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Rivalutazione partecipazioni e terreni: modalità e termini

19 feb 2019

Rivalutazione partecipazioni e terreni: modalità e termini

NF 2/2019 - Advisory

La manovra di bilancio per l’anno 2019 (legge n. 145/2018) ha riproposto nuovamente la possibilità per le persone fisiche di rivalutare ai fini fiscali partecipazioni in società non quotate e terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Ai fini del calcolo delle future plus e minusvalenze, il valore da assumere in luogo del costo di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima da redigere entro il 30 giugno 2019.

Si sintetizzano di seguito i punti salienti della procedura, peraltro analoghi a quelli già registrati in occasione delle precedenti edizione della rivalutazione (eccezion fatta per le aliquote dell’imposta sostitutiva).

Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura le persone fisiche e le società semplici, con riferimento ai beni (quote e terreni) detenuti al di fuori dell’attività di impresa alla data del 1° gennaio 2019.

Perizia di stima

Il nuovo valore delle attività, da utilizzare ai fini fiscali in sostituzione del valore di acquisto, deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima, redatta da specifiche categorie di professionisti.

La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2019.

Imposta sostitutiva

Per il perfezionamento della rivalutazione, il valore così rideterminato deve essere assoggettato a un’imposta sostitutiva.

A differenza della precedente tornata di rivalutazione, che prevedeva un’imposta dell’8% applicabile a tutte le categorie dei beni, i contribuenti dovranno versare:

  • l’11% per le partecipazioni qualificate;
  • il 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni.

Pagamento

Le imposte sostitutive possono essere pagate in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2019, oppure dilazionate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, con versamento della prima rata entro la medesima data.

Effetti della procedura

Una volta perfezionata la procedura di rivalutazione, il nuovo valore delle quote e/o dei terreni sarà utilizzato dai contribuenti agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.

 

Scarica le Notizie Flash di febbraio (PDF) [961 kb] [ 961 kb ]

Lo sapevate che...

… l’8 febbraio 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare uno schema di D.Lgs. che, in attuazione della Direttiva UE 2017/828, introduce nuove misure volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti?

La Direttiva mira a migliorare la governance delle società quotate, rafforzandone così la competitività e la sostenibilità a lungo termine, in particolare tramite un maggiore e più consapevole coinvolgimento e impegno degli azionisti nel governo societario e la facilitazione dell’esercizio dei diritti degli stessi.

Inoltre, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate (quindi a rischio insider) e limitare pertanto il rischio di fenomeni espropriativi realizzati con tali operazioni, la Direttiva prevede specifiche norme volte ad assicurare un’informativa tempestiva e adeguati presìdi di tutela nel processo di deliberazione di tali operazioni.

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