NF 2/2019 - VAT
La legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha introdotto, tra l’altro, due interessanti novità in materia di IVA, relative all’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e al regime IVA cui assoggettare talune cessioni di apparecchiature elettroniche.
Le norme introdotte dalla legge di conversione si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. (cioè dal 13 febbraio 2019).
Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie
L’art. 9-bis, comma 2 del decreto in esame contiene un ampliamento delle fattispecie per le quali, per il 2019, non risulta obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
Al riguardo, l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedeva, sempre limitatamente al 2019, il divieto di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
L’esonero era previsto per le prestazioni rese da:
- ASL, aziende ospedaliere ed altri enti similari (limitatamente alle prestazioni sanitarie);
- farmacie ed esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione di farmaci al pubblico;
- medici chirurghi e odontoiatri;
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici/ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- veterinari.
A queste categorie ora si vanno ad aggiungere anche i soggetti, non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici
L’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135/2018 introduce un sistema di contrasto alle frodi ed evasioni IVA, diretto a contrastare operazioni che facilitano la commercializzazione di prodotti elettronici (quali: telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) e sono realizzate attraverso la messa a disposizione, a favore di terzi, di “un’interfaccia elettronica”.
In particolare, trattasi di vendite a distanza di beni importati (“di valore intrinseco non superiore a euro 150”), nonché della commercializzazione dei citati prodotti all’interno dell’UE da parte di soggetti passivi extraUE nei confronti di privati consumatori.
Il sistema prevede che il soggetto passivo che “facilita” la transazione sia considerato come il soggetto che acquista e rivende i beni.
In sostanza, tenuto conto della circostanza che i beni in esame soggiacciono al meccanismo dell’inversione contabile, il soggetto che gestisce la piattaforma digitale (cd “facilitatore”), nella fase antecedente la cessione al privato, assolve l’IVA mediante reverse charge.
Inoltre, questo stesso soggetto, in un’ottica di contrasto alla frode, è tenuto a conservare una documentazione, sufficientemente dettagliata, delle “vendite a distanza” effettuate e a metterla a disposizione della competente Amministrazione Finanziaria.
Il “facilitatore”, infine, ha l’obbligo di nominare un intermediario, che agisca in suo nome e per suo conto, qualora siano realizzate vendite a distanza con Paesi con cui non esiste un accordo di assistenza reciproca con l’Italia.
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