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IVA

Triangolari comunitarie: trasporto e non imponibilità

Le operazioni triangolari in ambito comunitario assumono sempre più un interessante rilievo per l’esigenza di dimostrare l’effettiva realizzazione dell’operazione ed evitare possibili frodi. La circostanza che nelle transazioni triangolari intraunionali siano esentate le prime due operazioni e solo la terza sia tassata nel Paese di destinazione impone un’analisi accurata del ruolo del trasporto.

In diverse occasioni la Corte di Giustizia europea ha sottolineato che lo stretto legame tra operazione effettuata e trasporto dei beni in altro Stato membro consente di poter attribuire un regime di non imponibilità alla operazione a monte. Tuttavia, l’interpretazione della Corte, in tema di operazioni triangolari intraunionali, pone numerosi problemi sull’individuazione corretta dell’operazione cui si riferisce il trasporto e le operazioni che possono, eventualmente, beneficiare della semplificazione.

Attualmente, negli artt. 138, paragrafo 1 (1), 140, lett. a) (2), e 141 (3) della Direttiva IVA 2006/112/CE del 28 novembre 2006, si rinvengono le regole che riguardano le transazioni triangolari tra operatori economici (primo cedente, cessionario/cedente - soggetto intermedio – e cliente finale) stabiliti in Stati membri diversi; da tale assetto normativo emerge la necessità che i beni (oggetto di cessione nel primo Stato membro) siano trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione, ove risiede il cliente finale soggetto passivo, che assume la veste di “designato debitore dell’imposta” da parte del soggetto intermedio.

Alla stessa stregua, le norme nazionali disciplinano il rapporto tra tre soggetti passivi comunitari, prevedendo il non assoggettamento ad imposta delle operazioni antecedenti all’ultima, che sconta l’IVA nel Paese di destinazione dei beni sulla base di un’operazione analoga ad un acquisto intracomunitario. Segnatamente, dalla lettera del comma 7 (4) dell’art. 38 del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, emerge una costruzione di rapporti su base pressoché bilaterale che coinvolge tre soggetti.

Se si esamina attentamente la disposizione, al di là di una formulazione non proprio chiarissima, si rileva che il soggetto intermedio (cessionario/cedente) realizzerebbe un acquisto intracomunitario in Italia (nel rispetto di una impostazione bilaterale del rapporto), ma “non deve” l’imposta in Italia, a condizione che designi il proprio cliente ivi stabilito come debitore dell’imposta. Invero, sarà quest’ultimo soggetto a dover “pagare” l’IVA, come se fosse egli stesso a realizzare l’acquisto intracomunitario.

Per ulteriori informazioni contattate Mario Spera.