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VAT Alert

Le novità IVA del Decreto Fiscale

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

Il DL 22 ottobre 2016 n. 193 (“Decreto Fiscale”) prevede numerose novità in materia di obblighi IVA cui sono tenuti i soggetti passivi d’imposta. Alcune misure adottate sono strumentali all’implementazione della strategia dell’Amministrazione finanziaria, denominata “cambio di verso”, volta a ridurre il VAT gap, prevenendo, innanzitutto l’evasione cosiddetta “senza consenso”.

Il denominatore comune delle nuove norme è la modernizzazione degli obblighi IVA, nell’ottica dell’efficienza, ricorrendo, quanto più possibile, agli strumenti informatici.

Si fornisce di seguito un breve excursus delle novità intervenute che tiene conto delle modifiche apportate al testo originario in sede di conversione in legge.

Comunicazione dei dati delle fatture

A partire dall’anno d’imposta 2017, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere - trimestralmente per via telematica – i dati relativi ai seguenti documenti, concernenti operazioni rilevanti ai fini IVA:

  • le fatture emesse;
  • le fatture ricevute e le bolle doganali registrate ex art. 25 del DPR 633/72;
  • le note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72.

La trasmissione dovrà essere effettuata in forma analitica e avrà ad oggetto almeno le seguenti informazioni:

  1. i dati identificativi delle parti;
  2. la data ed il numero della fattura;
  3. la base imponibile;
  4. l’aliquota applicata;
  5. l’imposta;
  6. la tipologia di operazione.

Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La Comunicazione dovrà essere effettuata, di norma, entro il secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, tranne che per il secondo trimestre, la cui cadenza è fissata al 16 settembre.

Esclusivamente per l’anno 2017, la Comunicazione è dovuta entro:

  • il 25 luglio 2017, per le fatture relative al I semestre;
  • il 30 novembre 2017, per le fatture relative al III trimestre;
  • il 28 febbraio 2018, per le fatture relative al IV trimestre.

In via ordinaria, ad esempio per l’anno 2018, la Comunicazione è trasmessa entro:

  • il 31 maggio 2018, per le fatture relative al I trimestre;
  • il 17 settembre 2018, per le fatture relative al II trimestre;
  • il 30 novembre 2018, per le fatture relative al III trimestre;
  • il 28 febbraio 2019, per le fatture relative al IV trimestre.

Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura è applicabile una sanzione amministrativa di 2 EUR, con un massimo di 1.000 EUR per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà (con un massimo di 500 EUR) in caso di trasmissione o trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Il termine originario è il 16 settembre. Per il 2018, cadendo il giorno 16 di domenica, il termine è posticipato al 17 settembre.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA

A partire dall’anno d’imposta 2017, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a trasmettere - trimestralmente per via telematica – i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche d’imposta. L’adempimento è dovuto anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Il nuovo obbligo non influisce sugli ordinari termini di versamento dell’IVA.

Sono esonerati da tali adempimenti solo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Qualora il soggetto passivo svolga più attività in forma separata, è dovuta una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

Le modalità operative per l’adempimento del nuovo obbligo saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Secondo le informazioni diffuse dallo stesso direttore, il 2 dicembre 2016, il modello di Comunicazione (che richiama quello della dichiarazione periodica IVA) chiederà l’indicazione dei seguenti dati:

  • il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA;
  • il totale delle operazioni passive, al netto dell’IVA;
  • l’IVA esigibile;
  • l’IVA detratta;
  • l’IVA dovuta o a credito;
  • il debito risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 EUR;
  • il credito del periodo o dell’anno precedente;
  • i crediti d’imposta;
  • gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
  • l’IVA versata in acconto;
  • l’IVA da versare.

Si dovranno, inoltre, comunicare, il numero delle fatture trasmesse adempiendo l’obbligo di Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ed il totale degli importi esposti nelle fatture.

La Comunicazione dovrà essere trasmessa, di norma, entro il secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, con un’eccezione per il II trimestre. Non sono previste deroghe in sede di prima applicazione.

A nulla rileva che il soggetto passivo effettui la liquidazione dell’imposta mensilmente o trimestralmente (per obbligo o opzione).

Pertanto, l’adempimento è dovuto entro:

  • il 31 maggio 2017, per le liquidazioni relative al I trimestre;
  • il 18 settembre 2017, per le liquidazioni relative al II trimestre;
  • il 30 novembre 2017, per le liquidazioni relative al III trimestre;
  • il 28 febbraio 2018, per le liquidazioni relative al IV trimestre.

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA è applicabile una sanzione amministrativa compresa tra 500 EUR e 2.000 EUR. La sanzione è ridotta alla metà in caso di trasmissione o trasmissione corretta entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Esame dei dati trasmessi trimestralmente

Secondo le prime indicazioni fornite dal direttore dell’Agenzia delle entrate, la Comunicazione dei dati delle fatture e la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA avverrà mediante un unico invio.

Ricevuti tutti i dati, l’Agenzia delle entrate confronterà le informazioni pervenute, rapportandole anche ai versamenti d’imposta, e valutandone, principalmente, la coerenza. Le risultanze dell’esame condotto saranno messe a disposizione del soggetto passivo IVA o del suo intermediario.

In caso di divergenza dei dati, il soggetto passivo IVA, ricevutane informazione, può fornire i chiarimenti necessari, segnalare dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero, in caso di omesso o insufficiente versamento, effettuare il pagamento di quanto dovuto beneficiando dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Le modalità per l’effettuazione di tale informativa saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Soppressione di alcuni adempimenti

A seguito dell’introduzione delle comunicazioni trimestrali, per l’anno d’imposta 2017, sono soppressi i seguenti adempimenti:

  • lo “spesometro” annuale;
  • gli elenchi riepilogativi Intrastat, di cui all’art. 50, comma 6 DL 331/93, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi;
  • la comunicazione delle operazioni con controparti residenti in paesi black list (già dal 2016);
  • la comunicazione delle autofatture relative ad operazioni intercorse con operatori economici di San Marino di cui all’art. 16 DM 24 dicembre 1993;
  • l’invio telematico, distintamente per ciascun punto vendita, dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri (chi ha già optato, vi resta vincolato fino al 2017);
  • la comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e assimilati ex art. 7, comma 12 DPR 605/73.

Dichiarazione annuale IVA

A partire dall’anno di imposta 2017, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA è posticipato al 30 aprile dell’anno successivo. Il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA per il 2016 resta, invece, fermo al 28 febbraio 2017.

Pertanto:

  • per l’anno d’imposta 2016, la dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 1° ed il 28 febbraio 2017;
  • per l’anno d’imposta 2017, la dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2018.

Rimborsi IVA

È elevata da 15.000 EUR a 30.000 EUR la soglia prevista dall’art. 38-bis, commi 3 e 4 DPR 633/72 entro la quale è possibile ottenere il rimborso del credito IVA, trimestrale o annuale, senza che vi sia obbligo dell’apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia patrimoniale.

Chiusura delle partite IVA inattive

L'Agenzia delle entrate procederà d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato - nelle tre annualità precedenti - attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità operative e saranno previste forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Depositi IVA

A partire dal 1° aprile 2017 è ampliato il ventaglio delle operazioni che possono essere effettuate mediante depositi IVA di cui all’art. 50-bis del DL 331/93. La norma riformulata consente l’applicazione del beneficio della sospensione d’imposta a qualunque cessione di beni (senza vincoli di provenienza e categoria merceologica), e chiunque sia il destinatario dei beni (operatore economico italiano, UE o extra-UE), purché soggetto passivo IVA.

Con finalità di contrasto alle frodi è stato previsto che l’estrazione dal deposito di beni nazionali, destinati all’interno del territorio dello Stato, comporta, per il soggetto che estrae, il materiale versamento dell’IVA (è preclusa la compensazione orizzontale), mediante modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di estrazione, salvo l’utilizzo del plafond.

Obbligato al pagamento dell’imposta è il gestore del deposito, che agisce in nome e per conto del soggetto passivo che procede all’estrazione ed è, con questi, solidalmente responsabile per detto adempimento.

Le medesime disposizioni si applicano ai beni che sono stati introdotti nel deposito IVA a seguito di immissione in libera pratica. Ciò vale fino a quando non verrà emanato apposito decreto volto a stabilire modalità e termini per l’assolvimento, in detti casi, dell’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile, dietro presentazione di garanzia patrimoniale.

Invariate le norme per l’estrazione di beni introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, per i quali l’IVA è assolta con l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Le nuove disposizioni fanno decadere l’obbligo, per il soggetto che estrae, di essere iscritto alla Camera di Commercio da almeno un anno, di dimostrare l’effettività operativa e di comprovare la regolarità dei versamenti IVA.

Fatturazione elettronica

È ridotto da cinque a tre anni il termine di accertamento per i soggetti che si avvarranno della trasmissione telematica delle fatture e/o dei corrispettivi di cui al D.Lgs 127/2015. Pertanto, il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di detti soggetti passivi IVA decadrà il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione annuale IVA.

Distributori automatici

E’ posticipato al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici di cui all’art. 2, comma 2 D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. L’obbligo è stato esteso anche ai corrispettivi delle prestazioni di servizi rese mediante i medesimi apparecchi automatici.

GDO

È estesa al 31 dicembre 2017 la validità dell’opzione, prevista dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, esercitata entro il 31 dicembre 2016 a favore delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO).

In caso di esercizio dell’opzione, i predetti soggetti possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 D.P.R. 633/72.

Tax Free shopping

A partire dal 1 gennaio 2018, le fatture relative alle cessioni di beni per uso personale, di importo superiore a 154,94 EUR, da trasportarsi nei bagagli personali, a viaggiatori residenti fuori della UE dovranno essere emesse in modalità elettronica.

Al fine di garantire la necessaria integrazione con le procedure doganali digitalizzate per il rilascio del “visto doganale” da apporre sulla fattura (sistema OTELLO), prodromico al rimborso dell’imposta, saranno stabiliti modalità e contenuti semplificati di fatturazione per tale tipologia di cessioni.

 

Siamo a disposizione per assistervi nell’effettuazione delle opportune verifiche e dei relativi adempimenti.