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VAT Alert

Legge europea 2017: novità in materia IVA

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Con la legge europea 2017 (Legge 20.11.2017 n. 167, GU SO n. 277 del 27.11.2017), concernente “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”, sono state, tra l’altro, adottate alcune norme in materia di IVA, per adeguare la normativa nazionale a quella dell’UE e consentire la chiusura di procedure di infrazione, ovvero l'archiviazione di casi di pre-contenzioso (EU Pilot).

1. Rimborsi IVA con prestazioni di garanzia

Con la procedura di infrazione 2013/4080 la Commissione UE aveva contestato all’Italia la circostanza che i contribuenti, all’atto della richiesta di un rimborso IVA, fossero obbligati a prestare garanzia, rimanendo esposti a rischi finanziari eccessivi.

Per ottenere l’archiviazione della predetta procedura di infrazione, l’art. 7 della Legge europea 2017 prevede il versamento di una somma a titolo di ristoro delle spese sostenute per la garanzia, stabilendo, a tal fine, che ai soggetti passivi IVA, i quali sono tenuti a prestare garanzia, all’atto della richiesta di un rimborso IVA (ai sensi dell’art. 38- bis, comma 4, del DPR n. 633 del 1972), è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia, una somma pari allo 0,15 per cento dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa.

La disposizione si applica a partire dall’anno 2018 e riguarda:

  • i rimborsi annuali emergenti in sede di dichiarazione annuale IVA per l’anno 2017 (da presentare entro il 30 aprile 2018)
  • i rimborsi infrannuali richiesti a partire dal primo trimestre 2018

L’Amministrazione finanziaria dovrà versare ai soggetti passivi IVA interessati la somma dovuta a titolo di compensazione dei costi sostenuti per la garanzia:

  • alla scadenza del termine per l’emissione dell’avviso di rettifica o di accertamento, qualora questo non sia intervenuto
  • all’atto del definitivo accertamento della spettanza del rimborso al soggetto passivo IVA, nel caso in cui sia stato emesso avviso di rettifica o di accertamento

2. Restituzione dell’IVA non dovuta

L’art. 8 della Legge europea 2017 introduce il nuovo art. 30-ter nel corpo del DPR n. 633 del 1972, razionalizzando il sistema del recupero dell’IVA versata, ma non dovuta.

La norma è diretta a chiudere la procedura EU Pilot 9164/17/TAXU, nell’ambito della quale la Commissione UE ha chiesto chiarimenti all’Italia sulle iniziative intraprese a seguito della sentenza C-427/10 del 15 dicembre 2011, caso Banca Antoniana Popolare Veneta.

In tale sentenza la Corte UE, pur ammettendo la possibilità di un disallineamento tra i termini concessi al cedente/prestatore per ottenere il rimborso dall’Amministrazione finanziaria dell’IVA non dovuta (due anni dal pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992), rispetto al termine decennale di prescrizione di cui può fruire il cessionario/committente per l’azione di ripetizione nei confronti del fornitore (articoli 2033 e 2946 del codice civile), ha segnalato la necessità di garantire a quest’ultimo soggetto il recupero dell’IVA, oltre il termine biennale, qualora sia stato esposto all’azione di ripetizione da parte del cliente.

Ciò stante, il nuovo art. 30-ter del DPR n. 633 del 1972 fissa come principio generale la possibilità per il soggetto passivo interessato di presentare richiesta di restituzione dell’imposta entro il termine decadenziale di due anni decorrenti dalla data di versamento della stessa ovvero dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, qualora questo risulti posteriore al versamento dell’imposta.

Tuttavia, in deroga a quanto detto, nel comma 2 dello stesso art. 30-ter, è specificato che, in presenza di imposta non dovuta relativa ad una cessione di beni o prestazione di servizi, per la quale vi sia stato un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria, il termine di decorrenza dei due anni per chiedere il rimborso è fatto decorrere dalla data dell’avvenuta restituzione al cliente dell’importo da questi pagato a titolo di rivalsa. In ogni caso, è prevista l’esclusione della restituzione dell’imposta non dovuta, qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale (cfr. comma 3 dell’art. 30-ter).

3. Esportazione di beni in attuazione di finalità umanitarie

L’art. 9 della Legge europea inserisce la lettera b-bis) all’art. 8 del DPR n. 633 del 1972, in attuazione dell’art. 146, par. 1, lett. c), della direttiva 2006/112/CE, per rendere sistematico il regime di non imponibilità, previsto dal comma 5 della L. n. 125 dell’11 agosto 2014, per le cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, a condizione che i cessionari provvedano (direttamente o tramite terzi per loro conto) a trasportarli o spedirli fuori dell'UE, in attuazione di finalità umanitarie, entro 180 giorni dalla consegna nel territorio nazionale.

La prova dell’avvenuta esportazione sarà fornita tramite la correlata documentazione doganale.

Al riguardo, si segnala che rientrano tra “i soggetti della cooperazione allo sviluppo”, di cui all’art. 26, comma 2, della legge n. 125 del 2014 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"):

  • le organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario
  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale
  • le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo
  • le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengono con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborano con soggetti provvisti dei requisiti di cui al citato art. 26 della L. n.125 del 2014 e attivi nei Paesi coinvolti
  • le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato (L n. 266 dell’11 agosto 1991,), e le associazioni di promozione sociale (L. n. 383 del 7 dicembre 2000), a condizione che i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali
  • le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).