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Novità sui regimi fiscali agevolativi per gli impatriati

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Con il Decreto Legislativo n. 209/2023 di recente approvazione, il Governo italiano ha apportato alcune modifiche al regime fiscale agevolativo per gli impatriati (art. 5) e ha introdotto nuove disposizioni fiscali di favore per società extra-UE e per altre specifiche attività economiche (art. 6, “Reshoring”).

Non sono state apportate modifiche né al regime fiscale per i cosiddetti High-Net-Worth-Individual (HNWI) che prevede un’imposta sostitutiva pari a 100.000 Euro sui redditi esteri per coloro che si trasferiscono in Italia, né al regime fiscale per i pensionati, che prevede un’aliquota unica (flat tax) pari al 7% sui redditi prodotti all’estero per coloro i quali risultano titolari di redditi da pensione da fonte estera e si trasferiscono in Italia a determinate condizioni (es. il trasferimento deve essere verso piccoli comuni delle regioni del sud Italia, quali Sicilia, Puglia, ecc.). Inoltre, non sono state apportate modifiche al regime di tassazione agevolata per docenti e ricercatori che trasferiscono la propria residenza in Italia, che prevede una riduzione del 90% del reddito imponibile. 

Per ulteriori dettagli circa il regime agevolato per gli HNWI rimandiamo al nostro articolo https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/Tax-planning-for-High-Net-Worth-Individuals/

Le novità introdotte riguardano il regime per i lavoratori impatriati (dipendenti e autonomi) che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia a partire dal 2024.

Coloro che già beneficiano di detto regime, o che sono diventati fiscalmente residenti in Italia nel 2023, iscrivendosi all’Anagrafe entro la fine di dicembre dello stesso anno, continueranno a beneficiare del regime ai sensi delle precedenti disposizioni in materia, inclusi gli sportivi professionisti. Si ricorda che, la norma prevede una riduzione della base imponibile pari al 70% (90% in alcuni casi) per cinque anni, prorogabili fino a dieci anni.

 

Requisiti per beneficiare del nuovo regime agevolato per lavoratori impatriati 

Secondo le disposizioni del nuovo decreto, per poter beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati è necessario essere altamente qualificati o specializzati ed essere stati non residenti in Italia per i tre anni precedenti al trasferimento (secondo le precedenti disposizioni erano sufficienti 2 anni). Secondo l’attuale normativa, gli sportivi professionisti sono da ritenersi esclusi.

La nuova disposizione della norma prevede che il reddito da lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia è da considerarsi esente da tassazione per il 50% (60% per quanti hanno figli minori) fino ad un limite massimo di 600.000 euro annui (non si applicano invece limiti a chi si era già trasferito in Italia). Considerando le aliquote fiscali italiane, l’esenzione si traduce in un’aliquota generale effettiva pari al 22%-24% (incluse le imposte statali e locali) per i redditi inferiori alla soglia dei 600.000 euro, rendendo il regime ancora molto attrattivo nonostante le modifiche.

La norma prevede che, il beneficio fiscale si applica nel periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e per i successivi quattro anni. È obbligatorio mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni. Nel caso si lasciasse il paese prima, le imposte sul reddito precedentemente agevolato sarebbero dovute con sanzioni ed interessi.

È stata inoltre confermata l’applicabilità del regime anche a quanti intendono trasferirsi in Italia continuando a lavorare per la stessa società o lo stesso gruppo. In tal caso il dipendente dovrà dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un altro paese per sei anni prima del rientro (invece del termine ordinario di tre anni), o sette anni nel caso in cui abbia già lavorato in Italia per lo stesso gruppo. Scopo della nuova disposizione normativa è quello di attrarre lavoratori qualificati che abbiano acquisito esperienza significativa in altri paesi, evitando una pianificazione fiscale con il solo scopo di beneficiare del regime.

Previsione speciale per il solo anno 2024. La nuova norma prevede che è possibile beneficiare di un’estensione del regime fiscale agevolato per ulteriori tre anni (ossia, da cinque a otto anni) solo per coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia nel 2024 a patto che acquisiscano un’unità immobiliare sul territorio italiano nei 12 mesi precedenti il trasferimento da adibire ad abitazione principale.

 

Trasferimento in Italia di attività economiche

Il decreto introduce un ulteriore incentivo fiscale volto a promuovere lo sviluppo delle attività economiche in Italia: alle società extra-UE che si trasferiscono in Italia è infatti concessa una riduzione della base imponibile pari al 50% nel periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento e nei successivi cinque esercizi. Considerando che l’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società è pari a 24%, si ha una riduzione al 12% (più il 50% dell’IRAP, la cui aliquota varia dal 3% al 5% in base alla regione dove viene svolta l’attività). Si attendono chiarimenti da parte delle autorità circa l’applicazione di questa nuova opportunità per le società a socio unico. È interessante notare che questa nuova disposizione è fruibile anche dalle da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata.

Nel caso la società lasciasse l’Italia entro cinque periodi di imposta successivi alla scadenza del regime fiscale agevolato (prima dell’undicesimo esercizio dal trasferimento iniziale in Italia), è previsto il recupero delle imposte non pagate durante il regime agevolativo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Per ulteriori informazioni circa gli argomenti trattati in questo articolo potete contattare Lorenzo Carminati, Grant Thornton Italy (lorenzo.carminati@bgt.it.gt.com).