Global Reach
  • Global Reach
  • Africa
  • Americhe
  • Asia Pacifico
  • Europa
  • Medio Oriente
Grant Thorton Logo
Logo GT Logo mobile Bernoni Grant Thornton
  • Skip to content
  • Skip to navigation
Area riservata
Close Global search
  • Insights
  • Servizi
  • Clever Desk
  • I nostri professionisti
  • I nostri uffici
  • Careers
  • TopHic
  • Chi siamo
  • Advisory
  • Tax & Legal
  • Outsourcing
  • HR & Payroll
  • Technology & Innovation
Advisory HOME
  • Transactional advisory services
  • Valuations
  • Merger and acquisition
  • Forensic and investigation
  • Recovery & reorganisation
  • Business risk services
  • Business consulting
  • Capital Market
Tax & Legal HOME
  • Business tax services
  • Direct international tax
  • Global mobility services
  • Indirect international tax
  • Transfer pricing
  • Litigation
  • Family business
  • Legal
Outsourcing HOME
  • Back office outsourcing
  • Business process outsourcing
  • Compilation of Financial Statements
  • Tax compliance
  • Fatturazione elettronica
  • Conservazione sostitutiva
  • Rivalutazione beni d'impresa
HR & Payroll HOME
  • Human resources consulting
  • Payroll
  • Portale HR
  • Lavoro e Notizie
Technology & Innovation HOME
  • Cybersecurity
  • Agile and Programme Management
  • Robotic Process Automation
  • Data strategy and management
  • Enterprise Resource Planning
  • IT strategy
  • IT service management
    • IT
    • Area riservata
    1. HOME
    2. TopHic
    3. NF 2019
    4. NF Febbraio 2019
    5. Decreto Semplificazioni: novità IVA

    Decreto Semplificazioni: novità IVA

    19 feb 2019

    Decreto Semplificazioni: novità IVA

    NF 2/2019 - VAT

    La legge n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), ha introdotto, tra l’altro, due interessanti novità in materia di IVA, relative all’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e al regime IVA cui assoggettare talune cessioni di apparecchiature elettroniche.

    Le norme introdotte dalla legge di conversione si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. (cioè dal 13 febbraio 2019).

    Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie

    L’art. 9-bis, comma 2 del decreto in esame contiene un ampliamento delle fattispecie per le quali, per il 2019, non risulta obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.

    Al riguardo, l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 prevedeva, sempre limitatamente al 2019, il divieto di emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    L’esonero era previsto per le prestazioni rese da:

    • ASL, aziende ospedaliere ed altri enti similari (limitatamente alle prestazioni sanitarie);
    • farmacie ed esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione di farmaci al pubblico;
    • medici chirurghi e odontoiatri;
    • iscritti agli Albi professionali degli psicologi, degli infermieri, degli ostetrici/ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica;
    • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
    • veterinari.

    A queste categorie ora si vanno ad aggiungere anche i soggetti, non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

    Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici

    L’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135/2018 introduce un sistema di contrasto alle frodi ed evasioni IVA, diretto a contrastare operazioni che facilitano la commercializzazione di prodotti elettronici (quali: telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop) e sono realizzate attraverso la messa a disposizione, a favore di terzi, di “un’interfaccia elettronica”.

    In particolare, trattasi di vendite a distanza di beni importati (“di valore intrinseco non superiore a euro 150”), nonché della commercializzazione dei citati prodotti all’interno dell’UE da parte di soggetti passivi extraUE nei confronti di privati consumatori.

    Il sistema prevede che il soggetto passivo che “facilita” la transazione sia considerato come il soggetto che acquista e rivende i beni.

    In sostanza, tenuto conto della circostanza che i beni in esame soggiacciono al meccanismo dell’inversione contabile, il soggetto che gestisce la piattaforma digitale (cd “facilitatore”), nella fase antecedente la cessione al privato, assolve l’IVA mediante reverse charge.

    Inoltre, questo stesso soggetto, in un’ottica di contrasto alla frode, è tenuto a conservare una documentazione, sufficientemente dettagliata, delle “vendite a distanza” effettuate e a metterla a disposizione della competente Amministrazione Finanziaria.

    Il “facilitatore”, infine, ha l’obbligo di nominare un intermediario, che agisca in suo nome e per suo conto, qualora siano realizzate vendite a distanza con Paesi con cui non esiste un accordo di assistenza reciproca con l’Italia.

     

    Scarica le Notizie Flash di febbraio (PDF) [961 kb] [ 961 kb ]

    Lo sapevate che...

    … ai fini della detrazione, le spese sostenute da una succursale (stabile organizzazione) stabilita in uno Stato membro UE, diverso da quello di residenza della casa madre, che utilizza dette prestazioni, devono tener conto del pro-rata di detrazione applicabile alla casa madre?

    La Corte di Giustizia UE con la sentenza C-165/17 del 24 gennaio 2019, caso Morgan Stanley, ha statuito questo importante principio, che si presenta più coerente con la realtà economica, ma, non sempre, appare di agevole applicazione.

    Infatti, qualora le spese sostenute dalla succursale siano riferibili sia ad operazioni effettuate dalla stabile organizzazione che dalla casa madre, nella frazione da impostare per il calcolo del pro-rata occorrerà riportare al denominatore le operazioni effettuate da entrambe le entità, mentre il numeratore sarà costituito dalla somma delle operazioni soggette ad imposta effettuate dalla succursale più le operazioni soggette ad imposta realizzate dalla casa madre, che conferirebbero un diritto a detrazione anche se effettuate nello Stato in cui risiede la succursale.

    Condividi questa pagina

    • Condividi questa pagina su Facebook LinkedIn
    • Condividi questa pagina su Twitter Twitter
    • Condividi questa pagina su LinkedIn LinkedIn
    • Condividi questa pagina su WhatsApp WhatsApp
    • Condividi questa pagina via email Email
    • Grant Thornton on Youtube
    • LinkedIn icon
    • Follow us on Instagram
    • Twitter icon
    CONNECT
    • Contattaci
    • I nostri professionisti
    • Global reach
    • Bernoni Grant Thornton - LinkedIn
    ABOUT
    • Chi siamo
    • I nostri uffici
    • Corporate Social Responsibility
    • TopHic
    LEGAL
    • Disclaimer
    • Privacy policy
    • Site map

    © 2023 Bernoni & Partners. Tax code and VAT n. IT 01692980152 - All rights reserved. "Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Bernoni Grant Thornton (Bernoni & Partners) is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.