NF 2/2019 - Pillole di giurisprudenza
Transfer pricing – Valutazione operazioni – Onere della prova
CTR Lombardia, sentenza n. 376/3/19 del 25/01/2019
In tema di prezzi di trasferimento spetta all’Amministrazione Finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su un mercato indipendente. Al contribuente spetta invece l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali. Nel caso in esame, la società ha correttamente adempiuto al proprio obbligo descrivendo e documentando per tabulas che le funzioni e l’organigramma della consociata tedesca fossero tali da rendere conto in modo esauriente della particolarità di quest’ultima e dell’attendibilità del metodo CUP (Comparable Uncontrolled Price method).
Imposte pagate all’estero – Detraibilità – Termine di prescrizione
CTR Piemonte, sentenza n. 30/1/19 del 9/01/2019
Il diritto del contribuente di portare in detrazione le imposte sul reddito pagate all’estero è soggetto a prescrizione decennale. Come già affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 27081/2014), tale diritto, oltre a prescriversi in 10 anni (art. 2946 c.c.), non è più soggetto al vincolo di decadenza annuale previsto dalla normativa precedente. L’unica condizione per beneficiare della detrazione è che le imposte portate a credito siano calcolate sull’anno di competenza.
Diritto penale dell’economia – Autoriciclaggio – Concorso nel reato
Corte di Cassazione penale, sentenza n. 570 dell’8/01/2019
Laddove un soggetto che non abbia commesso, né concorso a commettere, il reato presupposto dell’attività di riciclaggio (per esempio una frode fiscale) ponga in essere la condotta tipica dell’autoriciclaggio o fornisca un contributo rilevante, non risponde di concorso in autoriciclaggio, ma del più grave reato di riciclaggio.
Cessione d’azienda – Valutazione operazione – Rilevanza passività – Inerenza
Corte di Cassazione civile, sentenza n. 888 del 16/01/2019
In un contratto di cessione d’azienda, la presunzione di corrispondenza tra valore reale e valore dichiarato dalle parti nell’atto (ex art. 51, co. 1 del DPR n. 131/86) può essere superata dall’Amministrazione Finanziaria laddove questa dimostri che il valore dichiarato ha tenuto conto di passività che, pur iscritte nei libri contabili obbligatori, non presentano alcun collegamento o inerenza con l’azienda ceduta. Sebbene non espressamente richiamato dalla norma, il requisito dell’inerenza delle passività rilevanti risulta infatti implico.
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