° gennaio 2019, con esclusione, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, dei “titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari” ed i buoni-sconto (diretti esclusivamente a far beneficiare il titolare del documento ad ottenere uno sconto sull’acquisto di beni o servizi).

Il decreto, che contiene modifiche del DPR n. 633/1972, introduce i concetti di “buono-corrispettivo monouso” e “buono-corrispettivo multiuso”, individuando i momenti in cui si realizzano (risultano tassabili) le operazioni concernenti il trasferimento dei voucher, e definendo altresì quale debba essere la base imponibile relativa al trasferimento dei buoni multiuso.

Buono corrispettivo

In generale, il buono-corrispettivo (art. 6-bis del DPR n. 633/1972) è quello “strumento” che deve essere accettato come corrispettivo, anche
parziale, di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che, oltre ad indicare le condizioni di utilizzo del buono stesso, riporta l’individuazione dei beni e dei servizi, cui si riferisce, o, in alternativa, “le identità dei potenziali cedenti o prestatori”.

Buono-corrispettivo monouso

Per quanto riguarda, più in particolare, il buono monouso (art. 6-ter del DPR n. 633/1972) le sue caratteristiche sono costituite dal fatto che fin dalla sua emissione è possibile conoscerne la disciplina IVA ad esso applicabile, in quanto sono note la natura, qualità e quantità dei beni o servizi cui dà diritto e sono evidenziati, altresì, gli elementi che consentono di determinarne il relativo requisito territoriale.

Proprio in ragione della specificità del suo utilizzo, può ritenersi che il buono, durante la sua circolazione, di fatto rappresenta l’oggetto cui dà diritto, per cui sarà possibile tassarlo come tale, in tutte le fasi della sua circolazione fino al riscatto (redemption).

Buono-corrispettivo multiuso

Per contro, il buono multiuso (art. 6-quater del DPR n. 633/1972) non avendo le suddette specifiche qualità, durante la sua circolazione non consente di individuare già l’oggetto (bene o servizio) che sarà acquistato; di
conseguenza, può essere ritenuto come mera provvista di danaro e come tale non soggetto ad IVA.

L’imposta risulterà applicabile solo all’atto in cui mediante il buono (che in questo caso assumerebbe la qualifica di corrispettivo) sono acquistati i beni o i servizi cui dà diritto.

In questo contesto i servizi di distribuzione dei buoni, effettuate a titolo oneroso, sono considerati come autonome prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA.

Infine, la base imponibile (art. 13, c. 5-bis, del DPR n. 633/1972) per l’acquisto del bene o servizio (cui dà diritto il buono, in tutto o in parte) è costituita dal valore del buono (dal corrispettivo dovuto per il buono, o, in mancanza di informazioni, dal valore del buono al netto dell’IVA).

Per i servizi di distribuzione, la base imponibile (al lordo dell’IVA) è costituita dallo specifico corrispettivo previsto per tale servizio, in mancanza del quale la base imponibile (sempre al lordo dell’IVA) si calcola come differenza tra valore monetario del buono e l’importo dovuto per il trasferimento dello stesso.

Lo sapevate che...

... l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento di questo tributo va assolta in modo “virtuale” con versamento trimestrale?

Le relative modalità sono state stabilite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018. Le fatture elettroniche soggette a bollo devono riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta in modo virtuale facendo riferimento al citato decreto.

L’importo da pagare trimestralmente viene comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che lo mette a disposizione del contribuente all’interno della sua area riservata del sito della stessa Agenzia e viene calcolato sulla base delle fatture elettroniche, soggette ad imposta di bollo, trasmesse tramite lo SdI.

Il pagamento dell’imposta è effettuato entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, mediante il servizio presente nella propria area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia.

Scarica le Notizie Flash di gennaio (PDF)

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