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VAT Alert

Acconto IVA 2017

Simonetta La Grutta Simonetta La Grutta

I soggetti passivi sottoposti all’obbligo di liquidazione e versamento periodico dell’IVA sono tenuti, entro il 27 dicembre 2017, a versare l’acconto IVA relativo all’ultimo mese o trimestre solare del 2017.

Il calcolo dell’importo dovuto, analogamente agli anni precedenti, può essere effettuato mediante tre diverse modalità che si fondano sui dati dell’anno solare precedente (“metodo storico”), ovvero su una stima dell’ammontare dovuto nel periodo (“metodo previsionale”) o, infine, attraverso lo specifico calcolo delle operazioni effettuate, ancorché non ancora fatturate o registrate (“metodo analitico”). Il soggetto passivo può scegliere il metodo a lui più favorevole, anche in termini di semplicità di adozione, ed è possibile non procedere al versamento nel caso in cui dal calcolo effettuato (secondo una delle tre metodologie) non risulti dovuta alcuna imposta.

  • Il “metodo storico” impone il versamento dell’88% dell’imposta dovuta (indipendentemente dal reale incasso del corrispettivo) per l’ultimo periodo (mese o trimestre solare) dell’anno precedente (anno 2016)
  • Il “metodo previsionale” richiede il versamento dell’88% dell’imposta che si stima dovuta per l’ultimo periodo (mese o trimestre solare) dell’anno in corso (2017)
  • Il “metodo analitico” (detto anche “metodo della liquidazione anticipata”) comporta che il soggetto passivo IVA debba versare l’imposta dovuta relativa a tutte le operazioni effettuate con riferimento all’ultimo periodo (mensile o trimestrale) del 2017, anche se non fatturate, ovvero fatturate ma non ancora registrate (qualora non siano ancora decorsi i termini per l’emissione della fattura o per la registrazione). In particolare, i soggetti mensili faranno riferimento al periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2017, mentre i soggetti trimestrali terranno conto delle operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2017.

Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta trimestralmente, l’importo dell’acconto non deve essere maggiorato dell’1% a titolo di interessi.

In ogni caso, non deve essere effettuato alcun versamento qualora l’ammontare dell’acconto dovuto risulti inferiore a 103,29 euro.

Sono previste, altresì, diverse situazioni di esonero dall’obbligo di versare l’acconto, in ragione della qualità del soggetto, quali ad esempio soggetti a credito d’imposta, soggetti estinti, soggetti che hanno iniziato o cessato l’attività nell’anno, e simili.

Rientrano, inoltre, tra i soggetti esonerati dall’obbligo i cedenti/prestatori che nel corso dell’anno hanno effettuato esclusivamente operazioni nei confronti di enti e società in scissione dei pagamenti; infatti, detti soggetti, pur essendo obbligati ad evidenziare nelle fatture emesse l’IVA dovuta, non sono tenuti a versarla all’Erario in quanto l’onere incombe sul cliente e di conseguenza non sono assoggettati all’obbligo di versare l’acconto IVA. Analogamente, in caso di attività mista, le forniture in split payment non concorrono al computo dell’ammontare dell’acconto IVA.

Per contro, i soggetti (Pubbliche Amministrazioni e Società), identificati ai fini IVA, che, nell’esercizio di attività commerciali, effettuano acquisti di beni e servizi soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti, in sede di calcolo dell’ammontare dell’acconto IVA da versare entro il 27 dicembre 2017, dovranno computare anche l’imposta sugli acquisti assolta in attuazione del predetto meccanismo, indipendentemente dal metodo utilizzato (storico, analitico o previsionale).

Al riguardo, si precisa che i predetti soggetti qualora nell’anno 2016 non fossero stati tenuti ad effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento risultava una eccedenza detraibile, nel calcolo dell’acconto IVA dovuto per l’anno 2017, potranno tenere conto di tale eccedenza, riducendo così l’ammontare di acconto dovuto derivante dalle operazioni in split payment (cfr. circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017).

Inoltre, per il 2017 i soggetti passivi IVA, che versano l’imposta dovuta in applicazione dello split payment tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile (ai sensi dell’art. 5, comma 01, del DM 23/01/2015 e successive modificazioni), nel caso calcolino l’acconto IVA per il 2017 secondo il “metodo storico”, devono aggiungere all’ammontare derivante dalle risultanze del 2016 l'ammontare dell'imposta, derivante dalle operazioni in split payment, divenuta esigibile a novembre 2017, ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti che procedono alla liquidazione trimestrale (cfr. art. 2, comma 4, DM 27/06/2017).

Questa peculiare metodologia di calcolo si riferisce solo ai nuovi soggetti rientranti nel meccanismo della scissione dei pagamenti dal 1° luglio 2017.

Si rammenta, infine, che nel modello F24 di versamento dell’acconto IVA devono essere indicati:

  • per i soggetti passivi con liquidazione mensile dell’imposta: codice tributo 6013 (ovvero 613E in caso di utilizzo del mod. F24EP) e anno di riferimento 2017
  • per i soggetti passivi con liquidazione trimestrale dell’IVA: codice tributo 6035 (ovvero 618E in caso di utilizzo del mod. F24EP) e anno di riferimento 2017.