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VAT Alert

"Gruppo IVA"

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto nell’ordinamento nazionale, l’istituto del Gruppo IVA, in aderenza al dettato dell’art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, inserendo nel DPR 633/72 il Titolo V-bis, composto da 12 articoli, che ne regolano il funzionamento.

In virtù di tale istituto, al verificarsi delle condizioni di legge, più soggetti passivi IVA possono agire –ai fini del tributo –come uno solo, perdendo la propria individualità.

Condizioni per la partecipazione

Ai sensi dell’art. 70-bis del DPR 633/72, possono divenire un unico soggetto passivo d’imposta, denominato “Gruppo IVA”, i soggetti passivi IVA:

  • stabiliti nel territorio dello Stato;
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione;

per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

In particolare, si considera sussistente:

  • il vincolo finanziario, quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo (ai sensi dell’art. 2359, co. 1 n. 1 c.c.) o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto residente in Italia o in uno Stato estero con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni; il vincolo deve sussistere almeno dal 1°luglio dell’anno solare precedente alla costituzione del Gruppo;
  • il vincolo economico, quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
  • il vincolo organizzativo quando, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

Tuttavia, se ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e quello organizzativo, fatta salva la possibilità di presentare istanza di interpello ex art. 11, comma 1, lett. b) L. 212/2000.

Particolare cautela deve essere adoperata per la definizione del perimetro del Gruppo IVA, in considerazione del fatto che si applica il principio cosiddetto “all-in, all-out”, in ossequio al quale, una volta che si sia previsto di beneficiare della facoltà concessa, aderiscono al Gruppo tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano i presupposti di legge, senza possibilità alcuna di procedere ad una cernita.

Al Gruppo IVA partecipano le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, ma ne restano escluse, per espressa previsione normativa, le stabili organizzazioni all’estero di soggetti che hanno sede in Italia.

Inoltre, non possono partecipare al Gruppo IVA:

  • i soggetti passivi la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.4;
  • i soggetti passivi la cui azienda sia sottoposta a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • i soggetti passivi posti in liquidazione ordinaria.

I partecipanti, aderendo al Gruppo, perdono la propria individualità ai fini del tributo, il proprio numero di partita IVA risulta “sospeso” e divengono un nuovo ed unico soggetto passivo.
L’istituto in parola è alternativo alla cosiddetta “liquidazione IVA di gruppo”, di cui all’art. 73, comma 3 del DPR 633/72.

Esercizio dell’opzione

Al fine di costituire un Gruppo IVA, il soggetto che agisce in qualità di rappresentante del Gruppo è chiamato a presentare telematicamente una dichiarazione dalla quale risultano, tra gli altri:

  • la denominazione del Gruppo IVA;
  • i dati identificativi del rappresentante di Gruppo e degli altri soggetti partecipanti;
  • l’attestazione della sussistenza dei vincoli;
  • l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo IVA;
  • l’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo;
  • le sottoscrizioni di tutti i partecipanti al Gruppo IVA oltre che del rappresentante stesso.

Se la dichiarazione è trasmessa dal 1°gennaio al 30 settembre, l’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è esercitata.

Se la dichiarazione è trasmessa dal 1°ottobre al 31 dicembre, l’opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello in cui è esercitata.

Permanendo i vincoli di legge, l’opzione resta valida per un triennio a partire dall’anno in cui produce effetti.

Una volta trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno, fino a quando non si esercita la revoca.

Effetti

Come detto, il Gruppo IVA è un soggetto passivo IVA unico. Ciò produce molteplici effetti, sia per quel che riguarda le operazioni poste in essere dai partecipanti, sia per quel che riguarda l’adempimento degli obblighi IVA connessi a dette operazioni.

Per ciò che concerne le operazioni poste in essere, si deve avere riguardo del fatto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti partecipanti al Gruppo IVA non rilevano ai fini del tributo, posto che questi non hanno più un’autonomia e un’individualità IVA.

Le operazioni che assumono rilevanza sono, dunque, solo quelle poste in essere tra soggetti partecipanti e terzi. In particolare, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da/a un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di/da un soggetto a questo estraneo si considerano effettuate dal/al Gruppo IVA.

Per quel che concerne l’adempimento degli obblighi connessi alle operazioni poste in essere, nulla è dovuto per le operazioni “infragruppo”. Mentre per le operazioni poste nei confronti di terzi, gli obblighi (ed i diritti) sono adempiuti (esercitati) dal Gruppo IVA.

Rappresentante di Gruppo

Il rappresentante di Gruppo è il soggetto passivo IVA che esercita il controllo di diritto nei confronti degli altri partecipanti al Gruppo.

È, tuttavia, possibile che il soggetto che esercita il controllo di diritto non abbia i requisiti per esercitare l’opzione. In tal caso, la norma prevede che sia rappresentante di Gruppo il soggetto partecipante che abbia realizzato -nel periodo precedente alla costituzione del Gruppo -il volume d’affari o l’ammontare di ricavi più elevato, in valore assoluto.

Revoca dell’opzione

Per revocare l’opzione, il rappresentante di Gruppo deve procedere a presentare, telematicamente, apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti.
La revoca opera nei confronti di tutti i suddetti partecipanti a partire:

  • dall’anno successivo, se la trasmissione telematica avviene dal 1°gennaio al 30 settembre;
  • dal secondo anno successivo, se la trasmissione telematica avviene dal 1°ottobre al 31 dicembre.

Cessazione del Gruppo IVA

Si ha la cessazione di uno o più partecipanti al Gruppo IVA qualora si verifichi uno dei casi di esclusione (ad esempio il soggetto passivo sia posto in liquidazione ordinaria) ovvero qualora venga meno il vincolo finanziario o, infine, qualora sia riconosciuto il venir meno del vincolo economico od organizzativo.

Si ha la cessazione dell’intero Gruppo IVA quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

Il rappresentante di Gruppo è tenuto a comunicare l’avvenuta cessazione presentando telematicamente apposita dichiarazione, entro trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’evento che comporta la cessazione.

Efficacia delle norme

L’art. 11 della Direttiva 2006/112/UE subordina l’efficacia delle nuove norme alla consultazione del Comitato IVA dell’Unione Europea.

Secondo il disposto dell’art. 1, comma 30 della Legge di Bilancio per il 2017, le disposizioni di cui al titolo V-bis entreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2018. Ciò reca come conseguenza che l’opzione per beneficiare del nuovo istituto potrà essere effettuata solo nel corso dell’anno prossimo ed esplicherà la sua efficacia per l’anno d’imposta 2019 o 2020, a seconda di quando si presenti la prescritta dichiarazione.

In considerazione di alcune esemplificazioni contenute nella relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, in relazione all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono state riscontrate alcune incertezze interpretative che, si attende, siano chiarite dagli organi competenti.

Si segnala, infine, che è necessario completare il corpusnormativo con l’emanazione di alcuni provvedimenti e decreti attuativi.

 

Siamo a disposizione per assistervi nell’effettuazione delle opportune verifiche e dei relativi adempimenti.