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    5. Trasformazione apprendistato: chiarimenti INPS

    Trasformazione apprendistato: chiarimenti INPS

    17 apr 2019

    Trasformazione apprendistato: chiarimenti INPS

    NF 4/2019 - HR & Labour

    Con il messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo applicabile ai rapporti di apprendistato, a seguito della trasformazione dei contratti da apprendistato di primo livello ad apprendistato professionalizzante (ex articolo 43, comma 9 del D.Lgs. n. 81/2015). I chiarimenti si riferiscono all’ipotesi in cui detti apprendisti risultino alle dipendenze di un datore di lavoro che occupi un numero di addetti pari o inferiore a nove.

    Secondo l’Istituto, il testuale riferimento normativo alla “trasformazione del contratto” implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l’iniziale apprendistato di primo livello e l’apprendistato professionalizzante e, in particolare, un prolungamento del periodo di formazione, già ricevuta dal lavoratore nel lasso temporale di durata del contratto di apprendistato di primo livello, affinché possa acquisire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. Sotto il profilo contributivo, l’INPS richiama i chiarimenti già resi, da ultimo, con la circolare n. 108/2018.

    Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, il comma 773 della n. 296/2006 dispone che la complessiva aliquota del 10% a carico dei datori è ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto. Resta fermo il livello di aliquota del 10% per gli anni di contratto successivi al secondo.

    Considerato che la trasformazione del contratto prevista dall’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015 non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuità dell’originario contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti, l’INPS precisa che le previsioni del citato comma 773 trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello. Successivamente, a decorrere dalla data di trasformazione del contratto ai sensi dell’articolo 43, comma 9, del D.lgs n. 81/2015, l’aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

    Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento della NASpI nella misura dell’1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. Per i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs n. 148/2015, infine, la misura della contribuzione dovuta è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle prestazioni erogate a titolo di CIGO/CIGS o di fondi di solidarietà.

    I nostri Professionisti restano a disposizione per ogni chiarimento.

     

    Scarica le Notizie Flash di Aprile 2019 (PDF) [1108 kb] [ 1106 kb ]

    Lo sapevate che...

    …il 29 marzo è stata pubblicata la legge n.26/2019 sui requisiti di accesso alla pensione anticipata? Con il D.L. n. 4/2019 si potrà accedere alla pensione anticipata con il sistema Quota 100. Può accedervi chi è iscritto a Gestione INPS, Gestione Sperata, ex Enpals ed ex Inpdap. Per richiedere la pensione anticipata bisogna avere almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Quota 100 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendenti o autonomi, eccetto per lavori occasionali entro € 5.000 lordi annui. La percezione di reddito comporta la sospensione dell’erogazione nell’anno di produzione dei predetti redditi.

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