article banner
Newsletter

Tax News

Stabile organizzazione: procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata

Il 16 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 95765/2019 definendo le modalità di attuazione della “Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata” ex articolo 1-bis del D.L. 50/2017. Tale procedura può essere utilizzata dalle imprese non residenti, e facenti parte di gruppi multinazionali, le quali svolgono attività economiche in Italia suscettibili di configurare  una stabile organizzazione.

In particolare, con la presentazione dell’istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata si da vita ad un iter di collaborazione e scambio tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate con lo scopo ultimo di valutare in contradditorio la presenza dei requisiti per la configurazione di una stabile organizzazione e, in caso positivo, la definizione dei redditi e della base imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle operazioni imputabili alla stabile organizzazione.

Per poter accedere a tale procedura le imprese devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere parte di un gruppo multinazionale con ricavi consolidati > 1 miliardo di euro l’anno.
  • realizzare in Italia cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare > 50 milioni di euro l’anno anche mediante il supporto di imprese ausiliarie.

 

Transfer Price – onere della prova

Con la sentenza n. 376/2019 la CTR Lombardia sez. 3 si è occupata del tema dell’onere della prova nell’ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo.

In particolare, sul tema della ripartizione dell’onere della prova in caso di verifiche fiscali relative ai prezzi infragruppo praticati è stato precisato che: (i) da una parte l’Amministrazione Finanziaria ha l’obbligo di dimostrare l’effettiva discrepanza delle operazioni oggetto di verifica rispetto ad operazioni simili effettuate in un mercato indipendente; (ii) dall’altra il contribuente ha l’obbligo di dimostrare che le suddette transazioni siano avvenute a prezzi di mercato normali.  

Nel caso affrontato nella sentenza il Giudice ha ritenuto sufficiente l’onere probatorio fornito dal contribuente, in quanto le funzioni e l’organigramma della società estera che il contribuente aveva fornito e documentato ben descrivevano le particolarità delle società del Gruppo.

Il Giudice ha inoltre confermato l’attendibilità del metodo CUP utilizzato, sia relativamente alla dimostrazione del rispetto delle regole di mercato, assicurate dalla presenza di soci tedeschi indipendenti, sia dall’effettivo svolgimento di funzioni di rilievo da parte di questi ultimi.


Transfer Price – l’analisi di comparabilità

La CTR Lombardia con la sentenza n. 5005/2018 del 21/11/2018 ha chiarito alcuni temi salienti in materia di transfer price che frequentemente sono oggetto di discussione in sede di accertamento e di contenzioso.

In particolare sono stati chiariti i seguenti concetti:

  • Qualora un’impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni del Dm 14 maggio 2018, la verifica fiscale dell’Ufficio si deve basare su tale metodo. Quindi  deve ritenersi corretto il metodo TNMM utilizzato dalla società;
  • L’ambito territoriale di riferimento non va limitato al territorio nazionale. La contribuente aveva incluso tra i comparables alcune società europee, mentre l’Ufficio aveva limitato la ricerca alle sole società italiane. Nel caso di specie, l’apertura a comparables europei è risultata coerente con l’attività esercitata;
  • Il periodo di riferimento non può ricomprendere l’annualità contestata;
  • E’ illegittimo l’utilizzo di versioni di banche dati non disponibili all’epoca di effettuazione dell’analisi da parte del contribuente.

 

Dividendi esteri in base alla data d'incasso esenti al 95%

I criteri di determinazione dei paesi a fiscalità privilegiata che si sono susseguiti nel corso degli anni hanno dato luogo al tema della distribuzione di utili realizzati in periodi d’imposta in cui le società estere non erano considerate “black list” ma che al momento della distruzione sono considerate residenti in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Sul tema è intervenuta l’agenzia delle Entrate, che con il principio di diritto n. 17 del  25 maggio 2019,  ha precisato che gli utili percepiti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non si considerano provenienti da Stati a fiscalità privilegiata se:

(i) maturati antecedentemente al 31 dicembre 2014, anni in cui le società partecipate erano residenti in paesi non “black list” e (ii) maturati successivamente al 31 dicembre 2014 in Stati non “black list” e successivamente percepiti in periodi d’imposta in cui la società è considerata residente in un paradiso fiscale.

Con la Legge di bilancio 2018 è stata superata l’interpretazione “penalizzante” prevista dalla circolare 35/E/2016 la quale prevedeva la determinazione dell’appartenenza a un paese black list o white list basata sul momento della percezione dei dividendi e pertanto l’integrale tassazione di dividendi prodotti nel momento in cui la controllata estera veniva considerata residente in un paese “white list” ma distribuiti nel momento in cui per effetto delle nuove disposizioni, risultava residente in un paese a fiscalità privilegiata.

La norma non si applica nell’ipotesi inversa, ovvero nel caso in cui dividendi sono maturati  in peridio d’imposta nei quali le controllate estere erano residenti in paesi  a fiscalità privilegiata e la percezione degli stessi avviene nel periodo in cui le società sono localizzate in paesi considerati non a fiscalità privilegiata: in tal caso vige il principio della rilevanza del criterio della loro percezione.

 

  • Impatriati – regime fiscale agevolato

Il Decreto Crescita n. 34 del 2019, in vigore dal 1 maggio scorso, ha riscritto la disciplina per l’attrazione del capitale umano in Italia, rafforzando le misure agevolative già in essere  previste per gli  impatriati e il “rientro dei cervelli”.

In particolare il Decreto Crescita prevede per gli impatriati che trasferiscono la loro residenza a partire dal periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore del decreto, un ulteriore abbassamento dell’imponibile fiscale dal 50% al 70.

Per accedere al regime:

  • l’attività lavorativa non deve più necessariamente essere svolta a favore di un’impresa residente o di una sua controllata ma deve essere comunque nel territorio italiano;
  • i periodi di imposta di residenza estera precedenti al trasferimento sono stati ridotti da cinque a due.

Il regime di favore si applicherà oltre ai dipendenti e ai lavoratori autonomi possessori di reddito assimilato al lavoro dipendente, anche alle persone fisiche che avviano un’attività di impresa dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019.

L’agevolazione viene estesa per altri cinque periodi di imposta, con imponibilità dei redditi prodotti come impatriati al 50%, in presenza di almeno un figlio minorenne a carico e dell’acquisto di un immobile residenziale in Italia.

Per l’agevolazione sul rientro dei cervelli, che prevede una non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori, il Decreto prevede l’estensione da quattro a sei anni della durata per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019.